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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 agosto 2023

Cassazione n. 04606/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 90/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il quale è telematicamente domiciliatocome in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difeso in proprio, telematicamente domiciliatocome in atti -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difeso in proprio, telematicamente domiciliatocome in atti -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato in Roma in viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro FEZZA VILMAe [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1031/2023 depositata il 2/8/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1391/2021, rigettava le domande di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi professionali presentate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il Valletta proponeva appello, che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1031/2023, rigettava; il Valletta ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, da cui si sono difesi con rispettivo controricorso soltanto Iorio, Addivinola e Mastrolia; tutte le particostituite hanno presentato memoria; la sentenza d’appello è stata notificata – come enuncia lo stesso ricorrente nell’incipitdel ricorso - in data 9 ottobre 2023; il perentorio termine breve di cui all’articolo 325 in combinato disposto con l’articolo 326 c.p.c. - di sessanta giorni per il ricorso di cassazione - decorre proprio dalla notificazione della sentenza impugnata; l’articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quarto comma stabilisce: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; e al quinto comma precisa: “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”; perciò la disciplina del computo dei termini di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, c.p.c., proroga di diritto al primo giorno non festivo il termine che scade in un giorno festivo o di sabato (per tutti, v. la recente Cass. sez. 3, ord. 22696/2024); i controricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA] e Iorio hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato in data 11 dicembre 2023,perché, nel caso in esame, essendo il termine breve scaduto in via aritmetica il venerdì 8 dicembre 2023, la scadenza in via giuridica si sarebbe verificatail sabato 9 dicembre 2023; sussiste tuttavia giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui in siffatti casi la protrazione si verifica pure rispetto al sabato, così da far concludere il termine il lunedì successivo (Cass. ord.31011/2021; Cass. ord. 1655/2021); ritiene pertanto questo collegio che la questione debba essere approfondita e che, quindi , la causa debba essere rimessa in pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la ca
Sentenza Cassazione n. 04606/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris