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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16397/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22257-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 472/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di intimazione per IRPEF in relazione all'anno d'imposta 2007; la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. sentenza n. 472/25/2021 depositata il 28 gennaio 2021 accoglieva l'appello della parte contribuente osservando che oggetto del presente giudizio è la legittimità della seconda intimazione al pagamento notificata alla signora Ranzoni in seguito ad emissione di avviso di accertamento bancario; in seguito a due gradi di giudizio è emersa la legittimità della pretesa fiscale in capo alla contribuente Ranzoni; l'Ufficio ha quindi provveduto a notificare intimazioni al pagamento che, tuttavia, riportano un totale richiesto a titolo di sanzioni pari a euro 143.928,95 ossia superiore di euro 19.936,55 rispetto a quanto dovuto nell'avviso di accertamento (123.9992,40 euro) e l'atto di intimazione al pagamento notificato alla contribuente è illegittimo in quanto l'intimazione di pagamento è un atto che ripropone fedelmente il contenuto della cartella e rinnova l'invito a pagare onde evitare conseguenze peggiori: dunque l'intimazione di pagamento è un atto eventuale che non ha potere accertativo ulteriore rispetto all'anno d'imposta posto in contestazione e quindi l'Ufficio non è legittimato ad Ric. 2021 n. 22257 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- incrementare le sanzioni contenute all'interno dell'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, mediante la notifica dell'intimazione avesse illegittimamente incrementato l'importo delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento presupposto perché la suddetta sentenza ha omesso di esaminare la circostanza per cui l'importo affidato all'Agente della riscossione non era più di 59.809,20 ma di 39.872,65 euro per effetto di uno sgravio effettuato il 22 luglio 2015.

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti: la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione (Cass. 5 settembre 2019, n. 22220; Cass. 13 agosto 2015, n. 16828; Cass. 22 marzo 2013, n. 7261; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21718; Cass. n. 13446 del 2020).

Ric. 2021 n. 22257 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- Nella specie la parte contribuente ha adeguatamente dimostrato (cfr. all. n. 8 del controricorso contenente la notifica del ricorso per revocaizone e il relativo ricorso) che l'Agenzia delle entrate, in data 19 aprile 2021, ha proposto ricorso per revocazione avanti la [OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza n. 472/25/2021 impugnata in questa sede mediante ricorso per Cassazione notificato in data 28 luglio 2021, ossia tardivamente considerando il termine breve per l'impugnazione decorrente dal 19 aprile 2021.

Ritenuto, pertanto, che il motivo di impugnazione è inammissibile, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 1 5 % e ad accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022.

Il Preside4 Mal9z43c;14 DEPT.TrATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22257-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 472/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di intimazione per IRPEF in relazione all'anno d'imposta 2007; la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. sentenza n. 472/25/2021 depositata il 28 gennaio 2021 accoglieva l'appello della parte contribuente osservando che oggetto del presente giudizio è la legittimità della seconda intimazione al pagamento notificata alla signora Ranzoni in seguito ad emissione di avviso di accertamento bancario; in seguito a due gradi di giudizio è emersa la legittimità della pretesa fiscale in capo alla contribuente Ranzoni; l'Ufficio ha quindi provveduto a notificare intimazioni al pagamento che, tuttavia, riportano un totale richiesto a titolo di sanzioni pari a euro 143.928,95 ossia superiore di euro 19.936,55 rispetto a quanto dovuto nell'avviso di accertamento (123.9992,40 euro) e l'atto di intimazione al pagamento notificato alla contribuente è illegittimo in quanto l'intimazione di pagamento è un atto che ripropone fedelmente il contenuto della cartella e rinnova l'invito a pagare onde evitare conseguenze peggiori: dunque l'intimazione di pagamento è un atto eventuale che non ha potere accertativo ulteriore rispetto all'anno d'imposta posto in contestazione e quindi l'Ufficio non è legittimato ad Ric. 2021 n. 22257 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- incrementare le sanzioni contenute all'interno dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, mediante la notifica dell'intimazione avesse illegittimamente incrementato l'importo delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento presupposto perché la suddetta sentenza ha omesso di esaminare la circostanza per cui l'importo affidato all'Agente della riscossione non era più di 59.809,20 ma di 39.872,65 euro per effetto di uno sgravio effettuato il 22 luglio 2015. Il motivo di impugnazione è inammissibile. Secondo questa Corte, infatti: la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione (Cass. 5 settembre 2019, n. 22220; Cass. 13 agosto 2015, n. 16828; Cass. 22 marzo 2013, n. 7261; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21718; Cass. n. 13446 del 2020). Ric. 2021 n. 22257 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- Nella specie la parte contribuente ha adeguatamente dimostrato (cfr. all. n. 8 del controricorso contenente la notifica del ricorso per revocaizone e il relativo ricorso) che l'Agenzia delle entrate, in data 19 aprile 2021, ha proposto ricorso per revocazione avanti la [OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza n. 472/25/2021 impugnata in questa sede mediante ricorso per Cassazione notificato in data 28 luglio 2021, ossia tardivamente considerando il termine breve per l'impugnazione decorrente dal 19 aprile 2021. Ritenuto, pertanto, che il motivo di impugnazione è inammissibile, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 1 5 % e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. Il Preside4 Mal9z43c;14 DEPT.TrATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris