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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37817/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28552/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, vi a [OSCURATO:PERSONA], 62 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio Scaffarelli, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 4 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1761 /20 1 6 , depositata il 29 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione Oggetto: Fallimento - Azione di responsabilità- Amministratore -Scelte gestorie- Discrezionalità avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 29 luglio 2016, che, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda per la condanna di ques t’ultimo, quale amministratore di fatto della società in bonis, ex art. 146 legge fall.; - la Corte di appello ha dato atto che a fondamento dell’azione di responsabilità esercitata la curatela fallimentare aveva allegato il compimento di atti di mala gestioda parte del predetto Bonotto, nella riferita qualità, nonché di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società fallita, individuati nell’ingiustificata riduzione del capit ale sociale, con rimborso ai soci del capitale esuberante,nella restituzione allo Zanchetta di finanziamenti e, più in generale, nel depauperamento della societàmediante compensazione del proprio debito nei confronti della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]., contratto per acquisto di merci in grande quantità e a prezzi superiori a quelli di mercato, con crediti derivanti dall’esecuzione di pagamento in adempimento di debiti di quest’ultima verso dipendenti e fornitori; - ha dato atto che il giudice di prime cur e aveva accolto la domanda della curatela condannando solidalmente i convenuti al pagamento della somma di euro 384.363,35, oltre interessi legali; -ha, quindi, accolto il gravame proposto dal solo Bonotto,evidenziando l’insindacabilità delle operazioni di acquisto delle merci dalla fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]., nel rispetto del principio della business judgement rule, e, quanto alle compensazioni operate, l’assenza di un danno per la società; - ha ritenuto, del pari, insindacabile, nel rispetto del principio della business judgement rule, la contestata riduzione del capitale, in relazione alla quale, peraltro, ha rilevato l’assenza di prova dell’effettivo rimborso del capitaleesuberante; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i l ricorren te denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ. e 146 legge fall., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il pagamento di debiti del fornitore, con compensazione del relativo credito restitutorio con il debito assunto verso questi con l’acquisto di merce in stock, venduta poi a prezzi non remunerativi, non costituisse una violazione dei modelli di corretto comportamento gestionale; - evidenz i a, sul punto, che l ’acquisto della merce era stato effettuato per grandi quantità e senza aver previamente raccolto richieste da parte dei clienti e si risolveva , sotto il profilo contabile, in un’anticipazione a terzi; -con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2392, 2393, 2394 e 2697 cod. civ. e 146 legge fall., per aver la Corte di appello ritenuto che il pregiudizio derivante dalla vendita di merce a prezzo inferiore a quello di costo non fosse risarcibile, in quanto rientrante nella business judgement rule, benché verificatosi per effetto della inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sull’amministratore; - con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione de i medesimi articoli di legge, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la riduzione del capitale sociale, in una con il rimborso del capitale e la restituzione dei finanziamenti, non costituisse una violazione di tali obblighi; - con il quarto motivo lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’immotivata inosservanza delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio sul punto dell’avvenuta restituzione del capitale a seguito sua riduzione , ritenuta non dimostrata dalla Corte di appello; - con l’ultimo motivo critica la decisione impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per aver contraddittoriamente sostenuto che i pagament i effettuati dalla società per conto della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. fossero inferiori ai debiti dalla stessa assunti verso quest’ultima per acquisto delle merci, benché nell’esplicitazione della relativa argomentazione avesseindicato dati contabili che smentivano tale conclusione; - quest’ultimo motivo, esaminabile prior itariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato; - la Corte di appello ha ritenuto che la modalità utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis per estinguere i debiti assunti verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto di merci, consistente nelpagamento dei creditori di quest’ultima e nella conseguente compensazione dei relativi importi con i debiti consistenti nei corrispettivi per le forniture acquistate, non aveva determinato alcun danno per la società; - ha motivato tale conclusione con la constatazione che l’importo complessivo dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. era inferiori all’importo complessivo dei debiti dalla stessa assunti per l’acquisto delle merci; -parte ricorrente rileva che nello sviluppare e chiarire in modo analitico la sua decisione il giudice di merito avrebbe indicato dati numerici che smentirebbero siffattaconclusione; -ciò posto, si osserva che la lettura della sentenza impugnata consente di individuare compiutamentel’iter argomentativo seguito – così come sinteticamente riferito – e che eventuali passaggi non del tutto chiari della motivazione relativi alle poste, e ai relativi importi , pres e in considerazione ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare avere tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non sono tali da dare luogo al denunciato «irriducibile contrasto tra le affermazioni contenute in motivazione», risolvendosi, al più, in deficit di completezza motivazionale non più sindacabili con ricorso percassazione a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134(cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053); -il primo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato; -nella parte in cui contesta, con riferimento ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. e alle modalità di pagamento dei debiti assunti con l’acquisto delle merci, la mancata rilevazione della contrarietà del comportamento degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai doveri imposti dalla legge, la doglianza non coglie la ratio decidendi, la quale, lungi dall’affermare la correttezza della condotta contestata all’organo gestorio, ha ritenuto che la stessa non fosse stata produttiva di alcun danno, disattendendo per tale motivo l’azione di responsabilità esercitata al riguardo; -in ordine, poi, ai quantitativi di merce acquistata per la rivendita e al fatto che gli stessi non fossero stati preceduti dalla raccolta di ordini di vendita, si osserva che, come rilevato dalla Corte di appello, si tratta di scelte gestionali insindacabil i, in applicazione della business judgement rule(su cui cfr. Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470), non venendo in rilievo profili di irragionevolezza delle stesse e non potendo ritenersi che l’esercizio della diligenza esigibile richieda che gli acquisti dal fornitore siano precedutidalla raccolta dei singoli ordini dai futuri acquirenti , a meno che non ricorrano elementi tali –nel caso in esame, non puntualmente dedotti –da imporre l’adozione della specifica misura cautelativa della raccolta preventiva dell’ordine da parte del futuro acquirente; -il secondo motivo è infondato; -la Corte di appello ha escluso che la vendita delle merci acquistate ad un prezzo inferiore a quello sperato e/o a quello risultante dall’applicazione di una percentuale di ricarica normalmente praticata costituisse una condotta di mala gestio, evidenziando che il cattivo esito di un affare poteva ricondursi a una pluralità di fattori non imputabili all’imprenditore; - siffatta statuizion e appare immune dai vizi prospettati, dovendo si anche in questo caso convenire con il giudice di merito chela condotta contestata all’ex amministratore di fatto rientrasse nell’ambito delle scelte gestionali rimesse alla sua discrezionalità e, in quanto tali, insindacabili nel merito in applicazione della business judgement rule, difettando l’allegaz ione di elementi da cui poter desumere l’irragionevolezza dell’operato; -il terzo motivo è inammissibile; - sostiene il ricorrente che alla data della delibera della riduzione del capitale sociale – da lire 500 mln. a lire 190 mln. con contestuale trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata –assunta sul fondamento dell’esuberanza dello stesso, la società presentava perdite di esercizio, indicate in lire 347.984.459; - omette, tuttavia, di indicare se e in quale sede ha allegato tale circostanza di fatto, ritenuta rilevante ai fini dell’integrazione della dedotta fattispecie, non consentendo a questa Corte di valutare la corretta sussunzione del fatto concreto nelle norme che si assumono violate o erroneamenteapplicate ( cfr. Cass. 24 luglio 2014, n. 16872 ; Cass. 28 luglio 2005, n. 15910); -anche il quarto motivo è inammissibile; - la doglianza muove dall’assunto che la consulenza tecnica avrebbe concluso nel senso dell’accertamento della restituzione del capitale esuberante; -sul punto, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato che la consulenza aveva dato atto che, pur non trovandosi riscontro nelle scritture contabili di elementi che confutino l’avvenuta restituzione di denaro in esecuzione della delibera di riduzione del capitale esuberante, ciò non escludevache potevano sorgere dubbi sull’effettività della restituzione in ragione dell’inattendibilità delle medesime scritture contabili;-il giudice di merito , dunque, ha scelto una delle ipotesi ricostruttive da questi indicate in via alternativa, per cui non risponde al vero l’allegazione della ricorrente in ordine alla inosservanza da parte del giudice di appello delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio; - pertanto, per le esposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28552/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, vi a [OSCURATO:PERSONA], 62 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio Scaffarelli, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 4 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1761 /20 1 6 , depositata il 29 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione Oggetto: Fallimento - Azione di responsabilità- Amministratore -Scelte gestorie- Discrezionalità avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 29 luglio 2016, che, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda per la condanna di ques t’ultimo, quale amministratore di fatto della società in bonis, ex art. 146 legge fall.; - la Corte di appello ha dato atto che a fondamento dell’azione di responsabilità esercitata la curatela fallimentare aveva allegato il compimento di atti di mala gestioda parte del predetto Bonotto, nella riferita qualità, nonché di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società fallita, individuati nell’ingiustificata riduzione del capit ale sociale, con rimborso ai soci del capitale esuberante,nella restituzione allo Zanchetta di finanziamenti e, più in generale, nel depauperamento della societàmediante compensazione del proprio debito nei confronti della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]., contratto per acquisto di merci in grande quantità e a prezzi superiori a quelli di mercato, con crediti derivanti dall’esecuzione di pagamento in adempimento di debiti di quest’ultima verso dipendenti e fornitori; - ha dato atto che il giudice di prime cur e aveva accolto la domanda della curatela condannando solidalmente i convenuti al pagamento della somma di euro 384.363,35, oltre interessi legali; -ha, quindi, accolto il gravame proposto dal solo Bonotto,evidenziando l’insindacabilità delle operazioni di acquisto delle merci dalla fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]., nel rispetto del principio della business judgement rule, e, quanto alle compensazioni operate, l’assenza di un danno per la società; - ha ritenuto, del pari, insindacabile, nel rispetto del principio della business judgement rule, la contestata riduzione del capitale, in relazione alla quale, peraltro, ha rilevato l’assenza di prova dell’effettivo rimborso del capitaleesuberante; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i l ricorren te denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ. e 146 legge fall., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il pagamento di debiti del fornitore, con compensazione del relativo credito restitutorio con il debito assunto verso questi con l’acquisto di merce in stock, venduta poi a prezzi non remunerativi, non costituisse una violazione dei modelli di corretto comportamento gestionale; - evidenz i a, sul punto, che l ’acquisto della merce era stato effettuato per grandi quantità e senza aver previamente raccolto richieste da parte dei clienti e si risolveva , sotto il profilo contabile, in un’anticipazione a terzi; -con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2392, 2393, 2394 e 2697 cod. civ. e 146 legge fall., per aver la Corte di appello ritenuto che il pregiudizio derivante dalla vendita di merce a prezzo inferiore a quello di costo non fosse risarcibile, in quanto rientrante nella business judgement rule, benché verificatosi per effetto della inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sull’amministratore; - con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione de i medesimi articoli di legge, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la riduzione del capitale sociale, in una con il rimborso del capitale e la restituzione dei finanziamenti, non costituisse una violazione di tali obblighi; - con il quarto motivo lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’immotivata inosservanza delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio sul punto dell’avvenuta restituzione del capitale a seguito sua riduzione , ritenuta non dimostrata dalla Corte di appello; - con l’ultimo motivo critica la decisione impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per aver contraddittoriamente sostenuto che i pagament i effettuati dalla società per conto della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. fossero inferiori ai debiti dalla stessa assunti verso quest’ultima per acquisto delle merci, benché nell’esplicitazione della relativa argomentazione avesseindicato dati contabili che smentivano tale conclusione; - quest’ultimo motivo, esaminabile prior itariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato; - la Corte di appello ha ritenuto che la modalità utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis per estinguere i debiti assunti verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto di merci, consistente nelpagamento dei creditori di quest’ultima e nella conseguente compensazione dei relativi importi con i debiti consistenti nei corrispettivi per le forniture acquistate, non aveva determinato alcun danno per la società; - ha motivato tale conclusione con la constatazione che l’importo complessivo dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. era inferiori all’importo complessivo dei debiti dalla stessa assunti per l’acquisto delle merci; -parte ricorrente rileva che nello sviluppare e chiarire in modo analitico la sua decisione il giudice di merito avrebbe indicato dati numerici che smentirebbero siffattaconclusione; -ciò posto, si osserva che la lettura della sentenza impugnata consente di individuare compiutamentel’iter argomentativo seguito – così come sinteticamente riferito – e che eventuali passaggi non del tutto chiari della motivazione relativi alle poste, e ai relativi importi , pres e in considerazione ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare avere tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non sono tali da dare luogo al denunciato «irriducibile contrasto tra le affermazioni contenute in motivazione», risolvendosi, al più, in deficit di completezza motivazionale non più sindacabili con ricorso percassazione a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134(cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053); -il primo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato; -nella parte in cui contesta, con riferimento ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. e alle modalità di pagamento dei debiti assunti con l’acquisto delle merci, la mancata rilevazione della contrarietà del comportamento degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai doveri imposti dalla legge, la doglianza non coglie la ratio decidendi, la quale, lungi dall’affermare la correttezza della condotta contestata all’organo gestorio, ha ritenuto che la stessa non fosse stata produttiva di alcun danno, disattendendo per tale motivo l’azione di responsabilità esercitata al riguardo; -in ordine, poi, ai quantitativi di merce acquistata per la rivendita e al fatto che gli stessi non fossero stati preceduti dalla raccolta di ordini di vendita, si osserva che, come rilevato dalla Corte di appello, si tratta di scelte gestionali insindacabil i, in applicazione della business judgement rule(su cui cfr. Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470), non venendo in rilievo profili di irragionevolezza delle stesse e non potendo ritenersi che l’esercizio della diligenza esigibile richieda che gli acquisti dal fornitore siano precedutidalla raccolta dei singoli ordini dai futuri acquirenti , a meno che non ricorrano elementi tali –nel caso in esame, non puntualmente dedotti –da imporre l’adozione della specifica misura cautelativa della raccolta preventiva dell’ordine da parte del futuro acquirente; -il secondo motivo è infondato; -la Corte di appello ha escluso che la vendita delle merci acquistate ad un prezzo inferiore a quello sperato e/o a quello risultante dall’applicazione di una percentuale di ricarica normalmente praticata costituisse una condotta di mala gestio, evidenziando che il cattivo esito di un affare poteva ricondursi a una pluralità di fattori non imputabili all’imprenditore; - siffatta statuizion e appare immune dai vizi prospettati, dovendo si anche in questo caso convenire con il giudice di merito chela condotta contestata all’ex amministratore di fatto rientrasse nell’ambito delle scelte gestionali rimesse alla sua discrezionalità e, in quanto tali, insindacabili nel merito in applicazione della business judgement rule, difettando l’allegaz ione di elementi da cui poter desumere l’irragionevolezza dell’operato; -il terzo motivo è inammissibile; - sostiene il ricorrente che alla data della delibera della riduzione del capitale sociale – da lire 500 mln. a lire 190 mln. con contestuale trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata –assunta sul fondamento dell’esuberanza dello stesso, la società presentava perdite di esercizio, indicate in lire 347.984.459; - omette, tuttavia, di indicare se e in quale sede ha allegato tale circostanza di fatto, ritenuta rilevante ai fini dell’integrazione della dedotta fattispecie, non consentendo a questa Corte di valutare la corretta sussunzione del fatto concreto nelle norme che si assumono violate o erroneamenteapplicate ( cfr. Cass. 24 luglio 2014, n. 16872 ; Cass. 28 luglio 2005, n. 15910); -anche il quarto motivo è inammissibile; - la doglianza muove dall’assunto che la consulenza tecnica avrebbe concluso nel senso dell’accertamento della restituzione del capitale esuberante; -sul punto, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato che la consulenza aveva dato atto che, pur non trovandosi riscontro nelle scritture contabili di elementi che confutino l’avvenuta restituzione di denaro in esecuzione della delibera di riduzione del capitale esuberante, ciò non escludevache potevano sorgere dubbi sull’effettività della restituzione in ragione dell’inattendibilità delle medesime scritture contabili;-il giudice di merito , dunque, ha scelto una delle ipotesi ricostruttive da questi indicate in via alternativa, per cui non risponde al vero l’allegazione della ricorrente in ordine alla inosservanza da parte del giudice di appello delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio; - pertanto, per le esposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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