CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12638/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da sé stesso (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), elettiva- mentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Sco , 68/A ; –controricorrente – Oggetto:processo tribu- tario -calcolo termini ap- pello– mesi e non giorni avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5295/6/2021, depositata il 2 3 . 11 .20 21 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5295/6/2021,depositata il 23 . 11 . 2021 veniv a dichiarato inammissi- bile in quanto tardivo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Commissione t ributaria pro- vinciale di Roma n. 17279 / 22 /20 1 8 avente ad oggetto due intima- zioni di pagamento notificate ad [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]e le undici cartelle di pagamento sottese per II.DD. e IVA . Ilgiudice di prime cure accoglieva in parte le difese del contribuente edichiarava intervenuta la prescrizione di una parte dei crediti por- tatidalle cartelle . Il giudice d’appello riteneva tardivo l’appello pro- postodall’agente della riscossione assorbendo ogni altra questione . Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadell’Entrate-Riscossione deducendo un unico motiv o cui re- plica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ. . Consideratoche: 1. Con l’unico motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate - Riscossione prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4., cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 155, comma 2, e 327 cod. proc. civ. da partedel giudice d’appello per aver illegittimamente ritenuto tardivo l’appellodell’agente della riscossione. 2.Il motivo è fondato. L a sentenza di primo grado, non notificata, comeaccerta lo stesso giudice d’appello , è stata depositata in data 9.10.2018,e non risulta la notifica della stessa . In materia di pro- cesso tributario, il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc.civ., dev’essere calcola to in 6 mesi e non in 180 giorni come ritieneil controricorrente . Il termine, nel caso di specie, è scaduto il 9.4.2019,proprio allorquando, come afferma lo stesso giudice d’ap- pello, è stato spedito l’atto d’appello che è perciò tempestivo . La sentenzaimpugnata trae le erronee conseguenze da tale premessa fattuale,ritenendo il gravame tardivamente proposto. 3.In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è perciò cas- satae, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado del Lazio , in diversa composizione, per ulterioreesame in relazione a l profil o , a quelli rimasti assorbiti e per laliquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado de l Lazio , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo, a quelli ri- masti assorbiti e per la liqui