Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 30347/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18692-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/05/2021; Ric. 2021 n. 18692 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Venezia ha accolto l’appello del Ministero della Difesa e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere i benefici previsti in favore dei superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria.

Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 407/1998, artt.5 e 6 della Legge n.206/2004, art. 2, commi 105 e 106, Legge n. 244/07; art.6 legge 13 agosto 1980 n.466.

5. Si critica l’interpretazione data dalla Corte di merito osservando che la fattispecie oggetto di causa sia esaustivamente disciplinata dalla legge n. 244/2007, il cui art. 2, ai commi 105 e 106, estende i benefici “dell’assegno vitalizio" e dello " speciale assegno vitalizio" ai figli non conviventi, indipendentemente dall'esistenza di un eventuale carico fiscale.

Sulla base di tale premessa, si considera inconferente il richiamo effettuato nella motivazione della sentenza impugnata, a sostegno del rigetto delle pretese di parte appellante, ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 22753/2018 e n. 16568/20 che riguardano la diversa fattispecie del beneficio della Ric. 2021 n. 18692 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3- "speciale elargizione" disciplinata dall'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, richiamando la legge n. 466/1980, effettivamente contempla l’esistenza del carico fiscale quale presupposto costitutivo del diritto al beneficio.

Si assume che l’interpretazione proposta dalla parte ricorrente troverebbe conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 7761 del 2017.

6. Il ricorso non può trovare accoglimento.

7. [OSCURATO:PERSONA] intende darecontinuità al principio affermato da Cass. n. 11181 del 2022 , secondo cui «i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall' art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007- al beneficio di cui all' art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente».

8. In base alla sentenza 11181 del 2022, dal quadro normativo di riferimento -in particolare dall’art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007- si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria «categorizzazione» dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dallalegge nr. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata.

9. L'art. 6 cit., che «disegna i confini del ̀ rapporto di familiaritàcon riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte dellalegge nr. 244 del 2007, art. 2,comma 105, il quale rinvia alla legge nr. 206 del 2004, art. 5,commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del Ric. 2021 n. 18692 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- terrorismo e della criminalità organizzata (cd.

«rinvio oggettivo»: v. in motivazione Cass. nr. 11181 del 2022).

10. L’interpretazione del (mero)«rinvio oggettivo», d’altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., sez.un., nr.22753 del 2018.

Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico,oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare.

La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie» (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. nr. 22753 cit.).

11. Atteso che la Corte di merito ha deciso conformemente agli anzidetti principi di diritto, il ricorso deve essere respinto.

12. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € Ric. 2021 n. 18692 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -5- 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18692-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/05/2021; Ric. 2021 n. 18692 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Venezia ha accolto l’appello del Ministero della Difesa e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere i benefici previsti in favore dei superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 407/1998, artt.5 e 6 della Legge n.206/2004, art. 2, commi 105 e 106, Legge n. 244/07; art.6 legge 13 agosto 1980 n.466. 5. Si critica l’interpretazione data dalla Corte di merito osservando che la fattispecie oggetto di causa sia esaustivamente disciplinata dalla legge n. 244/2007, il cui art. 2, ai commi 105 e 106, estende i benefici “dell’assegno vitalizio" e dello " speciale assegno vitalizio" ai figli non conviventi, indipendentemente dall'esistenza di un eventuale carico fiscale. Sulla base di tale premessa, si considera inconferente il richiamo effettuato nella motivazione della sentenza impugnata, a sostegno del rigetto delle pretese di parte appellante, ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 22753/2018 e n. 16568/20 che riguardano la diversa fattispecie del beneficio della Ric. 2021 n. 18692 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- "speciale elargizione" disciplinata dall'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, richiamando la legge n. 466/1980, effettivamente contempla l’esistenza del carico fiscale quale presupposto costitutivo del diritto al beneficio. Si assume che l’interpretazione proposta dalla parte ricorrente troverebbe conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 7761 del 2017. 6. Il ricorso non può trovare accoglimento. 7. [OSCURATO:PERSONA] intende darecontinuità al principio affermato da Cass. n. 11181 del 2022 , secondo cui «i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall' art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007- al beneficio di cui all' art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente». 8. In base alla sentenza 11181 del 2022, dal quadro normativo di riferimento -in particolare dall’art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007- si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria «categorizzazione» dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dallalegge nr. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata. 9. L'art. 6 cit., che «disegna i confini del ̀ rapporto di familiaritàcon riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte dellalegge nr. 244 del 2007, art. 2,comma 105, il quale rinvia alla legge nr. 206 del 2004, art. 5,commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del Ric. 2021 n. 18692 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- terrorismo e della criminalità organizzata (cd. «rinvio oggettivo»: v. in motivazione Cass. nr. 11181 del 2022). 10. L’interpretazione del (mero)«rinvio oggettivo», d’altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., sez.un., nr.22753 del 2018. Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico,oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie» (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. nr. 22753 cit.). 11. Atteso che la Corte di merito ha deciso conformemente agli anzidetti principi di diritto, il ricorso deve essere respinto. 12. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € Ric. 2021 n. 18692 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello