Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 44/1977
ECLI:IT:COST:1977:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] e vertente
sulla affermata ineleggibilità di [OSCURATO:PERSONA] a sindaco del
comune di Roccabernarda, per la relazione di affinità con persona che
occupa l'ufficio di segretario comunale, e sulla conseguente decadenza
dalla carica, il tribunale di Crotone, aderendo a conforme eccezione
del Cicero, sollevava questione di costituzionalità in ordine all'art.
6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che tale ineleggibilità prevede,
in relazione all'art. 51, primo comma, della Costituzione, che sancisce
il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, ritenendo non manifestamente infondato il
dubbio sulla compatibilità con tale diritto della preferenza accordata
all'interesse alla stabilità del pubblico impiegato.
Nel giudizio avanti a questa Corte interveniva il Presidente del
Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, che
chiedeva si dichiarasse manifestamente infondata la questione, essendo
evidenti la ratio e la compatibilità con il sistema della norma di cui
si tratta; la causa di ineleggibilità che essa stabilisce, infatti,
rientrerebbe in quelle situazioni che, secondo le affermazioni di
questa stessa Corte, sono idonee a giustificare una restrizione al
diritto elettorale passivo, perché tali da influire sulla libera
espressione del voto e sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
In dibattimento l'Avvocatura dello Stato si riportava all'atto di
intervento.
:
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u.
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
concerne quella parte dell'articolo che preclude la nomina (o, rectius,
l'elezione) a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio
di segretario comunale.
Si denunzia in particolare il contrasto di detta norma con l'art.
51 Cost., in quanto il diritto di accedere alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza non potrebbe essere sacrificato a vantaggio
dell'interesse alla sede del pubblico impiegato, e nella specie, del
segretario comunale.
La questione non è fondata. Infatti prevale nella disciplina
dell'art. 6, per la parte denunziata, la considerazione dei fini posti
in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioè del buon andamento
e della imparzialità della amministrazione. Tali obbiettivi, come è
noto, non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso
stretto.
Ciò non significa che la disciplina dell'art. 6 adotti il congegno
più idoneo allo scopo di conseguire le finalità predette: è anzi da
auspicare una soluzione legislativa più equilibrata, che tenga conto
oltreché delle esigenze della pubblica amministrazione, anche della
espressione della volontà popolare nei riflessi che in fatto possa
avere sulla elezione alla carica di sindaco.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, nella parte in cui preclude la nomina a sindaco di
chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al
secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale;
questione sollevata in riferimento all'art. 51 della Costituzione dal
tribunale di Crotone con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere