Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 44/1977

ECLI:IT:COST:1977:44
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] e vertente sulla affermata ineleggibilità di [OSCURATO:PERSONA] a sindaco del comune di Roccabernarda, per la relazione di affinità con persona che occupa l'ufficio di segretario comunale, e sulla conseguente decadenza dalla carica, il tribunale di Crotone, aderendo a conforme eccezione del Cicero, sollevava questione di costituzionalità in ordine all'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che tale ineleggibilità prevede, in relazione all'art. 51, primo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ritenendo non manifestamente infondato il dubbio sulla compatibilità con tale diritto della preferenza accordata all'interesse alla stabilità del pubblico impiegato.

Nel giudizio avanti a questa Corte interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, che chiedeva si dichiarasse manifestamente infondata la questione, essendo evidenti la ratio e la compatibilità con il sistema della norma di cui si tratta; la causa di ineleggibilità che essa stabilisce, infatti, rientrerebbe in quelle situazioni che, secondo le affermazioni di questa stessa Corte, sono idonee a giustificare una restrizione al diritto elettorale passivo, perché tali da influire sulla libera espressione del voto e sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

In dibattimento l'Avvocatura dello Stato si riportava all'atto di intervento. : La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, concerne quella parte dell'articolo che preclude la nomina (o, rectius, l'elezione) a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale.

Si denunzia in particolare il contrasto di detta norma con l'art. 51 Cost., in quanto il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza non potrebbe essere sacrificato a vantaggio dell'interesse alla sede del pubblico impiegato, e nella specie, del segretario comunale.

La questione non è fondata.

Infatti prevale nella disciplina dell'art. 6, per la parte denunziata, la considerazione dei fini posti in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioè del buon andamento e della imparzialità della amministrazione.

Tali obbiettivi, come è noto, non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso stretto.

Ciò non significa che la disciplina dell'art. 6 adotti il congegno più idoneo allo scopo di conseguire le finalità predette: è anzi da auspicare una soluzione legislativa più equilibrata, che tenga conto oltreché delle esigenze della pubblica amministrazione, anche della espressione della volontà popolare nei riflessi che in fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui preclude la nomina a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale; questione sollevata in riferimento all'art. 51 della Costituzione dal tribunale di Crotone con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] e vertente sulla affermata ineleggibilità di [OSCURATO:PERSONA] a sindaco del comune di Roccabernarda, per la relazione di affinità con persona che occupa l'ufficio di segretario comunale, e sulla conseguente decadenza dalla carica, il tribunale di Crotone, aderendo a conforme eccezione del Cicero, sollevava questione di costituzionalità in ordine all'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che tale ineleggibilità prevede, in relazione all'art. 51, primo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ritenendo non manifestamente infondato il dubbio sulla compatibilità con tale diritto della preferenza accordata all'interesse alla stabilità del pubblico impiegato. Nel giudizio avanti a questa Corte interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, che chiedeva si dichiarasse manifestamente infondata la questione, essendo evidenti la ratio e la compatibilità con il sistema della norma di cui si tratta; la causa di ineleggibilità che essa stabilisce, infatti, rientrerebbe in quelle situazioni che, secondo le affermazioni di questa stessa Corte, sono idonee a giustificare una restrizione al diritto elettorale passivo, perché tali da influire sulla libera espressione del voto e sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche. In dibattimento l'Avvocatura dello Stato si riportava all'atto di intervento. : La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, concerne quella parte dell'articolo che preclude la nomina (o, rectius, l'elezione) a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale. Si denunzia in particolare il contrasto di detta norma con l'art. 51 Cost., in quanto il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza non potrebbe essere sacrificato a vantaggio dell'interesse alla sede del pubblico impiegato, e nella specie, del segretario comunale. La questione non è fondata. Infatti prevale nella disciplina dell'art. 6, per la parte denunziata, la considerazione dei fini posti in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioè del buon andamento e della imparzialità della amministrazione. Tali obbiettivi, come è noto, non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso stretto. Ciò non significa che la disciplina dell'art. 6 adotti il congegno più idoneo allo scopo di conseguire le finalità predette: è anzi da auspicare una soluzione legislativa più equilibrata, che tenga conto oltreché delle esigenze della pubblica amministrazione, anche della espressione della volontà popolare nei riflessi che in fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui preclude la nomina a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale; questione sollevata in riferimento all'art. 51 della Costituzione dal tribunale di Crotone con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 44/1977 — Fons Iuris — Fons Iuris