CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 29 MAR, 2024 L I"J LliL2UZ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 25 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto di più reati tributari, di tre beni immobili (in Nettuno, in Roma ed in Aprilia) intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuti nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. Con l'unico motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 322 -ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di motivazione apparente sulla natura di schermo fittizio della società ricorrente. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione, senza indicazione delle ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della suindicata società, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.