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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 47009/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna, all'esito del giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di anni 1 e mesi 8 di reclusione, concessa la circostanza attenuante dell'altrui responsabilità concorrente, per il reato di cui all'art. 589-bis cod.pen. (per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 agosto 2017 ed il decesso, conseguente alle lesioni riportate nel sinistro, di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 dicembre 2017, con la condotta di guida del 14 agosto 2017, procedendo in orario notturno ad una velocità di 110 km/h, superiore al limite consentito di 80km/h, non mantenendo la distanza di sicurezza, non adeguando la condotta alle condizioni concrete della circolazione ed essendo disattento, così da collidere violentemente con il veicolo che lo precedeva, il quale si impennava sul guard rail e precipitava dal viadotto sul terreno sottostante).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 41, comma 2, cod.pen., stante l'interruzione del nesso di causalità tra la propria condotta colposa ed il decesso delle vittime, determinata dalla palese inadeguatezza del guard rail (non conforme alla legge in considerazione della tipologia e dell'altezza), che, secondo la prospettazione difensiva, integra una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, da intendersi come quelle concause fuori dal controllo dell'agente, di tipo eccezionale ed imprevedibile.

In particolare la difesa ha richiamato le conclusioni del proprio consulente, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "la velocità di transito del veicolo tamponante non ha svolto alcun ruolo nella causazione finale dell'evento", atteso che "la differenza di velocità tra i due veicoli (velocità relativa) non era tale da causare la precipitazione dal viadotto laddove fosse stata presente una idonea barriera di guard-rail", e quelle del perito, ing. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "il sinistro poteva probabilmente risolversi con danni ai veicoli, stante la divergenza delle rispettive traiettorie post urto, ove la barriera di guardrail avesse assolto alla importante funzione di contenimento", mentre "il guard-rail..., con la sua assoluta inadeguata altezza dal suolo, ha costituito una sorta di pista di lancio della Mercedes al di fuori della carreggiata avendo consentito il suo sormonto verso l'esterno del viadotto".

3. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'imputato ha insisto per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.1 giudici di merito, nell'escludere l'applicazione dell'art. 41, comma 2, cod.pen., hanno correttamente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la o co"ndotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, non potendosi qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (Sez. 5, n. 35015 del 3/05/2016, Baciu, Rv. 267549 - 01).

Nel caso di specie, difatti, l'impatto della Mercedes (su cui viaggiavano le vittime) con il guard rail e la precipitazione della stessa sul terreno sottostante non si sarebbero verificati se non vi fosse stata la previa collisione con il veicolo danneggiante.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità (tra le tante, Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 - 01).

Al contrario, il rischio di precipitazione di un veicolo da una strada, ubicata in alto, resta intimamente collegato alla circolazione, per cui non può ritenersi che l'inidonea tipologia di guard rail abbia ingenerato un pericolo completamente diverso da quello connesso al tamponamento e conseguentemente instaurato un processo causale autonomo.

A ciò si aggiunga che le inadeguate condizioni del guard rail e più in generale della strada, sebbene oggetto di responsabilità di altri soggetti, rilevante nella determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 589, comma 7, cod.pen., non sono, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un evento imprevedibile o eccezionale né assolutamente anomalo ed anzi rientrano tra le circostanze concrete che ogni conducente deve prudentemente valutare e che possono imporre una condotta di guida più accorta ed attenta. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna, all'esito del giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di anni 1 e mesi 8 di reclusione, concessa la circostanza attenuante dell'altrui responsabilità concorrente, per il reato di cui all'art. 589-bis cod.pen. (per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 agosto 2017 ed il decesso, conseguente alle lesioni riportate nel sinistro, di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 dicembre 2017, con la condotta di guida del 14 agosto 2017, procedendo in orario notturno ad una velocità di 110 km/h, superiore al limite consentito di 80km/h, non mantenendo la distanza di sicurezza, non adeguando la condotta alle condizioni concrete della circolazione ed essendo disattento, così da collidere violentemente con il veicolo che lo precedeva, il quale si impennava sul guard rail e precipitava dal viadotto sul terreno sottostante). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 41, comma 2, cod.pen., stante l'interruzione del nesso di causalità tra la propria condotta colposa ed il decesso delle vittime, determinata dalla palese inadeguatezza del guard rail (non conforme alla legge in considerazione della tipologia e dell'altezza), che, secondo la prospettazione difensiva, integra una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, da intendersi come quelle concause fuori dal controllo dell'agente, di tipo eccezionale ed imprevedibile. In particolare la difesa ha richiamato le conclusioni del proprio consulente, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "la velocità di transito del veicolo tamponante non ha svolto alcun ruolo nella causazione finale dell'evento", atteso che "la differenza di velocità tra i due veicoli (velocità relativa) non era tale da causare la precipitazione dal viadotto laddove fosse stata presente una idonea barriera di guard-rail", e quelle del perito, ing. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "il sinistro poteva probabilmente risolversi con danni ai veicoli, stante la divergenza delle rispettive traiettorie post urto, ove la barriera di guardrail avesse assolto alla importante funzione di contenimento", mentre "il guard-rail..., con la sua assoluta inadeguata altezza dal suolo, ha costituito una sorta di pista di lancio della Mercedes al di fuori della carreggiata avendo consentito il suo sormonto verso l'esterno del viadotto". 3. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'imputato ha insisto per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.1 giudici di merito, nell'escludere l'applicazione dell'art. 41, comma 2, cod.pen., hanno correttamente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la o co"ndotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, non potendosi qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (Sez. 5, n. 35015 del 3/05/2016, Baciu, Rv. 267549 - 01). Nel caso di specie, difatti, l'impatto della Mercedes (su cui viaggiavano le vittime) con il guard rail e la precipitazione della stessa sul terreno sottostante non si sarebbero verificati se non vi fosse stata la previa collisione con il veicolo danneggiante. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità (tra le tante, Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 - 01). Al contrario, il rischio di precipitazione di un veicolo da una strada, ubicata in alto, resta intimamente collegato alla circolazione, per cui non può ritenersi che l'inidonea tipologia di guard rail abbia ingenerato un pericolo completamente diverso da quello connesso al tamponamento e conseguentemente instaurato un processo causale autonomo. A ciò si aggiunga che le inadeguate condizioni del guard rail e più in generale della strada, sebbene oggetto di responsabilità di altri soggetti, rilevante nella determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 589, comma 7, cod.pen., non sono, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un evento imprevedibile o eccezionale né assolutamente anomalo ed anzi rientrano tra le circostanze concrete che ogni conducente deve prudentemente valutare e che possono imporre una condotta di guida più accorta ed attenta. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2021 Il Consigliere estenso
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