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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 08111/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17435/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via A. Dulceri n.135; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n.245/22 della Corte di Appello di Potenza del 7/4/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’adesione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 marzo 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17435/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via A. Dulceri n.135; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n.245/22 della Corte di Appello di Potenza del 7/4/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’adesione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo 2024 Il
Decreto Cassazione n. 08111/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris