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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 44352/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1.990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla memoria in atti.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI e per il co-difensore [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi dei eLA(..1-- t Qj(—_ [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata in data 25 Ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di PALMI che aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni, SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1 e 9 dell'imputazione, concernenti il traffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e li aveva condannati rispettivamente alla pena di anni tre di reclusione ed euro 30.000 di multa il [OSCURATO:PERSONA]', anni tre di reclusione ed euro 25.000 di multa lo SCHIMIO ritenuti responsabili in concorso della ipotesi di cui al capo 1 di imputazione e di anni quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione della cessione di una partita di stupefacente delineata al capo 9).

A tutti gli imputati non venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed era altresì applicata la pena ac:cessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni di cui all'art.85 TU stupefacenti.

2. All'affermazione di responsabilità dei prevenuti i giudici di merito pervenivano attraverso una conforme interpretazione delle emergenze processuali e in particolare delle sequenze degli accordi intervenuti tra gli intermediari e i fornitori dello stupefacente in ordine alle modalità degli incontri con i soggetti interessati all'acquisto, al sistema di pagamento e al contenuto delle prestazioni pattuite, utilizzando in particolare gli esiti di un dispositivo spyware inoculato nel telefono di PESCE Antonino, le registrazioni di video riprese presso il luogo dell'appuntamento tra le parti cedente e cessionario, nonché l'attività investigativa tradizionale predisposta dalla PG in coincidenza degli incontri il cui contenuto ha formato oggetto di testimonianza da parte del personale di PG.

In relazione ad entrambe le cessioni i giudici di merito hanno riconosciuto la ricorrenza di gravità indiziaria tale da giustificare il riconoscimento del perfezionamento delle due cessioni contestate nei suddetti capi di imputazione e la corretta identificazione di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e del cognato di questi 2SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] uali cessionari della partita di stupefacente ceduta da PESCE Antonino e da CACCIOLA Giuseppe a Rosarno in data 13 Gennaio 2018, nonché in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il responsabile della cessione di circa tre chilogrammi di stupefacente in favore di alcuni cessionari non identificati resa possibile dalla intermediazione di PESCE Antonino e PESCE Rocco. 3.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati. 3.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e di SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli art.125 comma 3 e 546 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. e all'art.192 commi 1 e 2 cod.proc.pen. in relazione alla pronuncia di condanna emessa nei loro confronti in relazione al capi 1 della rubrica.

CIA5 e, 3.1.1 L ileva che le decisioni di merito, fondate quasi esclusivamente sul contenuto degli esiti captativi, sono incorse in evidente e decisivo travisamento dela fonte investigativa, accompagnato dalla totale pretermissione degli spunti difensivi articolati nei motivi di appello con riferimento alla materialità della condotta ad essi rispettivamente ascritta, in particolare alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni quale il soggetto destinatario dello stupefacente che si sarebbe accordato con il mediatore CORRAO per l'acquisto di un chilogrammo di marijuana dai fornitori CACCIOLA e PESCE Antonino c1.93, alla sequenza delle fasi che avevano condotto all'incontro dei soggetti interessati, alla effettiva conclusione dell'accordo illecito e alla finale consegna dello stupefacente.

In particolare rilevano che, a prescindere dalla interpretazione del contenuto delle intercettazioni, che pure palesava una ermeneusi contraddittoria e illogica, non erano stati considerati elementi fattuali di decisiva rilevanza, concernenti il luogo e l'orario dell'appuntamento, la identificazione del [OSCURATO:PERSONA]' attraverso riferimenti incongrui e non personalizzati, la presenza di ulteriori contatti tra i fornitori e terzi soggetti che pure avrebbero dovuto incontrarsi con i fornitori, tali da disarticolare il ragionamento inferenziale del giudice distrettuale, il quale aveva gli elementi per ricostruire la vicenda fattuale in termini del tutto antitetici rispetto ad un giudizio di responsabilità.

Sotto questo profilo viene altresì segnalata l'assoluta estraneità dello SCHIMIO a qualsiasi trattativa concernente la fornitura e alla sua passiva presenza nel luogo dell'incontro, così come la mancanza di qualsiasi dato oggettivo da cui riconoscere il perfezionamento delia trattativa e che lo stupefacente fosse stato realmente consegnato al [OSCURATO:PERSONA]' ovvero al suo congiunto SCHIMIO, dovendosi riconoscere al contrario che l'incontro documentato presso il bar Crystal di Rosarno fosse del tutto occasionale, ovvero esplorativo e che dallo stesso non era conseguita alcuna cessione dello stupefacente, tenuto altresì conto che gli imputati non erano stati neppure fermati per accertamenti pure all'esito delle intercettazioni ambientali , 3.1.2 Con una seconda articolazione i ricorrenti assumono violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stati i fatti-reato qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90 tenuto conto del fatto che non era stato possibile procedere alla verifica della qualità dello stupefacente eventuale ceduto, che pure la quantità dello stupefacente non era stata accertata, né potevano essere valorizzati a carico degli acquirenti profili personalistici quali la caratura criminale o l'appartenenza all'ambito associativo in cui si muovevano i soggetti venditori, i quali erano ignoti agli acquirenti che si erano avvalsi della mediazione del CORRA°, avulso da contesti criminali strutturati. 3.1.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sulla base di valutazioni apodittiche e di clausole di stile che richiamavano la gravità dei fatti e la personalità dei fornitori, in assenza di qualsiasi riferimento individualizzante. 3.1.4 Con una quarta articolazione lamentano violazione di legge in relazione all'art.85 Dpr 309/90 laddove era stata loro applicata la pena accessoria della sospensione della patente di guida in assenza di una puntuale motivazione sul pericolo di recidivanza e Al nes strumentale che deve legare l'oggetto del provvedimento ai delitti commessi. 3.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi di ricorso. 3.2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art.192 cod.proc.pen. assumendo la inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria e alla inversione del corretto ragionamento logico probatorio, nonché degli art.125 comma 3 e 546 comma 1 lette) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo.

Assume in particolare un totale deficit motivazionale in relazione alle censure difensive introdotte nei motivi di appello con riferimento alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in collegamento con gli intermediari PESCE Rocco e PESCE Antonino quale soggetto deputato alla cessione della sostanza stupefacente, tenuto conto che nelle interlocuzioni intercettate tra i due intermediari emergevano elementi di totale cliscrasia ed illogicità rispetto al ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale.

In particolare i riferimenti presenti nella intercettazioni ad un "[OSCURATO:PERSONA]" non giustificavano l'inferenza che si trattasse di [OSCURATO:PERSONA], stante le incongruenze di taluni richiami alla persona del fornitore, quali il luogo di lavoro e la capacità di approvvigionamento dello stupefacente; sotto diverso profilo assume che nessun elemento obiettivo deponeva per la intervenuta consumazione del reato che era desunta attraverso argomenti circolari e assertivi, laddove i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano intervenuti dopo due ore dalla definizione dell'asserito accordo sulla dazione dello stupefacente, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si era palesato indisponibile a spostarsi dal luogo ove si trovava e, soprattutto, perché il contenuto della interlocuzione tra l'intermediario e il [OSCURATO:PERSONA] aveva per oggetto una carta di cricolazione affinchè si procedesse ad nuova immatricolazione di un veicolo, operazione compatibile con il possesso da parte dell'intermediario di un veicolo con targa straniera.

Del tutto illogico, apodittico e privo di valore indiziante era poi il riscontro probatorio utilizzato dai giudici di merito rispetto ad un contatto intervenuto tra i PESCE e il [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti, anch'esso asseritamente rivolto al una cessione di sostanza stupefacente a terzi soggetti, trattandosi di elementi fattuali che non avevano neppure condotto alla formulazione di una contestazione, sia pure a livello di tentativo, tenuto9ltresì conto del fatto che dal tenore delle conversazioni era emerso che i soggetti interessati all'acquisto si erano posti direttamente in contatto con il presunto fornitore, il che avrebbe reso del tutto illogico ritenere che dovessero avvalersi della collaborazione di intermediari, rendendo al contrario plausibile che il [OSCURATO:PERSONA] cui facevano riferimento gli intermediari nelle conversazioni intercettate fosse persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.2 Con una seconda articolazione il ricorrente assume violazione di legge in relazione alla omessa interpretazione ed applicazione degli art.56 cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, nonché motivazione mancante illogica e contraddittoria sul punto.

Rileva che non vi era prova della consegna dello stupefacente, che era stata desunta dalla mera disponibilità fornita dal [OSCURATO:PERSONA] & consegnare il "libretto dell'autovettura", ma in assenza di un accordo definitivo sull'oggetto della cessione; che se da un lato gli intermediari avevano avuto contezza della proposta di acquisto di stupefacente per svariati chilogrammi a un determinato prezzo, non era emerso alcun ulteriore contatto tra gli intermediari e il [OSCURATO:PERSONA], nonostante la invasività e molteplicità degli strumenti captativi impiegati dagli inquirenti, da cui inferire che l'accordo fosse stato raggiunto in relazione ad una specifica transazione e che lo stupefacente fosse disponibile, laddove la conversazione captata in data 23.4.2018 alle h.17.22 evidenziava esclusivamente la ritrosia del [OSCURATO:PERSONA] a portarsi dall'intermediario per la consegna del libretto del veicolo e pertanto neppure la condotta ascritta avrebbe potuto essere qualificata come offerta in vendita di stupefacente, in assenza della prova della sua disponibilità. 3.2.3 Con un terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, alla cl,imetria della pena e alla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art.85 dPR 309/90 in assenza di un effettivo iter argomentativo idoneo a giustificare H diniego delle circostanze attenuanti, tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici, di un comportamento sostanzialmente collaborativo e di nessun collegamento con realtàpriminali strutturate stante la brevità del suo intervento in relazione alle vicende criminali che riguardavano la famiglia PESCE.

Quanto alla pena accessoria si lamenta che il giudice abbia del tutto omesso di indicare gli elementi su cui fondare un giudizio di recidivanza criminosa e il collegamento con l'abilitazione a condurre autoveicoli, stante il carattere del tutto occasionale della collaborazione richiesta all'imputato nell'ambito di spaccato criminale di ben diverso spessore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestannente infondato è il primo motivo di ricorso proposto da entrambe le difese dei ricorrenti, con il quale viene prospettato un difetto di motivazione e il travisamento della interpretazione delle interc:ettazioni telefoniche con riferimento alla prova della colpevolezza degli imputati, mentre la stessa risulta adeguatamente valutata dalla Corte di appello, in quanto delineata sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate, rispetto alle quali le difese dei ricorrenti si limitano a prospettare una diversa interpretazione, ovvero che le forniture di sostanze stupefacenti non fossero destinate agli imputati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]' e SCHIMIO, che l'eventuale trattativa da essi condotta tramite l'intermediario CORRAO non si fosse perfezionata oppure, in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo sia soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto fornire lo stupefacente per il tramite dei fratelli PELLE.

2. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche prova diretta della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.VI, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, C:igliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014).

In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguacigio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138).2.1 II giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono totalmente di prospettare profili di iragionevolezza e di illogicità nella interpretazione fornita al materiale captativo dal giudice distrettuale, il quale ha datesaustiva e convincente risposta alle deduzioni degli imputati, applicando i criteri della logica nello sviluppo delle argomentazioni che lo hanno indotto a prediligere una determinata interpretazione a preferenza di altre.

La Corte di appello ha infatti mostrato di considerare anche le alternative ricostruzioni proposte dalle difese dei ricorrenti già in sede di appello, ritenendole inverosimili con congrua motivazione.

2.2. Quanto alla contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e di SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello, con ragionamento del tutto coerente alle risultanze processuali e pure riconoscendo che i fornitori C:ACCIOLA e PESCE potessero avere altre trattative in corso per la cessione dello stupefacente, ha ritenuto provati gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa sulla base di elementi oggettivi e indiziari sottoposti a rigoroso vaglio di concludenza e gravità.

In particolare il giudice di appello ha valorizzato la circostanza che il CORRAO aveva fissato un appuntamento con il PESCE alle h.13 presso il bar Crystal di Rosarno; che il CORRAO agiva nell'interesse di tale Giovanni e che tale Giovanni andava identificato in [OSCURATO:PERSONA], identificazione avvalorata dalla prova logica rappresentata dai riferimenti all'area geografica di provenienza (Lambadi), ad una recente scarcerazione, al fatto che il Giovanni si spostava sul territorio evitando di utilizzare utenze telefoniche per non essere localizzato (elementi indiziari che ben si riscontravano nel [OSCURATO:PERSONA]'), ma soprattutto la circostanza che proprio il [OSCURATO:PERSONA]', in compagnia del cognato SCHIMIO, si era presentato all'appuntamento con i fornitori alle h.13 presso il bar Crystal, ove veniva ripreso dalle telecamere di video sorveglianza unitamente al CORRAO e ai fornitori Cacciola e Pesce.

Quanto alla responsabilità dello SCHIMIO a titolo di concorp, con ragionamento esente da vizi logici la corte distretuale ha valorizzato la intercettazione ambientale che ha fotografato le fasi della consegna dello stupefacente, confezionato in un pacco preparato dal Pesce alla presenza del Corrao, stupefacente che viene ricevuto dal "cognato dell'amico mio" (come riferito dal CORRAO nella conversazione intercettata) e cioè dallo SCHIMIO, cognato di [OSCURATO:PERSONA], che aveva tenuto i contatti con il CORRAO.

Il giudice distrettuale evidenzia infine che dalla suddetta intercettazione era stato possibile risalire anche al corrispettivo della transazione, indicato in euro mille che il PESCE, immediatamente dopo lo scambio, aveva portato presso l'abitazione dell'omonimo capo clan latitante, PESCE Antonino, consegnandolo alla madre di questi. 2.3 Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione ai profili motivazionali che riconoscono la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tanto con riferimento alla individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto, gravitante nel rosarnese, in grado di soddisfare, con prontezza e facilità, richieste di partite di stupefacente del tipo marijuana anche per consistenti quantità, dietro il pagamento in contanti del corrispettivo, sulla base degli elementi tratti dal materiale investigativo relativi ad una precedente trattativa non andata a buon fine, quanto in relazione alla specifica contestazione in oggetto, laddove la corte distrettuale ha vagliato compiutamente le conversazioni intercettate, misurandone il contenuto con il "modus operandi" della precedente trattativa monitorata dagli investigatori, interpretandole alla stregua della più ptsibile, se non unica, giustificazione della transazione alla luce degli intervenuti accordi tra i fratelli PELLE con gli acquirenti e della disponibilità assicurata dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a muoversi per la consegna dello stupefacente, indicato allusivamente come "libretto" di circolazione, necessario per il perfezionamento del passaggio di proprietà che ) peraltro, alla stregua delle trattative in corso e dei serrati contatti intervenuti tra gli intermediari in ordine alla immediata consegna di almeno tre chilogrammi di stupefacente, non poteva che identificarsi con la partita di stupefacente oggetto dell'accordo. 2.4 Al contempo con i ricorsi si propone una rinnovata diversa considerazione e valutazione delhaterialerobatorio e, soprattutto, delle intercettazioni telefoniche, delle quali viene prospettata una alternativa interpretazione, peraltro inidonea ad incrinare la correttezza e la logicità di quella resa dai giudici di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o iragionevolezza della motivazione con la quale il dato intercettivo viene valutato.

3. Infondato, anche in ragione delle considerazioni sopra indicate, è il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale assume che nella condotta dell'imputato, qualora effettivamente mossa da finalità illecite, avrebbe dovuto ravvisarsi una ipotesi di tentativo del reato ascritto, laddove osta ad una siffatta qualificazione giuridica delle trattative prodromiche al perfezionamento della transazione la circostanza che l'accordo, nella specie, si era perfezionato in relazione a tutti gli elementi negoziali della cessione ed il [OSCURATO:PERSONA], sulla base della interpretazione del materiale captativo fornita dal giudice distrettuale, aveva dato altresì esecuzione al trasporto dello stupefacente.

Come sopra indicato tale ricostruzione non presenta vizi di irragionevolezza o di travisamento del dato intercettivo.

Invero la sussunzione delle trattative relative alla cessione dello stupefacente sotto il paradigma del reato tentato presuppone che l'iter criminis si sia successivamente interrotto prima della conclusione dell'accordo sulla quantità, qualità e prezzo della cessione (sez.5, n.54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv.268749; sez.4, n.38368 del 4/07/2023, Ferrugia, Rv.284960), interruzione che nella specie non è stata riconosciuta. 4.Con argomenti logici è stata esclusa la riconducibilità delle cessioni di cui ad entrambe le imputazioni alla fattispecie di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.

Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo, nonchè dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076).

A tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi in oggetto anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità", rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013; sez.6, n.45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv.284149-02).

Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che, in relazione ad entrambe le transazione è misurabile in chilogrammi, quanto alle complessive modalità dell'azione, tali da denotare l'inserimento delle transazioni in contesti criminali strutturati, in quanto agevolate da intermediari dalla spiccata caratura criminale, garantite dall'assenza di collegamenti diretti tra gli acquirenti e i fornitori, funzionali alla realizzazione di ulteriori rifornimenti da parte di soggetto pregiudicato quali il [OSCURATO:PERSONA]', ovvero realizzate da soggeto, quale il [OSCURATO:PERSONA], già in precedenza monitorato per il coinvolgimento in analoghe trattative illecite.

I motivi di ricorso sul punto devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

5. Parimenti inammissibili in quanto manifestamente infondate risultano tutte le censure concernenti la misura del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attnuanti generiche. 5.1 La pena è stata invero graduata in misura pari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o inferiore (Schimio) alla media edittale con motivazione logica e congrua sia in relazione al diversificato trattamento sanzionatorio tra i due correi (in relazione al capo 1), sia in relazione al discostamento da criteri minimi edittali, in considerazione della gravità dei fatti reato per la quantità di sostanza stupefacente ceduta, dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]', del carattere non occasionale delle transazioni e dello spessore criminale dei soggetti coinvolti nelle trattative che hanno svolto il ruolo di intermediari. 5.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza possono essere legittimamente giustificati con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza in favore dei ricorrenti, ma ha al contempo evidenziato il non trascurabile spessore criminale del contesto in cui le cessioni di stupefacente sono maturate (clan.Pelle), la gravità delle condotte criminose esaminate in ragione del rilevante dato ponderale delle forniture di stupefacente, nonché i negativi profili personalistici dei rei, tali da escludere il carattere occasionale degli illeciti.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri in tale valutazione (sez.3, n.23055 del 24/04/2013, Banic ed altro, Rv.256172; sez.3, n,2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693)„ né d'altro canto i ricorrnti hanno indicato nei rispettivi ricorsi gli elementi positivi che sarebbero stati pretermessi nella valutazione giudiziale.

6. Con riferimento al motivo di ricorso, comune ad entrambe le difese, relativo all'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio previsti dall'art.85 del d.P.R. 9 Ottobre 1990 n.309, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, della giurisprudenza di legittimità (sez.3, n.10081 del 21/11/2019, Radoman, Rv.278537-01) valutando la materialità delle condotte ascritte agli imputati e ravvisando, con motivazione logica, una relazione di strumentalità tra l'utilizzazione da parte dei correi di un veicolo a motore rispetto alla perpetrazione degli illeciti. 6.1 Il motivo di ricorso della difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA]' e SCHIMIO omette del tutto di confrontarsi con il contenuto di tale motivazione la quale valorizza la circostanza che i correi erano soliti spostarsi con l'autovettura sul territorio calabrese per ottenere i rifornimenti e mantenere i contatti cori i propri referenti e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 6.2 Infondato è invece il motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con argomenti specifici e puntuali, i quali peraltro sono stati disattesi con una motivazione non manifestamente illogica laddove il giudice distrettuale ha ribadito la esigenza, perseguita dalla suddetta diposizione, di rendere maggiormente difficoltoso la perpetrazione dell'attività criminosa volta al traffico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che il ritiro della patente di guida non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più delitti di cui agli art.73, 74, 79 o 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (sez.3, n,31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv.283444; n.3114 del 13/10/1989, Rv.183562/01).

7. In conclusione il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e da SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] devono invece essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. N.146 del 13/06/2000) al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende di cui all'art.616 cod.proc.pen., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1.990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla memoria in atti. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI e per il co-difensore [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi dei eLA(..1-- t Qj(—_ [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata in data 25 Ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di PALMI che aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni, SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1 e 9 dell'imputazione, concernenti il traffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e li aveva condannati rispettivamente alla pena di anni tre di reclusione ed euro 30.000 di multa il [OSCURATO:PERSONA]', anni tre di reclusione ed euro 25.000 di multa lo SCHIMIO ritenuti responsabili in concorso della ipotesi di cui al capo 1 di imputazione e di anni quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione della cessione di una partita di stupefacente delineata al capo 9). A tutti gli imputati non venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed era altresì applicata la pena ac:cessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni di cui all'art.85 TU stupefacenti. 2. All'affermazione di responsabilità dei prevenuti i giudici di merito pervenivano attraverso una conforme interpretazione delle emergenze processuali e in particolare delle sequenze degli accordi intervenuti tra gli intermediari e i fornitori dello stupefacente in ordine alle modalità degli incontri con i soggetti interessati all'acquisto, al sistema di pagamento e al contenuto delle prestazioni pattuite, utilizzando in particolare gli esiti di un dispositivo spyware inoculato nel telefono di PESCE Antonino, le registrazioni di video riprese presso il luogo dell'appuntamento tra le parti cedente e cessionario, nonché l'attività investigativa tradizionale predisposta dalla PG in coincidenza degli incontri il cui contenuto ha formato oggetto di testimonianza da parte del personale di PG. In relazione ad entrambe le cessioni i giudici di merito hanno riconosciuto la ricorrenza di gravità indiziaria tale da giustificare il riconoscimento del perfezionamento delle due cessioni contestate nei suddetti capi di imputazione e la corretta identificazione di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e del cognato di questi 2SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] uali cessionari della partita di stupefacente ceduta da PESCE Antonino e da CACCIOLA Giuseppe a Rosarno in data 13 Gennaio 2018, nonché in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il responsabile della cessione di circa tre chilogrammi di stupefacente in favore di alcuni cessionari non identificati resa possibile dalla intermediazione di PESCE Antonino e PESCE Rocco. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati. 3.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e di SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli art.125 comma 3 e 546 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. e all'art.192 commi 1 e 2 cod.proc.pen. in relazione alla pronuncia di condanna emessa nei loro confronti in relazione al capi 1 della rubrica. CIA5 e, 3.1.1 L ileva che le decisioni di merito, fondate quasi esclusivamente sul contenuto degli esiti captativi, sono incorse in evidente e decisivo travisamento dela fonte investigativa, accompagnato dalla totale pretermissione degli spunti difensivi articolati nei motivi di appello con riferimento alla materialità della condotta ad essi rispettivamente ascritta, in particolare alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni quale il soggetto destinatario dello stupefacente che si sarebbe accordato con il mediatore CORRAO per l'acquisto di un chilogrammo di marijuana dai fornitori CACCIOLA e PESCE Antonino c1.93, alla sequenza delle fasi che avevano condotto all'incontro dei soggetti interessati, alla effettiva conclusione dell'accordo illecito e alla finale consegna dello stupefacente. In particolare rilevano che, a prescindere dalla interpretazione del contenuto delle intercettazioni, che pure palesava una ermeneusi contraddittoria e illogica, non erano stati considerati elementi fattuali di decisiva rilevanza, concernenti il luogo e l'orario dell'appuntamento, la identificazione del [OSCURATO:PERSONA]' attraverso riferimenti incongrui e non personalizzati, la presenza di ulteriori contatti tra i fornitori e terzi soggetti che pure avrebbero dovuto incontrarsi con i fornitori, tali da disarticolare il ragionamento inferenziale del giudice distrettuale, il quale aveva gli elementi per ricostruire la vicenda fattuale in termini del tutto antitetici rispetto ad un giudizio di responsabilità. Sotto questo profilo viene altresì segnalata l'assoluta estraneità dello SCHIMIO a qualsiasi trattativa concernente la fornitura e alla sua passiva presenza nel luogo dell'incontro, così come la mancanza di qualsiasi dato oggettivo da cui riconoscere il perfezionamento delia trattativa e che lo stupefacente fosse stato realmente consegnato al [OSCURATO:PERSONA]' ovvero al suo congiunto SCHIMIO, dovendosi riconoscere al contrario che l'incontro documentato presso il bar Crystal di Rosarno fosse del tutto occasionale, ovvero esplorativo e che dallo stesso non era conseguita alcuna cessione dello stupefacente, tenuto altresì conto che gli imputati non erano stati neppure fermati per accertamenti pure all'esito delle intercettazioni ambientali , 3.1.2 Con una seconda articolazione i ricorrenti assumono violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stati i fatti-reato qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90 tenuto conto del fatto che non era stato possibile procedere alla verifica della qualità dello stupefacente eventuale ceduto, che pure la quantità dello stupefacente non era stata accertata, né potevano essere valorizzati a carico degli acquirenti profili personalistici quali la caratura criminale o l'appartenenza all'ambito associativo in cui si muovevano i soggetti venditori, i quali erano ignoti agli acquirenti che si erano avvalsi della mediazione del CORRA°, avulso da contesti criminali strutturati. 3.1.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sulla base di valutazioni apodittiche e di clausole di stile che richiamavano la gravità dei fatti e la personalità dei fornitori, in assenza di qualsiasi riferimento individualizzante. 3.1.4 Con una quarta articolazione lamentano violazione di legge in relazione all'art.85 Dpr 309/90 laddove era stata loro applicata la pena accessoria della sospensione della patente di guida in assenza di una puntuale motivazione sul pericolo di recidivanza e Al nes strumentale che deve legare l'oggetto del provvedimento ai delitti commessi. 3.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi di ricorso. 3.2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art.192 cod.proc.pen. assumendo la inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria e alla inversione del corretto ragionamento logico probatorio, nonché degli art.125 comma 3 e 546 comma 1 lette) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Assume in particolare un totale deficit motivazionale in relazione alle censure difensive introdotte nei motivi di appello con riferimento alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in collegamento con gli intermediari PESCE Rocco e PESCE Antonino quale soggetto deputato alla cessione della sostanza stupefacente, tenuto conto che nelle interlocuzioni intercettate tra i due intermediari emergevano elementi di totale cliscrasia ed illogicità rispetto al ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale. In particolare i riferimenti presenti nella intercettazioni ad un "[OSCURATO:PERSONA]" non giustificavano l'inferenza che si trattasse di [OSCURATO:PERSONA], stante le incongruenze di taluni richiami alla persona del fornitore, quali il luogo di lavoro e la capacità di approvvigionamento dello stupefacente; sotto diverso profilo assume che nessun elemento obiettivo deponeva per la intervenuta consumazione del reato che era desunta attraverso argomenti circolari e assertivi, laddove i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano intervenuti dopo due ore dalla definizione dell'asserito accordo sulla dazione dello stupefacente, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si era palesato indisponibile a spostarsi dal luogo ove si trovava e, soprattutto, perché il contenuto della interlocuzione tra l'intermediario e il [OSCURATO:PERSONA] aveva per oggetto una carta di cricolazione affinchè si procedesse ad nuova immatricolazione di un veicolo, operazione compatibile con il possesso da parte dell'intermediario di un veicolo con targa straniera. Del tutto illogico, apodittico e privo di valore indiziante era poi il riscontro probatorio utilizzato dai giudici di merito rispetto ad un contatto intervenuto tra i PESCE e il [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti, anch'esso asseritamente rivolto al una cessione di sostanza stupefacente a terzi soggetti, trattandosi di elementi fattuali che non avevano neppure condotto alla formulazione di una contestazione, sia pure a livello di tentativo, tenuto9ltresì conto del fatto che dal tenore delle conversazioni era emerso che i soggetti interessati all'acquisto si erano posti direttamente in contatto con il presunto fornitore, il che avrebbe reso del tutto illogico ritenere che dovessero avvalersi della collaborazione di intermediari, rendendo al contrario plausibile che il [OSCURATO:PERSONA] cui facevano riferimento gli intermediari nelle conversazioni intercettate fosse persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.2 Con una seconda articolazione il ricorrente assume violazione di legge in relazione alla omessa interpretazione ed applicazione degli art.56 cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, nonché motivazione mancante illogica e contraddittoria sul punto. Rileva che non vi era prova della consegna dello stupefacente, che era stata desunta dalla mera disponibilità fornita dal [OSCURATO:PERSONA] & consegnare il "libretto dell'autovettura", ma in assenza di un accordo definitivo sull'oggetto della cessione; che se da un lato gli intermediari avevano avuto contezza della proposta di acquisto di stupefacente per svariati chilogrammi a un determinato prezzo, non era emerso alcun ulteriore contatto tra gli intermediari e il [OSCURATO:PERSONA], nonostante la invasività e molteplicità degli strumenti captativi impiegati dagli inquirenti, da cui inferire che l'accordo fosse stato raggiunto in relazione ad una specifica transazione e che lo stupefacente fosse disponibile, laddove la conversazione captata in data 23.4.2018 alle h.17.22 evidenziava esclusivamente la ritrosia del [OSCURATO:PERSONA] a portarsi dall'intermediario per la consegna del libretto del veicolo e pertanto neppure la condotta ascritta avrebbe potuto essere qualificata come offerta in vendita di stupefacente, in assenza della prova della sua disponibilità. 3.2.3 Con un terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, alla cl,imetria della pena e alla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art.85 dPR 309/90 in assenza di un effettivo iter argomentativo idoneo a giustificare H diniego delle circostanze attenuanti, tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici, di un comportamento sostanzialmente collaborativo e di nessun collegamento con realtàpriminali strutturate stante la brevità del suo intervento in relazione alle vicende criminali che riguardavano la famiglia PESCE. Quanto alla pena accessoria si lamenta che il giudice abbia del tutto omesso di indicare gli elementi su cui fondare un giudizio di recidivanza criminosa e il collegamento con l'abilitazione a condurre autoveicoli, stante il carattere del tutto occasionale della collaborazione richiesta all'imputato nell'ambito di spaccato criminale di ben diverso spessore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestannente infondato è il primo motivo di ricorso proposto da entrambe le difese dei ricorrenti, con il quale viene prospettato un difetto di motivazione e il travisamento della interpretazione delle interc:ettazioni telefoniche con riferimento alla prova della colpevolezza degli imputati, mentre la stessa risulta adeguatamente valutata dalla Corte di appello, in quanto delineata sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate, rispetto alle quali le difese dei ricorrenti si limitano a prospettare una diversa interpretazione, ovvero che le forniture di sostanze stupefacenti non fossero destinate agli imputati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]' e SCHIMIO, che l'eventuale trattativa da essi condotta tramite l'intermediario CORRAO non si fosse perfezionata oppure, in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo sia soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto fornire lo stupefacente per il tramite dei fratelli PELLE. 2. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche prova diretta della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.VI, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, C:igliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguacigio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138).2.1 II giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono totalmente di prospettare profili di iragionevolezza e di illogicità nella interpretazione fornita al materiale captativo dal giudice distrettuale, il quale ha datesaustiva e convincente risposta alle deduzioni degli imputati, applicando i criteri della logica nello sviluppo delle argomentazioni che lo hanno indotto a prediligere una determinata interpretazione a preferenza di altre. La Corte di appello ha infatti mostrato di considerare anche le alternative ricostruzioni proposte dalle difese dei ricorrenti già in sede di appello, ritenendole inverosimili con congrua motivazione. 2.2. Quanto alla contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e di SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello, con ragionamento del tutto coerente alle risultanze processuali e pure riconoscendo che i fornitori C:ACCIOLA e PESCE potessero avere altre trattative in corso per la cessione dello stupefacente, ha ritenuto provati gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa sulla base di elementi oggettivi e indiziari sottoposti a rigoroso vaglio di concludenza e gravità. In particolare il giudice di appello ha valorizzato la circostanza che il CORRAO aveva fissato un appuntamento con il PESCE alle h.13 presso il bar Crystal di Rosarno; che il CORRAO agiva nell'interesse di tale Giovanni e che tale Giovanni andava identificato in [OSCURATO:PERSONA], identificazione avvalorata dalla prova logica rappresentata dai riferimenti all'area geografica di provenienza (Lambadi), ad una recente scarcerazione, al fatto che il Giovanni si spostava sul territorio evitando di utilizzare utenze telefoniche per non essere localizzato (elementi indiziari che ben si riscontravano nel [OSCURATO:PERSONA]'), ma soprattutto la circostanza che proprio il [OSCURATO:PERSONA]', in compagnia del cognato SCHIMIO, si era presentato all'appuntamento con i fornitori alle h.13 presso il bar Crystal, ove veniva ripreso dalle telecamere di video sorveglianza unitamente al CORRAO e ai fornitori Cacciola e Pesce. Quanto alla responsabilità dello SCHIMIO a titolo di concorp, con ragionamento esente da vizi logici la corte distretuale ha valorizzato la intercettazione ambientale che ha fotografato le fasi della consegna dello stupefacente, confezionato in un pacco preparato dal Pesce alla presenza del Corrao, stupefacente che viene ricevuto dal "cognato dell'amico mio" (come riferito dal CORRAO nella conversazione intercettata) e cioè dallo SCHIMIO, cognato di [OSCURATO:PERSONA], che aveva tenuto i contatti con il CORRAO. Il giudice distrettuale evidenzia infine che dalla suddetta intercettazione era stato possibile risalire anche al corrispettivo della transazione, indicato in euro mille che il PESCE, immediatamente dopo lo scambio, aveva portato presso l'abitazione dell'omonimo capo clan latitante, PESCE Antonino, consegnandolo alla madre di questi. 2.3 Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione ai profili motivazionali che riconoscono la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tanto con riferimento alla individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto, gravitante nel rosarnese, in grado di soddisfare, con prontezza e facilità, richieste di partite di stupefacente del tipo marijuana anche per consistenti quantità, dietro il pagamento in contanti del corrispettivo, sulla base degli elementi tratti dal materiale investigativo relativi ad una precedente trattativa non andata a buon fine, quanto in relazione alla specifica contestazione in oggetto, laddove la corte distrettuale ha vagliato compiutamente le conversazioni intercettate, misurandone il contenuto con il "modus operandi" della precedente trattativa monitorata dagli investigatori, interpretandole alla stregua della più ptsibile, se non unica, giustificazione della transazione alla luce degli intervenuti accordi tra i fratelli PELLE con gli acquirenti e della disponibilità assicurata dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a muoversi per la consegna dello stupefacente, indicato allusivamente come "libretto" di circolazione, necessario per il perfezionamento del passaggio di proprietà che ) peraltro, alla stregua delle trattative in corso e dei serrati contatti intervenuti tra gli intermediari in ordine alla immediata consegna di almeno tre chilogrammi di stupefacente, non poteva che identificarsi con la partita di stupefacente oggetto dell'accordo. 2.4 Al contempo con i ricorsi si propone una rinnovata diversa considerazione e valutazione delhaterialerobatorio e, soprattutto, delle intercettazioni telefoniche, delle quali viene prospettata una alternativa interpretazione, peraltro inidonea ad incrinare la correttezza e la logicità di quella resa dai giudici di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o iragionevolezza della motivazione con la quale il dato intercettivo viene valutato. 3. Infondato, anche in ragione delle considerazioni sopra indicate, è il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale assume che nella condotta dell'imputato, qualora effettivamente mossa da finalità illecite, avrebbe dovuto ravvisarsi una ipotesi di tentativo del reato ascritto, laddove osta ad una siffatta qualificazione giuridica delle trattative prodromiche al perfezionamento della transazione la circostanza che l'accordo, nella specie, si era perfezionato in relazione a tutti gli elementi negoziali della cessione ed il [OSCURATO:PERSONA], sulla base della interpretazione del materiale captativo fornita dal giudice distrettuale, aveva dato altresì esecuzione al trasporto dello stupefacente. Come sopra indicato tale ricostruzione non presenta vizi di irragionevolezza o di travisamento del dato intercettivo. Invero la sussunzione delle trattative relative alla cessione dello stupefacente sotto il paradigma del reato tentato presuppone che l'iter criminis si sia successivamente interrotto prima della conclusione dell'accordo sulla quantità, qualità e prezzo della cessione (sez.5, n.54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv.268749; sez.4, n.38368 del 4/07/2023, Ferrugia, Rv.284960), interruzione che nella specie non è stata riconosciuta. 4.Con argomenti logici è stata esclusa la riconducibilità delle cessioni di cui ad entrambe le imputazioni alla fattispecie di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo, nonchè dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076). A tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi in oggetto anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità", rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013; sez.6, n.45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv.284149-02). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che, in relazione ad entrambe le transazione è misurabile in chilogrammi, quanto alle complessive modalità dell'azione, tali da denotare l'inserimento delle transazioni in contesti criminali strutturati, in quanto agevolate da intermediari dalla spiccata caratura criminale, garantite dall'assenza di collegamenti diretti tra gli acquirenti e i fornitori, funzionali alla realizzazione di ulteriori rifornimenti da parte di soggetto pregiudicato quali il [OSCURATO:PERSONA]', ovvero realizzate da soggeto, quale il [OSCURATO:PERSONA], già in precedenza monitorato per il coinvolgimento in analoghe trattative illecite. I motivi di ricorso sul punto devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 5. Parimenti inammissibili in quanto manifestamente infondate risultano tutte le censure concernenti la misura del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attnuanti generiche. 5.1 La pena è stata invero graduata in misura pari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o inferiore (Schimio) alla media edittale con motivazione logica e congrua sia in relazione al diversificato trattamento sanzionatorio tra i due correi (in relazione al capo 1), sia in relazione al discostamento da criteri minimi edittali, in considerazione della gravità dei fatti reato per la quantità di sostanza stupefacente ceduta, dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]', del carattere non occasionale delle transazioni e dello spessore criminale dei soggetti coinvolti nelle trattative che hanno svolto il ruolo di intermediari. 5.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza possono essere legittimamente giustificati con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza in favore dei ricorrenti, ma ha al contempo evidenziato il non trascurabile spessore criminale del contesto in cui le cessioni di stupefacente sono maturate (clan.Pelle), la gravità delle condotte criminose esaminate in ragione del rilevante dato ponderale delle forniture di stupefacente, nonché i negativi profili personalistici dei rei, tali da escludere il carattere occasionale degli illeciti. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri in tale valutazione (sez.3, n.23055 del 24/04/2013, Banic ed altro, Rv.256172; sez.3, n,2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693)„ né d'altro canto i ricorrnti hanno indicato nei rispettivi ricorsi gli elementi positivi che sarebbero stati pretermessi nella valutazione giudiziale. 6. Con riferimento al motivo di ricorso, comune ad entrambe le difese, relativo all'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio previsti dall'art.85 del d.P.R. 9 Ottobre 1990 n.309, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, della giurisprudenza di legittimità (sez.3, n.10081 del 21/11/2019, Radoman, Rv.278537-01) valutando la materialità delle condotte ascritte agli imputati e ravvisando, con motivazione logica, una relazione di strumentalità tra l'utilizzazione da parte dei correi di un veicolo a motore rispetto alla perpetrazione degli illeciti. 6.1 Il motivo di ricorso della difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA]' e SCHIMIO omette del tutto di confrontarsi con il contenuto di tale motivazione la quale valorizza la circostanza che i correi erano soliti spostarsi con l'autovettura sul territorio calabrese per ottenere i rifornimenti e mantenere i contatti cori i propri referenti e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 6.2 Infondato è invece il motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con argomenti specifici e puntuali, i quali peraltro sono stati disattesi con una motivazione non manifestamente illogica laddove il giudice distrettuale ha ribadito la esigenza, perseguita dalla suddetta diposizione, di rendere maggiormente difficoltoso la perpetrazione dell'attività criminosa volta al traffico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che il ritiro della patente di guida non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più delitti di cui agli art.73, 74, 79 o 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (sez.3, n,31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv.283444; n.3114 del 13/10/1989, Rv.183562/01). 7. In conclusione il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni e da SCHIMIO [OSCURATO:PERSONA] devono invece essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. N.146 del 13/06/2000) al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende di cui all'art.616 cod.proc.pen., nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. D
Sentenza Cassazione n. 44352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris