CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 8.10.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine ai reati di furto in abitazione e di tentato furto in abitazione aggravati, in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi A); B); e C); D) ed E) dell'imputazione Si tratta di una serie di furti perpetrati nella sera del 31 dicembre del 2015, con violenza sulle cose, in una serie di abitazioni ubicate tra Cerea e Angiari, dal Dordevic, da un lato, insieme con altra persona non identificata, dall'altro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, con riferimento alla inidonea valutazione delle risultanze processuali ad opera della corte territoriale, in punto di attribuzione al Dordevic dei singoli episodi delittuosi per cui si procede; 2) vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere stato il fatto commesso cla più persone riunite; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuto riconoscimento della contestata recidiva; 4) assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, ritenuta di eccessivo rigore. 3. Con requisitoria scritta del 2.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Esso, invero, risulta fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono nella integrale e semplice reiterazione, anche con riferimento ai profili sanzionatori, di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). In questa sede di legittimità, infatti, come si è già detto, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del