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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01793/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/03/2024, della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte, contenti memoria di replica alle conclusioni del P.g., trasmesse a mezzo p.e.c., in data 29/11/2024, dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali la difesa ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità del primo motivo, che non si confronta (sulla qualificazione giuridica del fatto di ricettazione contestato) con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a replicare le argomentazioni spese innanzi alla giurisdizione di merito e per la assoluta "novità" del secondo motivo, speso in tema di mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 1.1.

La difesa, con il primo motivo, deduce la violazione della legge penale sostanziale e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la decisione impugnata (nella conformità verticale dei giudizi di merito) ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, senza tener conto della possibile diversa qualificazione, come furto, del fatto contestato quale ricettazione; ciò in virtù delle accertate modalità del fatto: i) modesto iato cronologico tra spossessamento dell'apparecchio cellulare e rinvenimento dello stesso nella disponibilità dell'imputato; ii) contiguità spaziale tra luogo dello spossessamento e luogo del rinvenimento della res furtiva.

1.1.1. I vizi denunziati non trovano riscontro in sentenza.

La Corte ha infatti escluso che il fatto potesse qualificarsi in termini di furto, tenendo in piena considerazione le circostanze del fatto, non incompatibili con la ricezione di una cosa già sottratta al legittimo detentore e valorizzando altresì il difetto di qualsivoglia indicazione dell'imputato nei sensi perorati dalla difesa.

Dell'amotio diretta del ricorrente non è, del resto, alcuna evidenza, né storica (manca anche un embrione di confessione), né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto...").

La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico, avendo peraltro la Corte di merito correttamente argomentato il proprio convincimento sulla base di elementi di fatto concreti ed indiscussi.

1.2. L'invocata causa speciale di esclusione della punibilità (art. 131 bis cod. pen.), per la modestia dell'offesa recata con la condotta contestata, è stata dedotta per la prima volta con i motivi di ricorso, ancorché, in ragione delle date delle decisioni di merito (23 giugno 2022 e 6 marzo 2024) fosse possibile sollecitare i giudici a valutare la ricorrenza della particolare tenuità dell'offesa.

La difesa non ha infatti invocato la possibilità di apprezzare la detta causa di non punibilità nemmeno con le conclusioni scritte depositate in appello in data 29 febbraio 2024, il che consente di ritenere immune da vizi la decisione di merito e, al contempo, inammissibile il motivo dedotto per la prima volta con i motivi di ricorso.

In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere, infatti, dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove la disposizione fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata; né sul giudice di merito grava, in difetto di una specific richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773-01).

Già il 21 luglio 2020, infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 156, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] (n. 30) del 22 luglio 2020, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Dunque, la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" era applicabile al reato di ricettazione circostanziato, previsto dal secondo comma (oggi quarto) dell'articolo 648 del codice penale, già prima della sentenza di primo grado e tanto a prescindere dalla novella approvata con D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte e la pronta soluzione delle questioni proposte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/03/2024, della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte, contenti memoria di replica alle conclusioni del P.g., trasmesse a mezzo p.e.c., in data 29/11/2024, dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali la difesa ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità del primo motivo, che non si confronta (sulla qualificazione giuridica del fatto di ricettazione contestato) con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a replicare le argomentazioni spese innanzi alla giurisdizione di merito e per la assoluta "novità" del secondo motivo, speso in tema di mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 1.1. La difesa, con il primo motivo, deduce la violazione della legge penale sostanziale e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la decisione impugnata (nella conformità verticale dei giudizi di merito) ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, senza tener conto della possibile diversa qualificazione, come furto, del fatto contestato quale ricettazione; ciò in virtù delle accertate modalità del fatto: i) modesto iato cronologico tra spossessamento dell'apparecchio cellulare e rinvenimento dello stesso nella disponibilità dell'imputato; ii) contiguità spaziale tra luogo dello spossessamento e luogo del rinvenimento della res furtiva. 1.1.1. I vizi denunziati non trovano riscontro in sentenza. La Corte ha infatti escluso che il fatto potesse qualificarsi in termini di furto, tenendo in piena considerazione le circostanze del fatto, non incompatibili con la ricezione di una cosa già sottratta al legittimo detentore e valorizzando altresì il difetto di qualsivoglia indicazione dell'imputato nei sensi perorati dalla difesa. Dell'amotio diretta del ricorrente non è, del resto, alcuna evidenza, né storica (manca anche un embrione di confessione), né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."). La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico, avendo peraltro la Corte di merito correttamente argomentato il proprio convincimento sulla base di elementi di fatto concreti ed indiscussi. 1.2. L'invocata causa speciale di esclusione della punibilità (art. 131 bis cod. pen.), per la modestia dell'offesa recata con la condotta contestata, è stata dedotta per la prima volta con i motivi di ricorso, ancorché, in ragione delle date delle decisioni di merito (23 giugno 2022 e 6 marzo 2024) fosse possibile sollecitare i giudici a valutare la ricorrenza della particolare tenuità dell'offesa. La difesa non ha infatti invocato la possibilità di apprezzare la detta causa di non punibilità nemmeno con le conclusioni scritte depositate in appello in data 29 febbraio 2024, il che consente di ritenere immune da vizi la decisione di merito e, al contempo, inammissibile il motivo dedotto per la prima volta con i motivi di ricorso. In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere, infatti, dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove la disposizione fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata; né sul giudice di merito grava, in difetto di una specific richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773-01). Già il 21 luglio 2020, infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 156, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] (n. 30) del 22 luglio 2020, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Dunque, la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" era applicabile al reato di ricettazione circostanziato, previsto dal secondo comma (oggi quarto) dell'articolo 648 del codice penale, già prima della sentenza di primo grado e tanto a prescindere dalla novella approvata con D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte e la pronta soluzione delle questioni proposte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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