CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 30648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4854/21 in data 06/12/2022 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata formale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; letta la memoria difensiva contenente motivi aggiunti in data 20/06/2023 e la successiva memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. in data 21/06/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 06/12/2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 16/03/2021, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 642, secondo comma, cod. pen., con revoca della provvisionale disposta a favore della parte civile e conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per l'unico formale motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: nullità della notifica della citazione in appello diretta all'imputata avvenuta a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il precedente difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], senza previa verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata in Sale via Alessandria 52, elezione di domicilio avvenuta in data 09/11/2021. Sono stati presentati motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato. 4. Dal consentito accesso agli atti, risulta che: -l'imputata, al momento della notifica - presso il domicilio precedentemente indicato - avvenuta in data 4 febbraio 2022, del decreto di citazione avanti alla Corte d'appello di Milano per l'udienza dell'i aprile 2022, risultava aver già eletto nuovo domicilio in Sale via Alessandria 52 con contestuale nomina come difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia avvenuta in data 9 novembre 2021, come da atto inviato dal difensore all'autorità giudiziaria procedente con successiva comunicazione a mezzo pec, pervenuta in data precedente rispetto all'emissione del decreto di citazione); -nonostante tale nuova e rituale elezione di domicilio, il decreto di citazione in appello veniva fatto recapitare presso il precedente domicilio dell'imputata (Pieve del Cairo, via Statale 211) e, alla luce dell'infruttuosità del tentativo di notifica, lo stesso veniva fatto successivamente recapitare al precedente difensore d'ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza far precedere la notifica da alcun accertamento in merito alla reperibilità dell'imputata;-quest'ultima non compariva in sede di appello né alla prima udienza, tenutasi in data 1 aprile 2022, né alle successive udienze, imposte dalla necessità di procedere alla pretermessa notifica della citazione a favore del difensore di fiducia, ritualmente nominato (rispettivamente nelle date del 7 giugno 2022, del 21 ottobre 2022 e del 6 dicembre 2022). 5. Fermo quanto precede, il Collegio intende dare continuità al principio secondo cui, allorchè non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell'idoneità dello stesso) e si attivi illegittimamente - il meccanismo di comunicazione previsto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., si verta in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente (cfr., Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310; Sez. 2, n. 40751 del 21/10/2021, Esposito, non mass.). La notifica all'imputato è, infatti, "assente" e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato ed il difensore, unico destinatario dell'avviso (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Solo nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura (qui non ricorrente) prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (cfr., Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). 6. Ritiene pertanto il Collegio che la notifica del decreto di citazione in appello all'imputata, eseguita a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio, debba ritenersi affetta da nullità assoluta ed insanabile, non potendo operare la sanatoria dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen.: da qui l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per il giudizio. Sentenza a