CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, ViaCorso [OSCURATO:PERSONA] II n. 154;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 3558/10/2020, della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 17.11.2020, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettatol’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, avverso la sentenza n. 18085/39/2019 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta società avverso cartella di pagamento, portante lasomma di euro 757.874,72, emessa a seguito di errata compilazione delladichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2016, relativa al 2015, con utilizzo in compensazionedi un credito Iva – oggetto di cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA].r.l. che, a sua volta, lo aveva “acquistato” da [OSCURATO:PERSONA] – ritenuto fittiziodall’Amministrazione, a seguito di p.v.c. della G.d.F., nell’ambito di un più ampiosistema di operazioni fraudolente finalizzate alla creazione di crediti fittizioggetto di indebiti rimborsi e di cessioni onerose a terzi.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/20261.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. peravere la CTR, con una motivazione apparente, ritenuto legittima la cartella inquestione senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione; peraltro, con unamotivazione illogica, il giudice di appello, pur avendo avallato la veridicità delladocumentazione offerta dalla ricorrente, aveva ritenuto inefficace la cessione delcredito Iva non ancora richiesto a rimborso, stante la asserita insussistenza alladata della stessa del rapporto giuridico di base. Ad avviso della ricorrente, la CTRavrebbe poi omesso di pronunciarsi sulla sentenza n. 50/2019 della CTP diVenezia – allegata dalla contribuente al ricorso in appello - nella quale era statoaccertato, incidenter tantum, che [OSCURATO:PERSONA] possedevaeffettivamente crediti certificati dall’Agenzia delle entrate.1.1. Il terzo motivo- da trattare logicamente in via prioritaria – è infondato.1.2. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoaffermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta lanullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormenteprecisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda“percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U,3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599).1.3. Nella sentenza impugnata, in punto di diritto, per quanto di interesse, laCTR, nel confermare la legittimità della impugnata cartella - ha osservato che:1) la natura fittizia del credito Iva- originariamente ceduto da [OSCURATO:PERSONA] e poi da quest’ultima a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026– era risultata dal contenuto del p.v.c. della G.d.F. a seguito di indagini svoltenei confronti di Abilone; tali risultanze erano state confermate dalle decisioni,anche se non irrevocabili, della CTP di Varese n. 472/2019, depositata il25.9.2019 (con riguardo a [OSCURATO:PERSONA]) e della CTR del Veneto n.1442/2019 depositata il 19.12.2019 (con riguardo alla cessione di credito Ivada parte di [OSCURATO:PERSONA] ad altra società); la società, in particolarecon la memoria del 24.9.2020, aveva insistito non tanto per la esistenza delcredito quanto per la regolarità formale del contratto di cessione conconseguente propria buona fede che sarebbe risultata dagli atti prodotti (estrattodel cassetto fiscale con i dati sul controllo delle compensazioni del credito Iva2015 di [OSCURATO:PERSONA], perizia giurata, relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA],dichiarazione Iva 2015 e 2016); rilevando elementi che potevano fareconfigurare il negozio di cessione come fraudolento, la società contribuenteaveva diritto di rivalersi nei confronti di quella cedente (prima ratio decidendi);2) in ogni caso, a prescindere dal fatto che il credito fosse fittizio, non ricorrevanole condizioni per portare in detrazione il credito Iva in questione atteso che lacessione del credito Iva in questione era inefficace nei confrontidell’Amministrazione in quanto, in violazione dell’art. 69 del RD n. 2440/1923:a) il credito non era stato chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi maportato dall’Abilone in compensazione, seppure con eccedenza; b) il credito erastato ceduto da Abilone a [OSCURATO:PERSONA] e da questa società, qualecessionaria, ceduto ulteriormente alla contribuente; al riguardo, per quantofosse possibile la cessione di un credito Iva anche con riguardo a crediti nonancora chiesti a rimborso, la giurisprudenza di legittimità aveva previsto lapossibilità di cessione di un credito Iva “futuro”, non ancora esposto indichiarazione e non ancora chiesto a rimborso, entro termini molto rigorosi,dovendo sussistere alla data della stessa il rapporto giuridico di base e comunquefermo restando le eventuali garanzie di ripetizione a carico del cessionario (èrichiamata Cass. n. 27278 del 2019) (seconda ratio decidendi). Trattasi dimotivazione idonea a disvelare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, tale daNumero registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass.,Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Né il giudicedel merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario esufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamenteesaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123).2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR, violandoil criterio distributivo dell’onere della prova, nell’affermare che la natura fittiziadel credito risultava dalla documentazione probatoria offerta dall’Ufficio ovverodal contenuto del p.v.c. (supportato da alcune decisioni sebbene non definitive),preteso che fosse la contribuente a fornire la prova liberatoria – peraltro,puntualmente prodotta e non esaminata dal giudice di appello - laddovel’Agenzia non aveva assolto all’onere probatorio circa la fittizietà del credito,oggetto della cessione in questione, ripreso con la impugnata cartella, atteso cheil p.v.c. poteva fare fede solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come dalui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché per le dichiarazioni raccolte dagliaccertatori, non assumendo alcun rilievo probatorio gli altri documenti e fatti ivi3.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. per avere la CTRritenuto che l’Ufficio avesse provato la fittizietà del credito Iva oggetto dellacessione ripreso con la impugnata cartella in base alle risultanze del p.v.c. (oltreche di alcune sentenze non definitive) sebbene il p.v.c.- ad eccezione di alcuneipotesi, non ricorrenti nel caso in esame, in cui era assistito da fede privilegiata-assumesse valenza meramente indiziaria. Peraltro, tali presunzioni avevanoavuto puntuale smentita nella documentazione, non contestata ex adverso,prodotta dalla contribuente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/20264.Il primo e il secondo motivo - da trattare congiuntamente per connessione-che aggrediscono la prima ratio decidendi, si profilano inammissibili.4.1.In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione ha unvalore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati,assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensidell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come dalui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun marginedi apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza deldocumento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fedefino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a luirese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dallastessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fontidi conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione delcontenuto delle dichiarazioni; c) è comunque un elemento di prova in mancanzadella indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nelverbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, edisattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrastocon altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela difalso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore(Sez. 5, n. 18420 del 05/07/2024; Cass. n. 24461/2018).4.2.In particolare, non vi è alcuna efficacia probatoria privilegiata in relazione alcontenuto delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, ovvero inrelazione al contenuto di documenti formati dai suddetti terzi (Cass., Sez. V, 5ottobre 2018, n. 24461; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060), comeanche in relazione ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano notizia da altre personeo a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazionilogiche (Cass., Sez. I, 30 maggio 2018, n. 13679; Cass. n. 32732/2024).4.3.Va ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. siconfigura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l'onus probandi ad unaNumero registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma nonquando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 31/08/2020, n. 18092,Cass. 29/05/2018, n. 13395 Sez. 5, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025 ).4.4.Quanto all’assunta violazione delle norme in tema di formazione della provapresuntiva, va ricordato che, qualora il giudice di merito sussuma erroneamentesotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione,concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, ilrelativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo allaCorte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sottoil profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito dellaviolazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisitidella presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentrenon può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticandola ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dallamotivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cuiall'art. 360 n. 5 c.p.c. » (Cass., 30 giugno 2021, n. 18611). E si è ancheprecisato che «In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenzadei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. edell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare,secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare,costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito» (Cass., 25 settembre 2023, n. 27266).4.5. Nella specie, i mezzi in esame, da un lato, non si attagliano al decisumdocumenti formati dai terzi acquisiti dagli accertatori, ha valutato le risultanzedel p.v.c. della GDF; in particolare, ha ritenuto – con un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità, senza violare il criterio distributivoNumero registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’onere della prova e nel rispetto delle norme in tema di formazione dellaprova presuntiva - che la natura fittizia del credito oggetto di cessione recuperatocon la cartella impugnata risultasse “dalla documentazione probatoria offertadall’Ufficio, cioè dal contenuto del p.v.c. della Guardia di Finanza con gliaccertamenti nei confronti del citato Abilone, elementi che trovavano confermanelle decisioni- ancorchè non irrevocabili- della Commissione tributariaprovinciale di Varese n. 472/2019, depositata il 25.9.2019 (con riguardo adAbilone Giovanni) e della Commissione tributaria regionale del Veneto n.1442/2019 depositata il 19.12.2019 (con riguardo alla cessione di credito Iva daparte della società [OSCURATO:PERSONA] ad altra società)”; 2) lungi dalnon avere esaminato la documentazione prodotta a contrario dalla contribuente– peraltro, in difetto del principio di specificità, neanche indicata nel ricorso inviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.- ha apprezzato – con unavalutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità- gli atti prodotti dallaparte (estratto del cassetto fiscale con i dati sul controllo delle compensazionidel credito Iva 2015 di [OSCURATO:PERSONA], perizia giurata, relazione del dott.[OSCURATO:PERSONA], dichiarazione Iva 2015 e 2016) ritenendo che comprovassero, insostanza, non già l’esistenza del credito ceduto ma la buona fede dellacontribuente-cessionaria, sotto il profilo della regolarità formale del contratto dicessione del credito, ai fini della rivalsa nei confronti della società cedente, stantela sussistenza di elementi atti a fare configurare il negozio di cessione comefraudolento. Dall’altro, i mezzi in esame, sotto lo schermo del vizio di violazionedi legge, tendono inammissibilmente a rimettere in discussione la valutazionedella prova operata dal giudice di appello richiedendo al giudice di legittimità unnuovo giudizio meritale. In generale, deve pertanto ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo preclusonel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/20265. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 del RD n. 2440/1923, 5,comma 4-ter, del d.l. n. 70/1988, 43-bis del DPR n. 602/73 per avere la CTRritenuto che non ricorrevano le condizioni per portare in detrazione il credito Ivaoggetto della cessione in questione sebbene tale cessione fosse stataregolarmente effettuata (sottoscritta dinanzi ad un notaio; contenente l’esattaindividuazione delle parti; comunicata sia all’Agenzia delle entrate che adEquitalia s.p.a.; notificata alla parte ceduta). Peraltro, diversamente da quantoaffermato dal giudice di appello, nella specie, la cessione del credito Iva, perquanto il credito non fosse stato ancora chiesto a rimborso al momento dellastessa, era efficace nei confronti dell’Amministrazione atteso che sussisteva unospecifico rapporto giuridico fiscale essendo pacifica la natura di soggetto diimposta Iva di Abilone e di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, il creditodi Abilone era stato oggetto di espresso riconoscimento da parte del Fisco condocumento ottenuto dalla contribuente solo in seguito alla sentenza). La CTRavrebbe, inoltre, omesso di considerare che l’Ufficio poteva esercitare i propripoteri di controllo e di irrogazione delle eventuali sanzioni esclusivamente neiconfronti del contribuente-cedente ai sensi dell’art.5, comma 4-ter cit.Quanto poi alla pretesa doppia cessione del credito ex art. 43-bis del DPR n.602/73, diversamente da quanto affermato dalla CTR, dalla documentazioneprodotta primo grado (atto notarile dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a firma del Notaio FrancescoTrapani con cui ICEM, successivamente denominata [OSCURATO:PERSONA],deliberava l’aumento del capitale societario da liberarsi in natura medianteconferimento di una parte del credito vantato nei confronti dell’Agenzia per ilrimborso Iva da parte di Abilone), si evinceva che il credito ceduto allacontribuente non era frutto, a sua volta, di una cessione (da Abilone a OneBusiness Development) bensì di un conferimento sociale da parte di Abilone, incorrispondenza dell’aumento del capitale.6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per essere la CTR-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026nel ritenere la inefficacia della cessione del credito Iva in questione, tra l’altro,in quanto trattavasi di credito già oggetto di una previa cessione – incorsa nelvizio di ultrapetizione, non avendo l’Agenzia delle entrate mai contestato ladoppia cessione del credito, limitandosi ad asserire che [OSCURATO:PERSONA] “avevaacquistato” un credito di euro 8.700.000,00 da Abilone.7.I motivi quarto e quinto- da trattare congiuntamente per connessione- cheaggrediscono la seconda ratio decidendi in ordine alla asserita insussistenza dellecondizioni per detrarre il credito Iva ripreso nella cartella in questione - sonoinammissibili per difetto di interesse.7.1. Ricorre il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui: "quando unadecisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte edautonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, asorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile,da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro chetali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiaratoinammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegnodella sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restantimotivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non perquesto potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, cherimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta" (Cass. n.11275/22; n. 4809 del 2017; n. 12372 del 24/05/2006; in termini: Cass.16.8.06 n.18170; Cass.29.9.05 n.19161 ed altre).7.2.Nella specie, l’infondatezza dei motivi primo e secondo – che aggredisconola prima ratio decidendi circa l’asserita fittizietà del credito oggetto del contrattodi cessione, comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi quartoe quinto- che aggrediscono la seconda ratio decidendi relativa (a prescinderedalla natura fittizia del credito Iva in questione) all’asserita insussistenza dellecondizioni per portare in detrazione lo stesso, in quanto, in violazione dell’art.69 del RD n. 2440/1923: a) il credito non era stato chiesto a rimborso nelladichiarazione dei redditi ma portato dall’Abilone in compensazione, seppure conNumero registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026eccedenza, senza che sussistesse, alla data della cessione, il rapporto giuridicodi base; b) il credito era stato ceduto da Abilone a [OSCURATO:PERSONA] eda questa società, quale cessionaria, ceduto ulteriormente alla contribuente.8. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la CTR condannatola società contribuente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del gravameliquidandole in euro 11.000,00 (mantenendo ferma la condanna alle spese diprimo grado liquidate in euro 10.000,00) sebbene l’Agenzia si fosse difesa inentrambi i gradi, a mezzo di propri funzionari, senza avvalersi della difesa tecnicadi un legale.8.1.Il motivo è infondato.8.2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/92«Nella liquidazionedelle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e deisoggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto»; la norma citata prevede laliquidazione delle spese a favore dell'ufficio tributario, se assistito da funzionaridell’amministrazione, e, a favore dell'Ente locale, se assistito da propri ccfdipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, conla riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. Lo specifico riferimentoalle spese processuali ed alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocatoconferma il diritto dell'Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, sia deicompensi spettanti per l'assistenza tecnica fornita in giudizio dai propridipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, aisensi dell'art. 15 cit. (v. Cass., sez. 5, n. 23055 del 2019; Cass., sez. 5, n. 1613del 2026).8.3.Nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta al suddetto principio nelliquidare le spese del grado a favore dell'ufficio tributario (confermando ancheNumero registro generale 11424/2021Numero sezionale 4048/2026Numero di raccolta generale 14970/2026Data pubblicazione 19/05/2026quelle del primo grado nel rigettare l’appello della contribuente); nèrelativamente al quantum delle stesse risulta spiegata apposita censura dallaricorrente essendo, comunque, onere del ricorrente in cassazione, a penad'inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gliimporti in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché lesingole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire ilcontrollo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. sez. 6-3,Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014; Cass., sez. 5, n. 1613 del 2026).9. In conclusione, il ricorso va rigettato.10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 10.600,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida