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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33825/2026

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orte d'assise d'appello di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, che chiede ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], direttaad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a due sentenze esecutive.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimentoal diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare chel’attività criminosa posta in essere era finalizzata all’affermazione dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alcontesto mafioso, al mantenimento della posizione apicale del suddetto e alla salvaguardia delcontesto associativo.

Rileva che l’azione omicidiaria, lungi dal trovare giustificazione in motivistrettamente personali, era connessa a dinamiche mafiose, come rilevato dallo stesso giudicedella cognizione, essendo stato l’omicidio eseguito da appartenenti al clan Santapaola persalvaguardare il contesto associativo di appartenenza.Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente,a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074);- in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali daiquali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez.5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);- non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine nonprogrammabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, purpotendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n.4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595: fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenzadella continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamentegiudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine diottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che taliindebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamentodell'associazione).1.2.

L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che: - sulla scorta delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cuifanno leva le sentenze di merito, deve ritenersi pacifico che l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ha trovatoradice nell’esigenza di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per essere l’organizzatore dell’azione delittuosa) disoddisfare la pressante richiesta della suocera [OSCURATO:PERSONA] (già vedova del figlio dellavittima) di eliminare il suddetto a seguito del forte contrasto che era insorto con costui dopol’uccisione del marito, accusando, invero, la vittima la [OSCURATO:PERSONA] di avere tradito il marito e diessere una donna di facili costumi e diffidandola, con minacce, ad abbandonare la casaconiugale; - il fatto che l’omicidio venne eseguito da appartenenti al clan Santapaola e inspecie da [OSCURATO:PERSONA], facente parte del gruppo capeggiato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e suautorizzazione di [OSCURATO:PERSONA], principale referente di [OSCURATO:PERSONA], non elide il dato relativoall’occasionale pianificazione dell’azione omicidiaria per questione del tutto estranea allarealizzazione del programma criminoso del clan di appartenenza dell’istante, tant’è che molti,tra cui [OSCURATO:PERSONA], al quale la [OSCURATO:PERSONA] si era anche rivolta per l’eliminazione diZammataro, erano contrari all’omicidio, perché la vittima era una persona anziana e si trattavadi “una cosa familiare”; - il movente dell’omicidio, come si evince dalla sentenza della Corte diassise di appello di Catania di condanna per detta fattispecie, era, quindi, rinvenuto nel forteastio personale fra la nuora della vittima, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], dopo lamorte del marito della prima, figlio del secondo, schierandosi [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] della qualeera genero, tanto da chiedere ai vertici del gruppo, ossia a [OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione diZammataro; - ne deriva che la mera appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso per cui hariportato condanna con l’altra sentenza (della Corte di appello di Catania) di cui alla richiesta diunificazione non depone nel senso di un’iniziale, seppure approssimativa, ideazione del fattoomicidiario di cui trattasi, proprio perché estraneo alle finalità programmatiche del sodaliziomafioso ma soprattutto correlato a circostanze del tutto estemporanee e non esattamenteprevedibili ab origine; - non può essere valorizzata la confessione di [OSCURATO:PERSONA] (di avere volutosalvaguardare l’integrità del clan di appartenenza con l’omicidio dal comportamento diZammataro che lo ascriveva a componenti del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]), la cui ricostruzione nontrova riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e non è stata validata dal giudicedella cognizione; - anche ad ammettere che [OSCURATO:PERSONA] si determinò all’omicidio in aderenza allelogiche criminali del sodalizio mafioso, comunque non sarebbe provata la sussistenza di unadeliberazione unitaria contestuale all’adesione al sodalizio.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o adun programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazionedegli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, eil mancato approfondimento del programma associativo, invece approfondito, si rivelainfondato.2.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'assise d'appello di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, che chiede ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], direttaad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a due sentenze esecutive.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimentoal diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare chel’attività criminosa posta in essere era finalizzata all’affermazione dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alcontesto mafioso, al mantenimento della posizione apicale del suddetto e alla salvaguardia delcontesto associativo. Rileva che l’azione omicidiaria, lungi dal trovare giustificazione in motivistrettamente personali, era connessa a dinamiche mafiose, come rilevato dallo stesso giudicedella cognizione, essendo stato l’omicidio eseguito da appartenenti al clan Santapaola persalvaguardare il contesto associativo di appartenenza.Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente,a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074);- in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali daiquali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez.5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);- non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine nonprogrammabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, purpotendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n.4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595: fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenzadella continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamentegiudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine diottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che taliindebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamentodell'associazione).1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che: - sulla scorta delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cuifanno leva le sentenze di merito, deve ritenersi pacifico che l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ha trovatoradice nell’esigenza di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per essere l’organizzatore dell’azione delittuosa) disoddisfare la pressante richiesta della suocera [OSCURATO:PERSONA] (già vedova del figlio dellavittima) di eliminare il suddetto a seguito del forte contrasto che era insorto con costui dopol’uccisione del marito, accusando, invero, la vittima la [OSCURATO:PERSONA] di avere tradito il marito e diessere una donna di facili costumi e diffidandola, con minacce, ad abbandonare la casaconiugale; - il fatto che l’omicidio venne eseguito da appartenenti al clan Santapaola e inspecie da [OSCURATO:PERSONA], facente parte del gruppo capeggiato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e suautorizzazione di [OSCURATO:PERSONA], principale referente di [OSCURATO:PERSONA], non elide il dato relativoall’occasionale pianificazione dell’azione omicidiaria per questione del tutto estranea allarealizzazione del programma criminoso del clan di appartenenza dell’istante, tant’è che molti,tra cui [OSCURATO:PERSONA], al quale la [OSCURATO:PERSONA] si era anche rivolta per l’eliminazione diZammataro, erano contrari all’omicidio, perché la vittima era una persona anziana e si trattavadi “una cosa familiare”; - il movente dell’omicidio, come si evince dalla sentenza della Corte diassise di appello di Catania di condanna per detta fattispecie, era, quindi, rinvenuto nel forteastio personale fra la nuora della vittima, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], dopo lamorte del marito della prima, figlio del secondo, schierandosi [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] della qualeera genero, tanto da chiedere ai vertici del gruppo, ossia a [OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione diZammataro; - ne deriva che la mera appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso per cui hariportato condanna con l’altra sentenza (della Corte di appello di Catania) di cui alla richiesta diunificazione non depone nel senso di un’iniziale, seppure approssimativa, ideazione del fattoomicidiario di cui trattasi, proprio perché estraneo alle finalità programmatiche del sodaliziomafioso ma soprattutto correlato a circostanze del tutto estemporanee e non esattamenteprevedibili ab origine; - non può essere valorizzata la confessione di [OSCURATO:PERSONA] (di avere volutosalvaguardare l’integrità del clan di appartenenza con l’omicidio dal comportamento diZammataro che lo ascriveva a componenti del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]), la cui ricostruzione nontrova riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e non è stata validata dal giudicedella cognizione; - anche ad ammettere che [OSCURATO:PERSONA] si determinò all’omicidio in aderenza allelogiche criminali del sodalizio mafioso, comunque non sarebbe provata la sussistenza di unadeliberazione unitaria contestuale all’adesione al sodalizio.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o adun programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazionedegli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, eil mancato approfondimento del programma associativo, invece approfondito, si rivelainfondato.2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]