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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 27575/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11557/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studioin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: maurobottoni @ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9; [OSCURATO:PERSONA] civile —Regolamento di competenza — Decisione del giudice di pace sulla competenza — Appello —Sentenza dichiarativa della inammissibilità —Regolamento di competenza —Fattispecie –controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].); –intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 320/2022 pubblicata in data 11 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA] . — avendo svolto lavori di carrozzeria in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed essendosi per tal motivo resa cessionaria parziale del credito risarcitorio da quest’ultima maturato in conseguenza del sinistro stradale occorso in suo danno in data 30 ottobre 2013 — convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Civitavecchia, la società assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] S .p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e la stessa Acciaroli perché fosse accertato il diritto ad essa ceduto e , per l'effetto, fosse pronunciata condanna del la prima o, in subordine, della seconda, quale garante pro so l vendo del credito ceduto oltre che in quanto obbligata al pagamento della prestazione rimasta impagata, al pagamento della somma dovuta; la compagnia convenuta, costituendosi , eccep ì l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Giudice di pace di Milano o di quello di Tivoli; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, spiegò domanda adesiva a quella principale della [OSCURATO:SOCIETA] e chie se il rigetto della domanda subordinata nei suoi confronti proposta; con ordinanza n. 67 del 2016 il Giudice di pace di Civitavecchia dichiarò l'incompetenza per territorio in favore del Giudice di pace di Milano o di Tivoli; pronunciando sui gravami interposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] , il Tribunale di Civitavecchia , con sentenza n. 320/2022,pubblicata in data 11 marzo 2022, li ha dichiarat i entrambi inammissibili, ritenendo che la sentenza del Giudice di pace dovesse essere impugnata conregolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] . ha proposto regolamento di competenzaarticolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoriaadesiva; il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del regolamento e la declaratoria della competenza del Giudice di pace di Tivoli o di quello di Milano; con ordinanza interlocutoria n. 5026 del 17/02/2023 la Sesta Sezione di questa Corte, Sottosezione 3, ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] S .p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), assegnando a tal fine il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanzae rinviando la causa a nuovo ruolo ; è stata quindi fissata la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: deve preliminarmente darsi atto della rituale e tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso alla compagnia intimata, la quale è rimasta tale; la prima questione che pone il ricorso (sulla quale non si rinvengono specifici precedenti)è quella dell’ammissibilità dell’istanza di regolamento avverso una sentenzache, in realtà, non si pronuncia sulla competenza, ma sulla diversa questione di rito della proponibilità dell’appello avverso ordinanza del giudice di pace declinatoria della competenza; reputa il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa, alla luce del principio, tante volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, e che va qui ribadito, secondo cui « c ol regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza» (Cass. 06/06/2008, n. 15019; v. anche, in senso conforme, Cass. 12/07/2016 n. 14245); nel caso in esame la decisione sulla questione di rito non è strumentale ad una decisione sulla competenza, ma è fine a sé stessa e la pronuncia, come detto, si esaurisce con (e in) essa; la decisione impugnata ha ( erroneamente ) dichiarato inammissibile l’appello, predicando l’esperibilità del rimedio del regolamento di competenza contro la decisione del giudice di pace; il Tribunale ha deciso in quanto investito di un’impugnazione ordinaria (ancorché in punto di competenza, in r agione della inimpugnabilità con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 49 c.p.c. della decisione del giudice di pace); in questo modo non ha reso una decisione sulla questione di competenza, ma sull’ammissibilità del mezzo di impugnazione ordinario; l’avere individuato la ragione dell’inammissibilità dell’appello nella sua inesperibilità e nell’esistenza di un altro mezzo di impugnazione, quello del regolamento, non ha comportato una decisione sulla questione di competenza, bensì una decisione di rito sull’esperibilità dell’appello; il vizio dedotto avrebbe pertanto dovuto essere denunciato con ricorso per cassazione: rimedio impugnatorio strutturalmente e funzionalmente diverso da quello dichiaratamente proposto, ma nel quale però quest’ultimo può essere convertito in presenza, nella specie, di tutti i requisiti di forma e di sostanza per esso previsti (il ricorso è proposto a ministero di procuratore già allora abilitato al patrocinio avanti le Corti superiori e munito di procura speciale ex art.365, risulta ritualmente e tempestivamente notificato e depositato in termini); ciò detto e passando dunque a scrutinare il ricorso secondo i poteri riconosciuti al giudice di legittimità investito di ricorso per cassazione, diviene possibile, e necessario, rilevare un vizio del procedimento che ne determina, in via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione,la nullità, sin dal primo grado; deve invero rilevarsi la nullità della ordinanza del Giudice di pace e della sentenza del Tribunale, per violazione dell’ art. 102 cod. proc. civ., stante il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno ad origine del credito risarcitorio ceduto e fatto valere ex art. 149 cod. ass.; questi è infatti da ritenersi litisconsorte necessario in base al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che va qui ribadito, secondo cui « i n materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta» (v., ex multis , tra le pronunce massimate, Cass. n. 4994 del 16/02/2023; n. 7755 del 08/04/2020; n. 21896 del 20/09/2017; n. 23706 del 22/11/2016); lo scrutinio del ricorso deve pertanto concludersi con la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza resa dal Giudice di pace di Civitavecchia e con il conseguente rinvio della causa al primo giudice, ex art. 383, terzo comma , cod. proc. civ., il quale dovrà provvedere ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso; va demandato al giudice del rinvio anche il regolamento delle spesedel presente giudizio; P.Q.M. convertita l’istanza in ricorso ordinario per cassazione, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza resa dal Giudice di pace di Civitavecchia, cui rinvia la causa ex art. 383, terzo comma , cod. proc. civ., con mandato di previamente ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso e di provvedere all’esito al regolamento delle spese anche del presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11557/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studioin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: maurobottoni @ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9; [OSCURATO:PERSONA] civile —Regolamento di competenza — Decisione del giudice di pace sulla competenza — Appello —Sentenza dichiarativa della inammissibilità —Regolamento di competenza —Fattispecie –controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].); –intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 320/2022 pubblicata in data 11 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA] . — avendo svolto lavori di carrozzeria in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed essendosi per tal motivo resa cessionaria parziale del credito risarcitorio da quest’ultima maturato in conseguenza del sinistro stradale occorso in suo danno in data 30 ottobre 2013 — convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Civitavecchia, la società assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] S .p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e la stessa Acciaroli perché fosse accertato il diritto ad essa ceduto e , per l'effetto, fosse pronunciata condanna del la prima o, in subordine, della seconda, quale garante pro so l vendo del credito ceduto oltre che in quanto obbligata al pagamento della prestazione rimasta impagata, al pagamento della somma dovuta; la compagnia convenuta, costituendosi , eccep ì l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Giudice di pace di Milano o di quello di Tivoli; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, spiegò domanda adesiva a quella principale della [OSCURATO:SOCIETA] e chie se il rigetto della domanda subordinata nei suoi confronti proposta; con ordinanza n. 67 del 2016 il Giudice di pace di Civitavecchia dichiarò l'incompetenza per territorio in favore del Giudice di pace di Milano o di Tivoli; pronunciando sui gravami interposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] , il Tribunale di Civitavecchia , con sentenza n. 320/2022,pubblicata in data 11 marzo 2022, li ha dichiarat i entrambi inammissibili, ritenendo che la sentenza del Giudice di pace dovesse essere impugnata conregolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] . ha proposto regolamento di competenzaarticolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoriaadesiva; il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del regolamento e la declaratoria della competenza del Giudice di pace di Tivoli o di quello di Milano; con ordinanza interlocutoria n. 5026 del 17/02/2023 la Sesta Sezione di questa Corte, Sottosezione 3, ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] S .p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), assegnando a tal fine il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanzae rinviando la causa a nuovo ruolo ; è stata quindi fissata la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: deve preliminarmente darsi atto della rituale e tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso alla compagnia intimata, la quale è rimasta tale; la prima questione che pone il ricorso (sulla quale non si rinvengono specifici precedenti)è quella dell’ammissibilità dell’istanza di regolamento avverso una sentenzache, in realtà, non si pronuncia sulla competenza, ma sulla diversa questione di rito della proponibilità dell’appello avverso ordinanza del giudice di pace declinatoria della competenza; reputa il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa, alla luce del principio, tante volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, e che va qui ribadito, secondo cui « c ol regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza» (Cass. 06/06/2008, n. 15019; v. anche, in senso conforme, Cass. 12/07/2016 n. 14245); nel caso in esame la decisione sulla questione di rito non è strumentale ad una decisione sulla competenza, ma è fine a sé stessa e la pronuncia, come detto, si esaurisce con (e in) essa; la decisione impugnata ha ( erroneamente ) dichiarato inammissibile l’appello, predicando l’esperibilità del rimedio del regolamento di competenza contro la decisione del giudice di pace; il Tribunale ha deciso in quanto investito di un’impugnazione ordinaria (ancorché in punto di competenza, in r agione della inimpugnabilità con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 49 c.p.c. della decisione del giudice di pace); in questo modo non ha reso una decisione sulla questione di competenza, ma sull’ammissibilità del mezzo di impugnazione ordinario; l’avere individuato la ragione dell’inammissibilità dell’appello nella sua inesperibilità e nell’esistenza di un altro mezzo di impugnazione, quello del regolamento, non ha comportato una decisione sulla questione di competenza, bensì una decisione di rito sull’esperibilità dell’appello; il vizio dedotto avrebbe pertanto dovuto essere denunciato con ricorso per cassazione: rimedio impugnatorio strutturalmente e funzionalmente diverso da quello dichiaratamente proposto, ma nel quale però quest’ultimo può essere convertito in presenza, nella specie, di tutti i requisiti di forma e di sostanza per esso previsti (il ricorso è proposto a ministero di procuratore già allora abilitato al patrocinio avanti le Corti superiori e munito di procura speciale ex art.365, risulta ritualmente e tempestivamente notificato e depositato in termini); ciò detto e passando dunque a scrutinare il ricorso secondo i poteri riconosciuti al giudice di legittimità investito di ricorso per cassazione, diviene possibile, e necessario, rilevare un vizio del procedimento che ne determina, in via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione,la nullità, sin dal primo grado; deve invero rilevarsi la nullità della ordinanza del Giudice di pace e della sentenza del Tribunale, per violazione dell’ art. 102 cod. proc. civ., stante il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno ad origine del credito risarcitorio ceduto e fatto valere ex art. 149 cod. ass.; questi è infatti da ritenersi litisconsorte necessario in base al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che va qui ribadito, secondo cui « i n materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta» (v., ex multis , tra le pronunce massimate, Cass. n. 4994 del 16/02/2023; n. 7755 del 08/04/2020; n. 21896 del 20/09/2017; n. 23706 del 22/11/2016); lo scrutinio del ricorso deve pertanto concludersi con la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza resa dal Giudice di pace di Civitavecchia e con il conseguente rinvio della causa al primo giudice, ex art. 383, terzo comma , cod. proc. civ., il quale dovrà provvedere ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso; va demandato al giudice del rinvio anche il regolamento delle spesedel presente giudizio; P.Q.M. convertita l’istanza in ricorso ordinario per cassazione, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza resa dal Giudice di pace di Civitavecchia, cui rinvia la causa ex art. 383, terzo comma , cod. proc. civ., con mandato di previamente ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso e di provvedere all’esito al regolamento delle spese anche del presente giudizio di legitt
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