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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16189/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22713-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3776/28/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto l'avviso di accertamento sintetico con il quale l'Ufficio rilevava un reddito non dichiarato di C 21.600,00 relativo all'anno di imposta 2006 pari ad un quinto del reddito complessivamente accertato di C 108.000,00. 2.La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la contribuente aveva fornito la giustificazione della disponibilità della somma di C 108.000,00. 3 Proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate e l'adita Commissione Tributaria della Regione Puglia accoglieva parzialmente l'appello rilevando che la contribuente non aveva dato prova documentale della regalia dei nonni per un ammontare di C 50.000,00, importo che andava considerato come reddito.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ric. 2020 n. 22713 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione degli artt. 36 d.lvo 546/92 e 132 cpc, in relazione all'ad 360 comma 1 nr 4 cpc per essere la sentenza nulla in quanto contenente motivazione apparente. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.lvo 546/92 e 345 cpc in relazione all'ad 360 comma 1 nr 4 cpc, per avere la CTR erroneamente accolto domande nuove in appello senza dichiarane l'inammissibilità pur ritualmente eccepita dalla contribuente. 2 n primo motivo è infondato. 2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una Ric. 2020 n. 22713 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016). 2.2 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo- quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 2.3 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure hanno ritenuto che la contribuente non ha fornito la dimostrazione della fonte non reddituale dell'importo di C 50.000,00.

La motivazione della sentenza impugnata, sia pur estremamente sintetica, appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta dalle gravi anomalie argomentative sopra individuate.

Non si è quindi di fronte ad un'ipotesi di motivazione apparente, poichè la stessa non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 2014, cit.). 2 II secondo motivo è fondato.

Ric. 2020 n. 22713 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -4- 3.1 La sentenza della CTR, in conformità con quanto accertato dai giudici di prime cure, ha escluso la provenienza reddituale della somma di C 108.000,00 in quanto adeguatamente giustificata dalla contribuente, mentre ha riconosciuto la rilevanza fiscale all'importo di C 50.000,00 non avendo la Addabbo dimostrato l'asserita regalia ricevuta dai nonni. 3.2 Sennonchè, come si evince dalla lettura dell'avviso di accertamento e dalla controdeduzioni rassegnate dall'Ufficio nel giudizio di primo grado, i cui estratti sono stati riprodotti, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del ricorso per Cassazione, alla contribuente erano stati contestati redditi non dichiarati per C 108.000,00 che includevano anche le regalie dei nonni, ritenuta dall'Agenzia non sufficientemente provati, per un importo di C 108.000,00. 3.3 La difesa erariale ha impugnato la sentenza della CTP, che aveva affermato la fondatezza del ricorso della parte privata sul presupposto della accertata esclusione della provenienza reddituale della somma di C 108.000,00, dolendosi del fatto che i giudici di primo grado avevano disposto l'integrale annullamento dell'atto impositivo senza che fosse stata fornita la prova della provenienza dell'importo di C 50.000,00. 3.4 L'appellata, come risulta dalle controdeduzioni trascritte nel ricorso, ha eccepito l'illegittimo ampliamento della pretesa creditoria (maggior reddito accertato di C 158.000,00 anziché C 108.000,00) contenuta nell'avviso di accertamento e la violazione del divieto di nova in appello. 3.5 Questa Corte ha reiteratamente chiarito che « nel processo tributario di appello l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento Ric. 2020 n. 22713 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -5- (cfr. Cass., sent. n. 25909/2008) Si è ulteriormente affermato che il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo.

Diversamente sarebbe lesa la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali vanno necessariamente rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (9810/2014; da ultimo 12467/2019)» ( cfr. Cass. 5160/2020). 3.6 Ebbene, fondare la pretesa impositiva sulla scorta del maggior reddito complessivo accertato di C 108.000,00 e, successivamente e in sede d'appello, elevare il maggior reddito a 158.000,00 costituisce una palese iromutazione della pretesa impositiva con conseguente violazione dell'art. 57 d.lvo 546/92 che la CTR avrebbe dovuto sanzionare. 3 Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione che oltre ad attenersi al principio di diritto sopra esposto provvederà anche alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte; accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità Ric. 2020 n. 22713 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -6- Così deciso, in Roma, nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22713-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3776/28/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto l'avviso di accertamento sintetico con il quale l'Ufficio rilevava un reddito non dichiarato di C 21.600,00 relativo all'anno di imposta 2006 pari ad un quinto del reddito complessivamente accertato di C 108.000,00. 2.La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la contribuente aveva fornito la giustificazione della disponibilità della somma di C 108.000,00. 3 Proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate e l'adita Commissione Tributaria della Regione Puglia accoglieva parzialmente l'appello rilevando che la contribuente non aveva dato prova documentale della regalia dei nonni per un ammontare di C 50.000,00, importo che andava considerato come reddito. 3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2020 n. 22713 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione degli artt. 36 d.lvo 546/92 e 132 cpc, in relazione all'ad 360 comma 1 nr 4 cpc per essere la sentenza nulla in quanto contenente motivazione apparente. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.lvo 546/92 e 345 cpc in relazione all'ad 360 comma 1 nr 4 cpc, per avere la CTR erroneamente accolto domande nuove in appello senza dichiarane l'inammissibilità pur ritualmente eccepita dalla contribuente. 2 n primo motivo è infondato. 2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una Ric. 2020 n. 22713 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). 2.2 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo- quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 2.3 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure hanno ritenuto che la contribuente non ha fornito la dimostrazione della fonte non reddituale dell'importo di C 50.000,00. La motivazione della sentenza impugnata, sia pur estremamente sintetica, appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta dalle gravi anomalie argomentative sopra individuate. Non si è quindi di fronte ad un'ipotesi di motivazione apparente, poichè la stessa non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.). 2 II secondo motivo è fondato. Ric. 2020 n. 22713 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- 3.1 La sentenza della CTR, in conformità con quanto accertato dai giudici di prime cure, ha escluso la provenienza reddituale della somma di C 108.000,00 in quanto adeguatamente giustificata dalla contribuente, mentre ha riconosciuto la rilevanza fiscale all'importo di C 50.000,00 non avendo la Addabbo dimostrato l'asserita regalia ricevuta dai nonni. 3.2 Sennonchè, come si evince dalla lettura dell'avviso di accertamento e dalla controdeduzioni rassegnate dall'Ufficio nel giudizio di primo grado, i cui estratti sono stati riprodotti, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del ricorso per Cassazione, alla contribuente erano stati contestati redditi non dichiarati per C 108.000,00 che includevano anche le regalie dei nonni, ritenuta dall'Agenzia non sufficientemente provati, per un importo di C 108.000,00. 3.3 La difesa erariale ha impugnato la sentenza della CTP, che aveva affermato la fondatezza del ricorso della parte privata sul presupposto della accertata esclusione della provenienza reddituale della somma di C 108.000,00, dolendosi del fatto che i giudici di primo grado avevano disposto l'integrale annullamento dell'atto impositivo senza che fosse stata fornita la prova della provenienza dell'importo di C 50.000,00. 3.4 L'appellata, come risulta dalle controdeduzioni trascritte nel ricorso, ha eccepito l'illegittimo ampliamento della pretesa creditoria (maggior reddito accertato di C 158.000,00 anziché C 108.000,00) contenuta nell'avviso di accertamento e la violazione del divieto di nova in appello. 3.5 Questa Corte ha reiteratamente chiarito che « nel processo tributario di appello l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento Ric. 2020 n. 22713 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- (cfr. Cass., sent. n. 25909/2008) Si è ulteriormente affermato che il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo. Diversamente sarebbe lesa la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali vanno necessariamente rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (9810/2014; da ultimo 12467/2019)» ( cfr. Cass. 5160/2020). 3.6 Ebbene, fondare la pretesa impositiva sulla scorta del maggior reddito complessivo accertato di C 108.000,00 e, successivamente e in sede d'appello, elevare il maggior reddito a 158.000,00 costituisce una palese iromutazione della pretesa impositiva con conseguente violazione dell'art. 57 d.lvo 546/92 che la CTR avrebbe dovuto sanzionare. 3 Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione che oltre ad attenersi al principio di diritto sopra esposto provvederà anche alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte; accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità Ric. 2020 n. 22713 sez. MT - ud. 08-03-2022 -6- Così deciso, in Roma, nella Camera
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