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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08073/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 135/RG. 27867 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché generico in quanto la sentenza oltre a riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ha quantificato la pena con precisi argomenti anche richiamando il contesto organizzato nel quale si sono svolti i fatti contestati e richiamando i precedenti dell'imputato (pag. 3); rilevato che altrettanto inammissibile è la censura concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invocata in questa Sede inquanto non era stata motivo di appello, né era stata menzionata in sede di trattazione orale, né risultano elementi autoevidenti per riconoscerla.

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 135/RG. 27867 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché generico in quanto la sentenza oltre a riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ha quantificato la pena con precisi argomenti anche richiamando il contesto organizzato nel quale si sono svolti i fatti contestati e richiamando i precedenti dell'imputato (pag. 3); rilevato che altrettanto inammissibile è la censura concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invocata in questa Sede inquanto non era stata motivo di appello, né era stata menzionata in sede di trattazione orale, né risultano elementi autoevidenti per riconoscerla. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 08073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris