CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 30966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta per il ricorrente l'istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 19 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Avellino in data 13 settembre 2022. 2. Ricorre per cassazione il difensore sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di norme processuali con riferimento all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, perché il Tribunale del riesame aveva violato i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Gubert. Inoltre, nella motivazione mancava qualsivoglia valutazione della circostanza segnalata dal difensore del terzo interessato secondo cui l'Ufficio inquirente non aveva rappresentato con la necessaria chiarezza che la LRI era una società schermo, non fornendo sul punto neanche la prova della rottura del rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e la società. Con il secondo denuncia la violazione di legge dell'art. 322-ter cod. proc. pen. con riferimento al difetto di motivazione della richiesta del Pubblico ministero nonché alla censurata mancata correlazione tra il chiesto e il pronunciato. Cori il terzo eccepisce la violazione di legge con riferimento all'art. 322-ter cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in merito al periculum in mora. La difesa deposita atto di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che non è stato rappresentato alcun elemento a giustificazione della rinuncia per cui non è possibile escludere la responsabilità dell'imputato nella presentazione del ricorso e quindi l'obbligo al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda alla Cassa delle ammende, alla dichiarazione di inammissibilità seguono anche le suddette statuizioni accessorie. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend