Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2201/2026
ECLI:EU:C:2026:369
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 30 aprile 2026 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]190/25 [Zelabrich]
(
i
)
LS
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di decisione pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania)]
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Litispendenza – Articolo 63 – Concordato lateranense concluso tra l’Italia e la [OSCURATO:PERSONA] – Matrimonio contratto in conformità al diritto canonico – Procedimento di divorzio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale civile di uno Stato membro preventivamente adita – Nullità di tale matrimonio dichiarata da un tribunale ecclesiastico in Italia – Procedimento di riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità dinanzi ad un’autorità giurisdizionale statale italiana successivamente adita »
I.
Introduzione
1.
Un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è stata preventivamente investita di una domanda di divorzio. Un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, nella specie l’Italia, è stata successivamente investita di una domanda diretta a far produrre effetti civili ad una sentenza che dichiara la nullità di un matrimonio contratto in Italia in conformità alle disposizioni del diritto canonico (
2
), fermo restando che tale sentenza esecutiva è stata emessa da un tribunale ecclesiastico, la cui competenza è riconosciuta in tale Stato membro. Si pone la questione se tale situazione costituisca una situazione di litispendenza.
2.
Nella causa sottoposta alla Corte, un’autorità giurisdizionale tedesca chiede se una risposta affermativa a tale questione possa risultare dall’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (
3
), in quanto l’articolo 63, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, prevede che ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dall’accordo concluso tra l’Italia e la [OSCURATO:PERSONA], ossia il concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, modificato dall’accordo, e il suo protocollo addizionale (
4
), sia riconosciuta
ipso iure
, per effetto del rinvio al capo III, sezione 1, di detto regolamento, al pari di qualsiasi altra decisione emessa in materia matrimoniale da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro.
3.
La questione dell’applicazione delle norme sulla litispendenza previste all’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis dovrebbe essere esaminata in un’ottica più ampia di quella di cui al procedimento principale, limitata al concordato lateranense. Infatti, vengono presi in considerazione all’articolo 63 di tale regolamento i concordati conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e, rispettivamente, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. Questi due ultimi accordi istituiscono un procedimento analogo al procedimento italiano di riconoscimento delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali ecclesiastici. Inoltre, in relazione alle domande proposte a partire dal 1° agosto 2022, l’articolo 99 del regolamento (UE) 2019/1111 (
5
), il quale sostituisce tale articolo 63, prende in considerazione l’ultimo concordato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede un siffatto procedimento.
4.
Nelle presenti conclusioni, le quali, conformemente alla richiesta della Corte, saranno incentrate sulla prima questione pregiudiziale, illustrerò le ragioni per cui, a mio avviso, non è possibile assimilare tale procedimento ad un procedimento di annullamento del matrimonio, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, e ritenere dunque che sussista una situazione di litispendenza.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
5.
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis, dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio».
6.
L’articolo 19 di tale regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», prevede quanto segue:
«1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
(...)
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
7.
L’articolo 63 di detto regolamento, intitolato «Trattati con la [OSCURATO:PERSONA]», così recita:
«1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
2. Ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento [(
6
)].
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la [OSCURATO:PERSONA]:
a) [concordato lateranense];
b) accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979;
c) accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.
4. [OSCURATO:PERSONA], l’Italia o [OSCURATO:PERSONA] possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la [OSCURATO:PERSONA] di cui al paragrafo 3.
(...)».
B.
Concordato lateranense
8.
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del concordato lateranense, prevede quanto segue:
«1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
(...)
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d’appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La Corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia».
9.
Il punto 4 del protocollo addizionale, il quale riguarda l’articolo 8 del concordato lateranense, dispone quanto segue alla sua lettera b):
«Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile (
7
), si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito».
III.
Fatti e questioni pregiudiziali
10.
GT, un cittadino tedesco e italiano, e LS, una cittadina russa, aventi entrambi la loro residenza abituale in Germania, hanno contratto, il 16 giugno 2017, un matrimonio concordatario nella chiesa di [OSCURATO:PERSONA] a Napoli (Italia), il quale veniva regolarmente trascritto lo stesso giorno presso l’ufficiale di stato civile di tale città.
11.
Il 25 gennaio 2022 GT ha presentato domanda di divorzio dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania). Tale giudice è parimenti chiamato a pronunciarsi d’ufficio sulla perequazione dei diritti pensionistici e, a seguito di una domanda di LS, sugli alimenti dovuti dopo lo scioglimento del matrimonio.
12.
Il 22 luglio 2022 GT ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (Italia) di dichiarare la nullità di tale matrimonio concordatario. Detto matrimonio è stato dichiarato nullo con sentenza definitiva del 28 febbraio 2024, dichiarata esecutiva dal [OSCURATO:PERSONA] Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] (Italia) il 27 maggio 2024.
13.
La Corte di appello di Napoli (Italia) (
8
), investita dal 31 luglio 2024 del procedimento inteso al riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica, non si è ancora pronunciata.
14.
Con ordinanza del 20 novembre 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) ha sospeso il procedimento relativo alla domanda di divorzio, incluse le questioni accessorie relative alle conseguenze economiche, adducendo che il procedimento di divorzio diverrebbe privo di oggetto se l’autorità giurisdizionale italiana pronunciasse una decisione di riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
15.
LS ha interposto appello avverso tale ordinanza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania), giudice del rinvio, sostenendo che, ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, l’obbligo di sospendere il procedimento non incombe all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda), bensì all’autorità giurisdizionale italiana.
16.
Il giudice del rinvio precisa che, con la sua prima questione pregiudiziale, esso chiede la conferma della sua analisi, secondo la quale, considerato il tenore letterale dell’articolo 63, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis, il procedimento di riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica, pendente dinanzi all’autorità giurisdizionale italiana, è «parte di un procedimento di annullamento del matrimonio» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.
17.
Per quanto riguarda la sua seconda questione, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze dell’accertamento di una situazione di litispendenza che dovrebbe portare l’autorità giurisdizionale italiana, adita successivamente, a sospendere il procedimento, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento.
18.
Infatti, secondo il giudice del rinvio, da un lato, l’annullamento del matrimonio, qualora la sentenza ecclesiastica venisse riconosciuta dall’autorità giurisdizionale italiana, non ha gli stessi effetti della pronuncia di divorzio in relazione alla disciplina delle sue conseguenze da parte dell’autorità giurisdizionale tedesca. Esso indica che, secondo la giurisprudenza tedesca, da un matrimonio nullo non può discendere alcuna conseguenza economica. In caso di inosservanza delle norme sulla litispendenza, esisterebbe dunque un rischio di decisioni incompatibili; ciò potrebbe costituire un motivo di non riconoscimento della decisione che constata la nullità del matrimonio, ai sensi dell’articolo 22, lettera c), del regolamento Bruxelles II bis.
19.
Il giudice del rinvio sottolinea, dall’altro lato, che, a causa del meccanismo della litispendenza, esso sarebbe tenuto ad esaminare, se del caso, in via incidentale, il riconoscimento da parte dello Stato italiano della nullità del matrimonio pronunciata dalla Chiesa, sebbene non esistano al riguardo accordi tra la Repubblica federale di Germania e la [OSCURATO:PERSONA].
20.
Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se esista una possibilità, per le autorità giurisdizionali tedesche, di sospendere il procedimento, nonostante la priorità della competenza internazionale di tali autorità giurisdizionali.
21.
Date tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il procedimento di delibazione italiano dinanzi alla competente Corte d’appello di Napoli ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, [del concordato lateranense], sia un procedimento inteso ad ottenere l’annullamento del matrimonio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un’autorità giurisdizionale in Germania, preventivamente investita di una causa di divorzio, sia autorizzata a sospendere il proprio procedimento in forza di disposizioni nazionali, in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, a favore dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, chiamata a statuire su un procedimento di delibazione».
22.
GT, il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. Al pari del governo spagnolo, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 5 febbraio 2026, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.
IV.
Analisi
23.
Con le questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio si chiede se un procedimento di riconoscimento, da parte di un’autorità giurisdizionale statale, di una decisione esecutiva pronunciata da un tribunale ecclesiastico, relativa alla nullità (o all’invalidità) (
9
) di un matrimonio concordatario, pendente in Italia, mentre un’autorità giurisdizionale tedesca è stata preventivamente adita di una domanda di divorzio proposta tra le stesse parti, sia o meno un procedimento di annullamento del matrimonio, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis. La Corte è in tal senso chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione di tale disposizione (
10
).
24.
Dal momento che le decisioni adottate da un’autorità religiosa non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento (
11
), occorre precisare il contesto particolare in cui si inserisce tale domanda di interpretazione, ossia il concordato lateranense, il quale costituisce uno degli accordi conclusi da taluni Stati membri citati all’articolo 63 di detto regolamento (
12
).
A.
Contesto particolare del procedimento principale: il concordato lateranense
25.
Il concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, concluso tra l’Italia e la [OSCURATO:PERSONA], è stato modificato dall’accordo del 18 febbraio 1984 (
13
). All’articolo 1 di tale accordo viene affermato il principio informatore di tale concordato, quello della piena indipendenza e della sovranità della Chiesa cattolica nonché della Repubblica italiana, ciascuna nel proprio ordinamento. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 (
14
), di detto concordato, la Repubblica italiana garantisce alla Chiesa cattolica la facoltà di esercitare liberamente una giurisdizione autonoma in materia ecclesiastica. Le condizioni di efficacia delle sentenze di nullità di un matrimonio pronunciate da tribunali ecclesiastici nell’ordinamento italiano, fissate dall’articolo 8, paragrafo 2, dello stesso concordato, costituiscono un’applicazione del principio enunciato al suo articolo 1 (
15
).
26.
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale concordato, disciplina gli effetti civili dei matrimoni concordatari e delle sentenze esecutive di nullità di tali matrimoni pronunciate da tribunali ecclesiastici.
27.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del concordato lateranense, detti matrimoni producono effetti civili non appena vengono trascritti nei registri dello stato civile. Tuttavia, tale trascrizione può essere negata, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, in caso di inosservanza di norme civili fondamentali [età degli sposi, impedimenti inderogabili elencati al punto 4, lettera a), del protocollo addizionale].
28.
In conformità al diritto canonico, i tribunali ecclesiastici possono pronunciare solo la nullità del matrimonio concordatario, su domanda di almeno uno degli sposi, per motivi di ordine religioso più numerosi (
16
) di quelli previsti nel diritto civile in generale.
29.
L’articolo 8, paragrafo 2, del concordato lateranense, prevede due fasi per far produrre effetti civili alla nullità di un matrimonio concordatario. Da un lato, le sentenze di nullità di un siffatto matrimonio pronunciate da tribunali ecclesiastici (
17
) devono essere munite di un decreto di esecutività conferito dal superiore organo ecclesiastico di controllo.
30.
Dall’altro lato, tali sentenze, una volta dichiarate esecutive da tale organo, devono essere oggetto di un esame da parte di un’autorità giurisdizionale statale italiana.
31.
Nel procedimento principale, tale esame da parte di un’autorità giurisdizionale italiana adita su domanda di GT e il procedimento di divorzio che egli aveva avviato in precedenza dinanzi ad un’autorità giurisdizionale tedesca sono pendenti. La decisione di quest’ultima di sospendere il procedimento in attesa della decisione dell’autorità giurisdizionale italiana successivamente adita viene contestata dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo si interroga sulle condizioni della litispendenza previste dall’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis (
18
) in tale contesto procedurale particolare.
B.
Ambito di applicazione delle norme relative alla litispendenza
32.
L’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis è intitolato «Litispendenza e connessione». L’espressione «connessione» [«actions dépendantes» nella versione francese, ndt] ricomprende i casi di «falsa litispendenza» (
19
). Tale distinzione era trattata all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II (
20
). Essa teneva conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri dovute al fatto che non in tutti esiste la separazione, il divorzio o l’annullamento del matrimonio (
21
).
33.
Interpretando l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento Bruxelles II bis, la Corte ha dichiarato che, per determinare se sussista una situazione di litispendenza, le domande devono riguardare le stesse parti. Il fatto che esse abbiano un oggetto distinto è irrilevante, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull’annullamento del matrimonio. Di conseguenza, può esservi una situazione di litispendenza ai sensi di tale articolo 19 quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all’altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio (
22
).
34.
È sufficiente dunque che siano pendenti due domande aventi ad oggetto un vincolo matrimoniale. Il legislatore dell’Unione non ha riservato una sorte particolare alla domanda di annullamento del matrimonio, la quale si basa sull’esistenza di una causa di invalidità al momento della conclusione del matrimonio, mentre un vincolo matrimoniale nullo non può essere sciolto mediante divorzio (
23
).
C.
Applicazione al caso di specie
35.
Il procedimento di divorzio di cui è stata preventivamente investita l’autorità giurisdizionale tedesca si trova in concorrenza con un procedimento pendente dinanzi ad un’autorità giurisdizionale italiana successivamente adita al fine di
far produrre effetti
in Italia ad una sentenza esecutiva
di nullità di un matrimonio pronunciata da un tribunale ecclesiastico
.
36.
È vero che questi due procedimenti hanno ad oggetto il vincolo matrimoniale in questione. Tuttavia, non si tratta di domande aventi la stessa natura. L’una è volta ad ottenere la
pronuncia
dello scioglimento del vincolo matrimoniale, l’altra il
riconoscimento
nell’ordinamento giuridico italiano degli
effetti civili della nullità del matrimonio già pronunciata da un organo giurisdizionale ecclesiastico, la quale è definitiva ed esecutiva.
Queste tre condizioni sono sancite dall’articolo 8, paragrafo 2, del concordato lateranense.
37.
In tal senso, in primo luogo, dalla mera lettura del testo dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, risulta che le condizioni della litispendenza non sono soddisfatte. Tale disposizione disciplina la situazione in cui «dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte
domande di divorzio
(...) e
annullamento del matrimonio
» (
24
). Sia il tenore letterale sia l’obiettivo di tale articolo 19 sono chiari. Esso disciplina il trattamento dei casi in cui, a causa dei criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale multipli enunciati all’articolo 3 del regolamento Bruxelles II bis, senza gerarchia (
25
), sono state adite due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi (
26
). L’obiettivo è quello di evitare la contrarietà delle decisioni in materia di scioglimento del vincolo coniugale e di garantire la certezza del diritto all’interno dello SLSG (
27
), contemplato al considerando 1 di tale regolamento.
38.
Ebbene, nella specie, l’unico procedimento parallelo a quello di divorzio in Germania, pendente dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro (l’Italia), non è un procedimento di «annullamento» del matrimonio concordatario, poiché la
nullità di tale matrimonio è già stata pronunciata.
Infatti, la domanda (o procedimento) di annullamento di detto matrimonio è stata proposta (o è stato avviato) dinanzi ad un tribunale ecclesiastico, che l’ha accolta emettendo una decisione definitiva, divenuta esecutiva per effetto di una seconda decisione emessa da un superiore organo ecclesiastico di controllo. Inoltre, in assenza di riconoscimento da parte dell’autorità giurisdizionale statale italiana competente, essa non costituisce una decisione rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis (
28
).
39.
In secondo luogo, il procedimento pendente avviato dinanzi all’autorità giurisdizionale statale italiana ai fini del riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano della nullità del matrimonio già pronunciata da un organo giurisdizionale ecclesiastico (
29
), presenta le caratteristiche di un procedimento di
exequatur
(
30
). Ho rilevato che vari altri termini o espressioni vengono utilizzati per qualificare tale procedimento, come «omologazione» (
31
), «controllo di legittimità»/«dichiarazione di validità civile» (
32
), o «riserva di delibera» (
33
) o ancora, «conferma» (
34
); ciò non influisce, a mio avviso, sulla sostanza.
40.
Anzitutto, detto procedimento è previsto dal concordato lateranense, il quale è un trattato internazionale, affinché le decisioni pronunciate dai tribunali ecclesiastici competenti nel loro ordinamento giuridico(
35
) a dichiarare la nullità dei matrimoni per motivi loro propri (
36
) producano effetti civili in Italia o, in altre parole, entrino nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro (
37
).
41.
Un procedimento civile analogo esiste in [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso vale per [OSCURATO:PERSONA] e, dal concordato del 18 maggio 2004, per il [OSCURATO:PERSONA] (
38
).
42.
All’articolo 8, paragrafo 2, del concordato lateranense, vengono poi elencati i punti di controllo della sentenza ecclesiastica da parte dell’autorità giurisdizionale statale italiana competente. Essi sono consueti in materia di
exequatur
(
39
), nella misura in cui vertono sulla competenza del giudice ecclesiastico adito e sul rispetto dell’ordine pubblico procedurale italiano, senza che sia necessario individuare una corrispondenza esatta con i motivi di nullità previsti nel diritto civile italiano (
40
). Occorre inoltre sottolineare che l’autorità giurisdizionale statale italiana competente deve «accert[are]» che «ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze
straniere
» (
41
).
43.
Infine, come in altri accordi bilaterali conclusi segnatamente tra Stati membri e Stati terzi che organizzano un procedimento di controllo ai fini del riconoscimento e soprattutto dell’esecuzione delle decisioni emesse in ciascuno di tali Stati, la decisione pronunciata in uno Stato produce i suoi effetti, mentre, nell’altro Stato, essi saranno equivalenti solo al termine di un siffatto procedimento.
44.
Pertanto, nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’Italia, il matrimonio dichiarato nullo da un tribunale ecclesiastico consente di celebrare un altro matrimonio religioso, mentre un nuovo matrimonio civile non può essere contratto in Italia fintantoché il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale statale italiana non si sia concluso. Tale situazione è dunque equiparabile sotto ogni profilo ad una situazione al di fuori dello SLSG nella quale sia stato pronunciato un divorzio in uno Stato A ed un nuovo matrimonio non sia possibile in uno Stato B senza i suoi controlli
a priori
della decisione emessa nello Stato A. Il fatto che la decisione in questione sia stata pronunciata da un tribunale ecclesiastico non modifica tale logica.
45.
Di conseguenza, condivido la posizione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale «le norme relative alla litispendenza previste all’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis non si applicano laddove un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia investita di una domanda intesa a conferire effetti civili ad una decisione emessa da un organo giurisdizionale religioso, così come esse non si applicano laddove un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia investita di una domanda intesa a conferire effetti ad una sentenza emessa in uno Stato terzo».
46.
Tuttavia, aderendo alla posizione del giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis, potrebbe essere interpretato nel senso che crea, a titolo di eccezione, una situazione di litispendenza, dal momento che tale disposizione obbliga gli altri Stati membri a riconoscere le decisioni relative all’invalidità di un matrimonio emesse sulla base dei trattati conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], e che la decisione dell’autorità giurisdizionale statale italiana competente che conferisce effetti civili ad una sentenza emessa da un organo giurisdizionale ecclesiastico che constata la nullità di un matrimonio, produce gli stessi effetti giuridici di una sentenza emessa da un’autorità giurisdizionale civile italiana constatante essa stessa la nullità del matrimonio.
47.
Ritengo che una siffatta proposta di interpretazione, la quale combina gli articoli 19 e 63 del regolamento Bruxelles II bis, debba essere respinta sulla base del rilievo che essa è in contrasto con l’ambito di applicazione di quest’ultimo articolo e che è contraria ai principi informatori degli accordi ivi contemplati. Ciò è dimostrato parimenti dalle conseguenze dell’applicazione dell’articolo 19 di tale regolamento qualora esso fosse interpretato in combinato disposto con l’articolo 63 di detto regolamento.
D.
Proposta di interpretazione che combina gli articoli 19 e 63 del regolamento Bruxelles II bis
1.
Articolo 63 del regolamento Bruxelles II bis
48.
L’articolo 63 del regolamento Bruxelles II bis figura nel capo V, intitolato «Relazioni con gli altri atti normativi». Il legislatore dell’Unione ha enunciato il principio del primato del diritto comunitario all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo il quale quest’ultimo sostituisce le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate da detto regolamento, «[f]att[o] salv[o]» tuttavia,
inter alia
, il suo articolo 63.
49.
L’articolo 63 del regolamento Bruxelles II bis riserva, nei rapporti tra gli Stati membri, gli effetti degli accordi bilaterali conclusi rispettivamente tra il [OSCURATO:PERSONA], l’Italia, la [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, i quali vengono previsti tramite rinvio al capo III di tale regolamento, relativo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in uno Stato membro, come definite all’articolo 2, punto 4, di detto regolamento. Sono dunque applicabili l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, il quale enuncia il principio del riconoscimento
ipso iure
, e l’articolo 22 di tale regolamento, il quale elenca in maniera esaustiva i motivi di non riconoscimento delle decisioni pronunciate in uno Stato membro.
50.
In tal senso, l’articolo 63 del regolamento Bruxelles II bis crea, per effetto dei concordati che prende in considerazione, un nuovo caso di riconoscimento semplificato di decisioni pronunciate all’interno dello SLSG. L’ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico delle decisioni pronunciate in materia di annullamento del matrimonio negli Stati membri è stato esteso al fine di conferire piena efficacia ai concordati conclusi tra taluni Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA] (
42
).
51.
Di conseguenza, tale articolo 63 è applicabile solo in caso di decisioni relative all’invalidità di un matrimonio pronunciate negli Stati membri ([OSCURATO:PERSONA], Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in forza dei concordati conclusi da tali Stati con la [OSCURATO:PERSONA]. Occorre sottolineare che si tratta
unicamente
delle decisioni delle autorità giurisdizionali statali
di riconoscimento degli effetti civili
delle sentenze di nullità del matrimonio rese dai giudici ecclesiastici (
43
).
52.
Occorre constatare che non è istituito alcun nesso tra detto articolo 63 e il capo II del regolamento Bruxelles II, dedicato alle norme sulla competenza (
44
) e, in particolare, alla litispendenza. Tale constatazione è corroborata dal fatto che dalle disposizioni dei regolamenti successivi equivalenti all’articolo 63 di tale regolamento (
45
) risulta che la competenza concorrente (
46
) dei tribunali ecclesiastici viene presa eccezionalmente in considerazione dal legislatore dell’Unione (
47
) nel ristretto ambito dei concordati conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri interessati, i quali riconoscono gli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche, al pari di ogni altra decisione civile.
53.
L’obiettivo consiste nell’agevolare la circolazione delle decisioni adottate all’interno dello SLSG e non nel risolvere conflitti di competenza, tanto più che, in forza di tali concordati, in materia di annullamento del matrimonio, le norme sulla competenza delle autorità religiose in uno Stato laico non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis (
48
). Lo stesso vale in relazione al procedimento di riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Ad esempio, in Italia, l’autorità giurisdizionale statale competente viene designata dal concordato lateranense. Se tale procedimento dovesse essere assimilato ad un procedimento di annullamento del matrimonio, esso dovrebbe essere assoggettato alle norme sulla competenza definite da tale regolamento.
54.
Alla luce di quanto suesposto, ritengo che, qualora l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis dovesse essere effettuata in combinato disposto con l’articolo 63 di tale regolamento, l’oggetto e lo scopo dei concordati conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] verrebbero disattesi. Orbene, in conformità all’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (
49
), «[u]n trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo».
55.
Vanno rilevati anche altri limiti tratti dalla convenzione di Vienna allorché vengono prese in considerazione le conseguenze di una siffatta assimilazione dei procedimenti in materia di annullamento del matrimonio nell’ambito del meccanismo della litispendenza.
2.
Applicazione delle norme sulla litispendenza previste all’articolo
19
del regolamento Bruxelles
II
bis
56.
In linea con la sua posizione sull’assimilazione del procedimento di riconoscimento dinanzi all’autorità giurisdizionale statale italiana competente ad un procedimento di annullamento del matrimonio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale autorità giurisdizionale dovrebbe sospendere il procedimento.
57.
Infatti, come previsto all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento Bruxelles II bis «[q]uando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita». A tale regola non è prevista alcuna deroga.
58.
Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, precisa che «la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita» (
50
).
59.
Nel procedimento principale, qualora tale facoltà venga esercitata da GT, egli dovrà proporre dinanzi all’autorità giurisdizionale tedesca investita della sua domanda di divorzio l’azione intentata dinanzi all’autorità giurisdizionale statale italiana successivamente adita ai fini del riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
60.
Ebbene, tale procedimento di riconoscimento, fondato sull’articolo 8, paragrafo 2, del concordato lateranense, il quale vincola unicamente l’Italia e la [OSCURATO:PERSONA], mira a far entrare nell’ordinamento giuridico italiano decisioni di un altro ordinamento giuridico in un contesto particolare (
51
).
61.
In primo luogo, occorre dunque opporre il principio dell’effetto relativo dei trattati, evocato peraltro dalla [OSCURATO:PERSONA], alla tesi dell’applicabilità dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis interpretato in combinato disposto con l’articolo 63 dello stesso.
62.
Tale principio di diritto internazionale generale, secondo il quale i trattati non devono né nuocere né operare a vantaggio di soggetti terzi («
pacta tertiis nec nocent nec prosunt
»), di cui si deve tenere conto per l’interpretazione dei trattati (
52
), trova specifica espressione nell’articolo 34 della convenzione di Vienna, in virtù del quale un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso (
53
).
63.
Di conseguenza, detto principio impone di non interpretare disposizioni del diritto derivato alla luce di un obbligo imposto da un accordo internazionale che non vincola tutti gli Stati membri. Altrimenti, l’interpretazione equivarrebbe a estendere la portata di tale obbligo a quegli Stati membri che devono essere considerati come «Stati terzi», se non sono parti contraenti di un tale accordo (
54
).
64.
Ebbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che quest’ultima è tenuta a rispettare il principio dell’effetto relativo dei trattati, poiché esso costituisce una norma di diritto internazionale consuetudinario che, in quanto tale, vincola le istituzioni dell’Unione e fa parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima (
55
).
65.
In secondo luogo, si potrebbe porre la questione della portata di un’interpretazione che combina gli articoli 19 e 63 del regolamento Bruxelles II bis, sebbene gli strumenti internazionali presi in considerazione da quest’ultimo articolo non siano gli unici a poter produrre effetti nello SLSG. Può trattarsi della convenzione di cui all’articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e d), di tale regolamento, così come degli accordi conclusi con uno o più Stati terzi da uno Stato membro prima della data della sua adesione all’Unione, ai quali si applica l’articolo 351 TFUE e che non sono espressamente contemplati nel regolamento Bruxelles II bis (
56
), a differenza dei concordati. Le conseguenze sono, a mio avviso, difficilmente misurabili, il che crea ostacoli non comparabili a quelli invocati per giustificare l’applicabilità dell’articolo 19 di tale regolamento.
E.
Sulle conseguenze dell’inapplicabilità dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis
66.
[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in udienza, in linea con le sue osservazioni scritte vertenti sull’esclusione reciproca degli effetti giuridici delle sentenze di divorzio e di annullamento del matrimonio, che la sua proposta di interpretazione era motivata dalla preoccupazione di ovviare a due inconvenienti principali di una domanda di annullamento del matrimonio, ossia il suo «effetto siluro» e le conseguenze patrimoniali diverse da quelle di un divorzio. Queste ultime vengono parimenti evocate dal giudice del rinvio, in caso di constatazione di un’incompatibilità di una decisione di divorzio con una decisione di annullamento del matrimonio.
67.
Ritengo che il primo inconveniente sia inerente alla natura della domanda di annullamento del matrimonio, e che non sia possibile porvi rimedio, in assenza di una gerarchia tra le domande prevista all’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis (
57
). Per contro, per quanto riguarda il secondo inconveniente, alla luce delle spiegazioni fornite sia dai governi italiano e spagnolo sia dalla dottrina sull’evoluzione della giurisprudenza nazionale in tali Stati membri, mi sembra opportuno ricordare quale sia la normativa europea relativa alle conseguenze finanziarie dello scioglimento del vincolo coniugale nonché le soluzioni adottate in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia in caso di procedimenti concorrenti di divorzio e di riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità di un matrimonio pronunciata da un tribunale ecclesiastico.
1.
Regolamenti dell’Unione applicabili relativi alle conseguenze finanziarie dello scioglimento del vincolo coniugale
68.
In primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento Bruxelles II bis, prevede espressamente che quest’ultimo non si applichi alle obbligazioni alimentari. In secondo luogo, dalla definizione della «materia matrimoniale» data all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, si desume che esso non si applica alle conseguenze delle decisioni relative al vincolo matrimoniale (
58
). Questi due settori rientrano rispettivamente nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 (
59
) e del regolamento (UE) 2016/1103 (
60
). Tali regolamenti sono applicabili in caso di annullamento del matrimonio, segnatamente al fine di designare l’autorità giurisdizionale competente (
61
). In considerazione dell’ambito di applicazione del regolamento Roma III, limitato ai conflitti di legge in materia di divorzio e di separazione personale, l’ammissione degli effetti che possono essere prodotti dal matrimonio annullato dipende dalla legge applicabile determinata dal diritto internazionale di ciascuno Stato membro (
62
).
69.
A tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, del concordato lateranense, prevede che l’autorità giurisdizionale statale italiana competente «potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia».
2.
Giurisprudenza italiana e spagnola
70.
Il governo italiano, nelle sue osservazioni scritte, ha sostenuto che la Corte suprema di cassazione si era pronunciata sul rapporto tra la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso e la prosecuzione del giudizio di divorzio per la determinazione dell’assegno alimentare (
63
). Essa ha dichiarato quanto segue:
– il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile (
64
), e
– la dichiarazione di nullità del matrimonio non comporta il venir meno delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio sulle quali si sia formato il giudicato (
65
).
71.
Il governo spagnolo ha precisato, in udienza, che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) aveva parimenti statuito che una sentenza di divorzio non è incompatibile con il successivo riconoscimento degli effetti civili di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, poiché tale sentenza, una volta riconosciuta, non modifica né altera gli effetti civili del divorzio (
66
).
72.
Nel procedimento principale, per quanto riguarda le conseguenze economiche del matrimonio, il giudice del rinvio ha dato prova della sua conoscenza della sentenza della Corte suprema di cassazione n. 9004, del 31 marzo 2021, e della facoltà di ricorrere al meccanismo dell’adattamento (
67
).
73.
Infine, per quanto riguarda l’incompatibilità della decisione di divorzio con quella che riconosce effetti civili all’annullamento del matrimonio evocata dal giudice del rinvio (
68
), rilevo che essa viene prospettata come un’ipotesi, il che giustifica che la stessa non sia oggetto di una questione pregiudiziale. In ogni caso, preciso che è inconcepibile, per i motivi illustrati ai paragrafi 57 e 61 delle presenti conclusioni, interpretare l’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis in combinato disposto con l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, e modificando l’ordine di sospensione del procedimento e di declinazione della competenza previsto da questo primo articolo per ovviare a tale rischio di non riconoscimento (
69
) della decisione che riconosce gli effetti civili di una sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario, emessa da un’autorità giurisdizionale statale italiana in forza del concordato lateranense.
74.
Al termine della mia analisi, propongo alla Corte di dichiarare, in risposta alla prima questione pregiudiziale, che le condizioni della litispendenza, previste all’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis, non sono soddisfatte, e, di conseguenza, non sarebbe necessario rispondere alla seconda questione, posta in caso di risposta affermativa alla prima questione.
V.
Conclusione
75.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania):
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004,
deve essere interpretato nel senso che:
il procedimento italiano di riconoscimento di una sentenza di nullità del matrimonio pronunciata da un tribunale ecclesiastico dinanzi ad una Corte d’appello (Italia), competente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, sottoscritto tra l’Italia e la [OSCURATO:PERSONA], modificato dall’accordo, e il suo protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, non è un procedimento di annullamento del matrimonio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, come modificato.
1
Lingua originale: il francese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
In prosieguo: il «matrimonio concordatario».
3
Regolamento del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (GU 2004, L 367, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis».
4
Firmato a Roma il 18 febbraio 1984; in prosieguo: il «concordato lateranense». Tale accordo è stato ratificato con la legge del 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] (GURI n. 85, del 10 aprile 1985, pag. 3 – supplemento ordinario alla GURI n. 28).
5
Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2020, L 347, pag. 52); in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II ter». Sulle disposizioni transitorie, v. articolo 100 di tale regolamento.
6
All’interno del capo III del regolamento Bruxelles II bis, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», la sezione 1, relativa al «[r]iconoscimento», contiene, i
nter alia
, gli articoli 21 e 22. V. paragrafo 49 e nota 69 delle presenti conclusioni.
7
Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano ha precisato che, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), gli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, i quali figuravano nel titolo VII del libro IV di tale codice, dedicato segnatamente all’efficacia delle sentenze straniere, ancorché abrogati dall’articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (supplemento ordinario alla GURI n. 128, del 3 giugno 1995), continuano a produrre i loro effetti concernenti il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio in forza del principio concordatario accolto dall’articolo 7 della Costituzione [v. sentenze della Corte suprema di cassazione, del 25 maggio 2005, n. 11020, e del 14 ottobre 2010, n. 24990].
8
In prosieguo: l’«autorità giurisdizionale italiana».
9
V. articolo 63, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II bis.
10
Il procedimento di divorzio è stato avviato il 25 gennaio 2022. Esso è dunque disciplinato dal regolamento Bruxelles II bis. V. nota 5 delle presenti conclusioni e sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione dell’ordine di restituzione) (C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103, punto 55).
11
V. definizione all’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, ai sensi del quale viene presa in considerazione, segnatamente, una decisione di divorzio o annullamento del matrimonio emessa da un’autorità che esercita funzioni giurisdizionali in uno Stato membro, come precisata dalla Corte. Infatti, per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10), comunemente designato con l’espressione «Roma III», la Corte ha dichiarato che il legislatore dell’Unione si era limitato a tener presenti le situazioni nelle quali il divorzio è pronunciato da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo e che, pertanto, non rientrava nell’ambito di applicazione di tale regolamento il divorzio che si fonda su «una dichiarazione di volontà privata unilaterale» pronunciata dinanzi a un tribunale religioso. V. sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni (C‑372/16, EU:C:2017:988, punto 45).
12
V. articolo 1, punto 20, B, della relazione esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (GU 1998, C 221, pag. 27; in prosieguo: la «relazione Borrás»). Essa è stata approvata dal Consiglio dell’Unione europea il 28 maggio 1998. Occorre ricordare che il Consiglio aveva redatto tale convenzione, con atto del 28 maggio 1998 (GU 1998, C 221, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles II»). Essa non è entrata in vigore. Il suo contenuto è stato ampiamente ripreso nel regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II»). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento Bruxelles II bis, applicabile segnatamente alle azioni proposte a partire dal 1° marzo 2001. Nella misura in cui la convenzione di Bruxelles II ha ispirato il contenuto dei regolamenti che le sono succeduti, la relazione Borrás continua a chiarire l’interpretazione delle disposizioni equivalenti del regolamento Bruxelles II bis.
13
V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
14
V. Gaudemet, J., «L’Accord du 18 février 1984 entre l’Italie et le Saint-Siège»,
Annuaire français de droit international
, CNRS, Parigi, 1984, pag. da 209 a 220, in particolare pag. 211, 212 e 216.
15
V., in proposito, per quanto riguarda l’articolo 8 del concordato lateranense, punto 4, lettera b), del protocollo addizionale. Il carattere di ordine pubblico del principio della separazione dei due ordinamenti giuridici, laico e religioso, emerge parimenti dall’articolo 63, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II bis, nella misura in cui esso prevede che il controllo delle decisioni portoghesi relative all’invalidità di un matrimonio da parte delle autorità giurisdizionali civili della [OSCURATO:PERSONA], dell’Italia e di [OSCURATO:PERSONA] è esteso all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in prosieguo: lo «SLSG»), al di là dei concordati conclusi tra tali Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA] (v. nota 53 delle presenti conclusioni).
16
Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano ricorda che i principi del diritto canonico in materia di invalidità matrimoniale sono diversi da quelli del diritto civile italiano, nella misura in cui riconoscono la riserva mentale, relativa al
bonum sacramenti
(indissolubilità del vincolo matrimoniale) e al
bonum prolis
(obiettivo di procreazione del matrimonio) ad esempio, e il timore reverenziale.
17
L’espressione «sentenza canonica» viene utilizzata all’articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, del concordato lateranense.
18
Dal momento che l’articolo 20, paragrafi 1 e 3, del regolamento Bruxelles II ter è redatto in termini in sostanza identici a quelli dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento Bruxelles II bis, si deve ritenere che l’interpretazione che verrà data a quest’ultimo articolo varrà anche per il primo.
19
Tale espressione viene impiegata nella relazione Borrás (punto 54).
20
Il caso di «falsa litispendenza» non figura all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, il quale riguarda le «domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio». Il paragrafo 2 di tale articolo è stato mantenuto per trattare specificamente «domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo», le quali erano incluse nelle domande di cui all’articolo 11 paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II. V. relazione Borrás (punto 54).
21
V. relazione Borrás (punto 52).
22
V. sentenze del 6 ottobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, punto 33), e del 16 gennaio 2019, Liberato (C‑386/17, EU:C:2019:24, punto 35).
23
V, a tal riguardo, relazione Borrás (punto 54). Viene ivi precisato che non è stata adottata la soluzione che «consisteva nel mantenere la forza d’attrazione della giurisdizione che produce i maggiori effetti, ai fini della certezza del diritto e per evitare problemi agli Stati in cui non esiste né la separazione personale né l’annullamento».
24
Il corsivo è mio. Osservo che, nella versione francese dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter, il termine «demandes» («domande») è stato sostituto, in alcune versioni linguistiche, dal termine «procédures» («procedimenti»), il che è irrilevante. V., a tal riguardo, sentenza del 9 novembre 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 64).
25
V. sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474, punti 48 e 49).
26
V. sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio) (C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 45).
27
V. sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 33 e la giurisprudenza citata). Nella relazione Borrás [punto 5, lettera c)], viene inoltre precisato che la decisione di prevedere norme sulla litispendenza in una convenzione europea costituisce un’«importante novità idonea di per sé a giustificare la convenzione [di Bruxelles II] e destinata ad impedire decisioni contraddittorie». Ciononostante, non è ravvisabile né in tale convenzione né nei regolamenti che sono seguiti una disposizione equivalente a quella inserita, in materia civile e commerciale, all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), comunemente designato con l’espressione «regolamento Bruxelles I bis». Esso dispone che, su istanza di un’autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio alla prima la data in cui è stata adita a norma dell’articolo 32 di tale regolamento.
28
V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni. V., parimenti, Leborgne, F., «Article 63. Traités conclus avec le Saint-Siège», in Corneloup, S.,
Droit européen du divorce
, LexisNexis, Parigi, 2013, pag. da 471 a 476, in particolare punto 2 (pag. 474).
29
Il termine in lingua italiana è «delibazione». Esso designa quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale, in un determinato Stato, viene accordata a domanda di parte efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato. V. [OSCURATO:PERSONA], T., «La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni»,
Ius in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
(online), 2025.
30
Tale termine è utilizzato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 20 luglio 2001, Pellegrini c. Italia (CE:ECHR:2001:0720JUD003088296), in particolare al § 31, il quale contiene la citazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del concordato lateranense. V., anche, [OSCURATO:PERSONA], A., «Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale: la stabilità dell’assegno divorzile a seguito di “delibazione” della nullità canonica»,
Stato, Chiese e [OSCURATO:PERSONA]
(online), n. 11, 7 giugno 2021. In udienza, il governo spagnolo ha spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) aveva dichiarato che le sentenze ecclesiastiche sono assimilate, ai fini del riconoscimento, alle sentenze straniere, cosicché ciò impone al giudice che le riconosce di agire in conformità ai principi della competenza estesa al merito del giudice spagnolo per pronunciarsi sugli effetti civili di tali sentenze. V., nello stesso senso, Ramos, R. M. M.,
Estudos de [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], II
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2007, specialmente la parte intitolata «A Concordata de 2004 e o direito internacional privado português», pag. da 335 a 388, in particolare pag. 361. Da un lato, occorre ricordare che il procedimento di
exequatur
è inteso a conferire efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto ad una decisione di un altro Stato, la quale abbia natura esecutiva. Dall’altro, un siffatto procedimento è stato progressivamente semplificato o soppresso all’interno dello SLSG, applicandosi il principio secondo cui una decisione emessa in uno Stato membro deve essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro richiesto. V., in particolare, sentenza del 26 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punti da 100 a 103 nonché 116 e 118).
31
V. Joubert, N., «Article 1
er
– Champ d’application», in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F.,
Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international : commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter)
, Bruylant, Bruxelles, 2023, pag. da 37 a 56, in particolare pag. 43, e, nella stessa opera, Corneloup, S., «Article 30 – Reconnaissance d’une décision», pag. da 399 a 413, in particolare pag. 404. Il governo spagnolo ha parimenti impiegato tale termine in udienza in relazione al procedimento istituito dal concordato concluso dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale è analogo a quello del concordato lateranense [v. articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles II bis]. V., anche, [OSCURATO:PERSONA], M., «La homologación civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Efectos derivados de su reconocimiento»,
Diario de Jurisprudencia, [OSCURATO:PERSONA]
, 7 maggio 2001, n. 1382, pag. 1, e articolo della stessa autrice «Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas»,
Diario de Jurisprudencia, [OSCURATO:PERSONA]
, 5 ottobre 2005, n. 2181, pag. 5.
32
V. primo articolo di [OSCURATO:PERSONA], M., op. cit. (pag. 1), e il suo secondo articolo op. cit. (pag. 5), citati alla nota 31 delle presenti conclusioni (traduzione libera).
33
Per quanto riguarda l’articolo 63, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II bis, v. Rauscher, T., «Artikel 63 : Verträge mit dem [OSCURATO:PERSONA]», in
[OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IIa-VO, EG-UntVO, HUntVerfÜbk 2007, EU-EheGüterVO-E, EU-LP-GüterVO-E, EU-SchutzMVO
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, pag. da 390 a 393, in particolare punto 8 (pag. 392).
34
V. Spellenberg, U., «Art. 63», in von Staudingers, J.,
[OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum [OSCURATO:PERSONA]/IPR- [OSCURATO:PERSONA] in Ehesachen 1 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IIa-VO)
, Sellier, Berlino, 2015, pag. da 345 a 348, in particolare pag. 346 e 347.
35
Il governo italiano precisa, nelle sue osservazioni scritte, che i tribunali ecclesiastici sono «appartenenti ad un ordinamento giuridico straniero».
36
V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
37
V. paragrafi 9 e 25 delle presenti conclusioni. V., parimenti, Gaudemet, J., op. cit., pag. 216. Tale autore sottolinea che, come «per l’applicazione in uno Stato delle sentenze pronunciate dai giudici di un altro Stato», «[r]ispettando al contempo l’organo giurisdizionale ecclesiastico “nel suo ordinamento”, la Repubblica italiana riconosce effetti alle sue sentenze solo se esse sono conformi ai requisiti dell’ordinamento italiano» (traduzione libera).
38
V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni. Sul nuovo regime scaturito dal concordato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2004, contemplato all’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter, il quale ha abbandonato il vecchio procedimento inteso ad accordare un
exequatur
alle decisioni ecclesiastiche, automaticamente e senza alcun controllo, e sulla sua sostituzione con un controllo più vicino al procedimento degli altri Stati ([OSCURATO:PERSONA] e Italia), nonché sulla constatazione che tale cambiamento sarebbe divenuto indispensabile alla luce della sentenza della Corte EDU del 20 luglio 2001, Pellegrini c. Italia (CE:ECHR:2001:0720JUD003088296), v. Ramos, R. M. M., op. cit., in particolare pag. 365. V. parimenti, su questo nuovo procedimento, Leborgne, F., op. cit., punto 2 (pag. 473) e, in relazione a tale sentenza della Corte EDU, punto 3 (pag. 476).
39
V. Gaudemet-Tallon, H., «La désunion du couple en droit international privé»,
Recueil des cours de l’Académie de droit international de [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Dordrecht, 1991, vol. 226, pag. da 185 a 198, in particolare punti 26 e 27 (pag. 196).
40
V., sull’applicazione di criteri analoghi da parte dei giudici spagnoli, [OSCURATO:PERSONA], M., «La homologación civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Efectos derivados de su reconocimiento»,
op. cit., pag. 1, e «Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas»,
op. cit., pag. 1.
41
V. articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del concordato lateranense. Il corsivo è mio. V., a tal riguardo, paragrafo 9 delle presenti conclusioni. V., sulla genesi di tali disposizioni scaturite dall’accordo del 18 febbraio 1984, che ha modificato il concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, introdotte dopo la sentenza della Corte costituzionale (Italia) n. 18, del 2 febbraio 1982, Gaudemet-Tallon, H., op. cit., punto 20 (pag. 192), e [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. V., anche, Leborgne, F., op. cit., punto 3 (pag. 475 e 476). Sulla questione del rispetto dei diritti della difesa in [OSCURATO:PERSONA], in Italia e a [OSCURATO:PERSONA], v. [OSCURATO:PERSONA], Y., «Articulo 99. Tratados con la [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], G.,
El nuevo marco europeo en materia matrimonial, responsabilidad parental y sustracción de menores: comentarios al Reglamento (UE) n
o
2019/1111
, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pag. da 777 a 782, in particolare pag. 781 e 782.
42
V. relazione Borrás, punti da 120 a 123, in particolare punto 120, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuto meno ai suoi obblighi internazionali se avesse accettato un testo che riconosceva competenza ai giudici civili.
43
V. relazione Borrás (punto 120, quinto paragrafo) e Leborgne, F., op. cit., punto 2 (pag. 474). A partire dal concordato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2004, di cui all’articolo 99 del regolamento Bruxelles II ter, i procedimenti sono analoghi. V. nota 38 delle presenti conclusioni.
44
Sul rinvio ad altre disposizioni espressamente previsto allo stesso articolo 63, v. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. V., a titolo di paragone, articolo 59, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Bruxelles II bis, relativo alla convenzione tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, firmata a Stoccolma il 6 febbraio 1931 [
Recueil des traités de la Société des Nations
, vol. 126, pag. 141, n. 2877 (1931-1932)], contemplata a tale articolo 59, paragrafo 2, lettera a).
45
V. articolo 40 del regolamento Bruxelles II e articolo 99 del regolamento Bruxelles II ter.
46
[OSCURATO:PERSONA], a partire dal concordato concluso tra tale Stato e la [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2004. In precedenza, la relativa competenza era esclusiva. V. relazione Borrás (punti 120 e 121) e Gaudemet-Tallon, H., «[OSCURATO:PERSONA] n
o
1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”»,
Journal du droit international (Clunet)
, LexisNexis, Parigi, 2001, n. 2, pag. da 381 a 445, in particolare punto 111 (pag. 425).
47
V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.
48
V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.
49
Firmata il 23 maggio 1969 [
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 1155, pag. 331, n. 18232 (1980)] ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980; in prosieguo: la «convenzione di Vienna». Il diritto internazionale dei trattati è stato codificato, sostanzialmente, in tale convenzione. Essa si applica, a termini del suo articolo 1, ai trattati conclusi tra Stati. V. sentenza del 25 febbraio 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 40).
50
Il corsivo è mio.
51
V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
52
V., in tal senso, articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della convenzione di Vienna.
53
V. sentenza del 25 febbraio 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91, punti 43 e 44). L’articolo 63, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II bis, è un’illustrazione interessante del principio dell’effetto relativo dei trattati. Infatti, il concordato concluso tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non produce direttamente effetti in [OSCURATO:PERSONA], in Italia e a [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, v. Gaudemet-Tallon, H., «[OSCURATO:PERSONA] n
o
1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 : “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”», op. cit., in particolare punto 112 (pag. 426). Tale autrice ha constatato che il regolamento Bruxelles II, nel quale era stata inserita, all’articolo 40, paragrafo 4, la stessa regola enunciata a tale articolo 63, paragrafo 4, ha «rispettato scrupolosamente gli imperativi al contempo di diritto internazionale pubblico e di ordine religioso, salvaguardando i meccanismi attuati dal concordato nonché le disposizioni di diritto interno adottate ai fini dell’applicazione dei [medesimi]» (traduzione libera). Tale principio è stato mantenuto anche all’articolo 99, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II ter, benché l’articolo 16 del concordato concluso tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2004 preveda, come in [OSCURATO:PERSONA], in Italia o a [OSCURATO:PERSONA], un procedimento identico di riconoscimento degli effetti delle sentenze ecclesiastiche.
54
V. sentenza del 23 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑537/11, EU:C:2014:19, punto 47).
55
V. sentenza del 23 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑537/11, EU:C:2014:19, punto 48 e giurisprudenza citata).
56
V. sentenza del 6 marzo 2025, Anikovi (C‑395/23, EU:C:2025:142, punti 42, da 44 a 47 e 49).
57
V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
58
V., parimenti, considerando 8 del regolamento Bruxelles II bis, il quale precisa che quest’ultimo non dovrebbe riguardare gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali.
59
Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), applicabile a partire dal 18 giugno 2011, in conformità al suo articolo 76, terzo comma.
60
Regolamento del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1), applicabile ai procedimenti avviati a partire dal 29 gennaio 2019, in conformità al suo articolo 69.
61
V. Borrás, A, «Introduction générale», in Corneloup, S.,
Droit européen du divorce
, op. cit., pag. da 1 a 25, in particolare punto 9 (pag. 11 e 12). V. Bonomi, A., «Remarques liminaires et détermination du champ d’application des règles et compétence en matière matrimoniale», in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F.,
Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international : commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter)
, op. cit., pag. da 82 a 106, in particolare pag. 92. Tale commentario, vertente sul regolamento Bruxelles II ter, vale parimenti per l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis da esso abrogato.
62
V. Gaudemet-Tallon, H., «La désunion du couple en droit international privé», op. cit., pag. 121, punti 96 e segg. [OSCURATO:PERSONA] tale autrice, «si rileva nel diritto internazionale privato una tendenza favorevole all’applicazione di una legge che ammette la putatività del matrimonio, il che consente, in qualche modo, di “salvare” il matrimonio per il passato» (traduzione libera). Ella espone, sulla base della giurisprudenza francese, le diverse opzioni della scelta di un criterio di collegamento oggettivo, piuttosto a favore degli effetti putativi del matrimonio annullato allorché almeno uno dei coniugi abbia creduto, in buona fede, che il matrimonio fosse valido. V., parimenti, Bonomi, A., op. cit., punto 23 (pag. 92).
63
V., in particolare, articolo intitolato «Nullità del matrimonio e assegno di divorzio – Ufficio nazionale per i problemi giuridici» al seguente indirizzo Internet: https://giuridico.chiesacattolica.it/nullita-del-matrimonio-e-determinazione-dellassegno-di-divorzio/, e Siciliano, V., «Le Sezioni Unite sugli effetti della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nel giudizio di divorzio»,
Cammino Diritto, Diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
, (online), n. 5, 2021, nonché [OSCURATO:PERSONA], A., op. cit.
64
V., in particolare, sentenza della Corte suprema di cassazione, Sezioni Unite, n. 9004, del 31 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA], A., op. cit., tale decisione si inserisce nella falsariga delle sentenze della Corte suprema di cassazione, Sezioni Unite, n. 16379, del 17 luglio 2014, e n. 18287, dell’11 luglio 2018, al fine di rafforzare l’effettività della vita comune coniugale e le reciproche responsabilità ad essa connesse.
65
V., in particolare, sentenza della Corte suprema di cassazione, n. 21331, del 18 settembre 2013.
66
V. [OSCURATO:PERSONA], M., «Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas», op. cit., pag. 4 e 5. Tale autrice commenta in particolare la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) n. 227/2001, del 5 marzo 2001, dichiarando che «gli effetti civili del divorzio non vengono modificati o alterati dalla successiva dichiarazione ecclesiastica della sua nullità», per il fatto che «il settore ecclesiastico e il settore civile (...) funzionano parallelamente, senza possibili interferenze idonee a comportare la perdita di efficacia della sentenza civile ottenuta in un’altra causa matrimoniale avviata dinanzi al giudice civile una volta che la sentenza ecclesiastica è stata dichiarata conforme al diritto dello Stato» (traduzione libera).
67
V., peraltro, per quanto riguarda i diritti ad un assegno di mantenimento a seguito della separazione durante il matrimonio, ai sensi dell’articolo 1361 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile), anche se, in Italia, l’annullamento del matrimonio religioso dovesse essere pronunciato da un giudice civile, dal momento che, nel diritto tedesco, una dichiarazione di nullità di un matrimonio pronunciata dalla Chiesa non incide sul diritto ad un assegno di mantenimento, Flindt, J. O., «[OSCURATO:PERSONA] des italienischen Delibationsverfahrens vor deutschem Trennungsunterhaltsverfahren»,
[OSCURATO:PERSONA] für Familienrecht
, C.H. Beck, Monaco di Baviera, n. 5, 2026, pag. 266. Tale autore reputa convincente la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda) 17 WF 14/25, del 30 luglio 2025, la quale riguarda le parti del procedimento principale, poiché tale giudice ha autorizzato il ricorso in cassazione.
68
V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
69
V. articolo 22 del regolamento Bruxelles II bis, concernente i «[m]otivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio». Esso prevede, alla sua lettera c), che una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non sia riconosciuta se è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto.