CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. e 1 ORDINANZA CC. 21/04/2022 sul ricorso R.G. 11470-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA] 25 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 9 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTE d'APPELLO di CATANIA, depositata in data 1/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con domanda di arbitrato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare che alcune opere commissionate e pagate ad [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, non erano state eseguite, sebbene previste nel computo metrico allegato al contratto di appalto del 29.5.2002, mentre altre opere non erano state eseguite a regola d'arte; viceversa le opere extracapitolato, che l'impresa si era impegnata al realizzo con successivo accordo del 19.2.2005, erano state eseguite da altra impresa, alla quale il Colnaghi aveva pagato C 5.500,00. Con lodo arbitrale del 3.2.2014, l'Arbitro unico, ing. [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto le domande del Colnaghi nei confronti del Camardo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del medesimo, lo aveva condannato a pagare al convenuto, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa, la somma di C 1.836,00, oltre interessi legali dal 24.2.2010 al saldo. Avverso il suddetto lodo arbitrale proponeva impugnazione il Colnaghi ai sensi dell'art. 829 n. 12 c.p.c., che lamentava l'omessa pronuncia dell'arbitro in relazione alla mancata esecuzione di alcune delle opere commissionate e di quelle extracontratto. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva invece il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza n. 412/2017, depositata in data 1.2.2017, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'impugnazione condannando il Colnaghi al pagamento delle spese di lite. In particolare, la motivazione posta a base del lodo evidenziava che l'Arbitro unico avesse preso in esame tutte le domande del Colnaghi, ma che tuttavia le aveva respinte, ritenendo che i lavori di rifacimento del tetto fossero stati eseguiti a regola d'arte e che l'opera, nel suo complesso, fosse stata accettata dal committente senza riserve. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in base a due motivi. Resiste il controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], con atto di costituzione in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente non può essere accolta l'istanza, formulata dal difensore del ricorrente, di interruzione del processo a seguito della morte della controparte [nella specie in data 4 gennaio 2021], dal momento che l'evento segnalato è intervenuto nel corso del giudizio di legittimità a contraddittorio già instaurato (Cass. n. 1757 del 2016; cfr. Cass. n. 246:35 del 2015). Costituisce infatti principio consolidato secondo cui che «al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo» (Cass. n. 37825 del 2021; Cass. n. 24845 del 2018; conf. Cass. n. 8037 del 2021; Cass. n. 8377 del 1992). 2. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.)», deducendo che l'Arbitro aveva erroneamente individuato l'oggetto delle richieste nella sola esistenza di vizi, omettendo di attribuire rilievo alle ulteriori doglianze, costituite dall'omessa realizzazione di parte dei lavori appaltati e dalla corresponsione di un prezzo superiore a quello pattuito. Così facendo la Corte territoriale, nel richiamare le conclusioni contenute nel lodo impugnato, aveva reiterato l'errore in cui era incorso l'Arbitro, mancando così di attribuire il dovuto rilievo a una circostanza che, ove doverosamente valutata, avrebbe portato a un differente esito del giudizio. 2.1. - Il motivo è infondato. 2.2. - In disparte dal rilievo che nel caso non si potrebbe configurare alcun vizio di motivazione, ma, in via di ipotesi, vizio processuale, ex art. 112 c.p.c. (ed infatti, come affermato, tra le ultime, nelle pronunce 10525/2022 e 5795/17, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio), si deve rilevare che la Corte di merito ha considerato il vizio del lodo impugnato ex art. 829, n. 12 c.p.c. [che ne prevede la nullità "se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato"], ed ha concluso nel senso della correttezza della pronuncia dell'Arbitro in relazione alla mancata esecuzione di alcune delle opere commissionate e di quelle extra contratto. In particolare, la Corte ha osservato che l'Arbitro, dopo avere escluso i vizi nei lavori di rifacimento del tetto, aveva rilevato che, "a conferma del fatto che i lavori erano conclusi, accettai dal committente e se ne riconosceva la bontà dell'operato da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], nel documento stipulato il 19/2/2005 e sottoscritto dal signor Colnaghi e dal signor Camardo, questi ultimi quantificavano e si accordavano sul valore complessivo delle opere, anche extra capitolato, e dichiaravano la conclusione dei lavori senza riserve" (sentenza impugnata pag.3). 2.3. - L'Arbitro, dunque, aveva preso in esame tutte le domande svolte dal ricorrente, respingendole in ragione del fatto che i lavori di rifacimento del tetto erano stati eseguiti a regola d'arte e che l'opera nel suo complesso era stata già accettata dal committente senza riserve; e la Corte di merito, sulla base di tali accertamenti, ha coerentemente respinto il motivo di impugnazione. 3. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione dell'art. 1665, comma 3 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.». Secondo il ricorrente la Corte d'Appello aveva attribuito rilievo alla presunta accettazione implicita dell'opera, disattendendo l'uniforme orientamento della Suprema Corte secondo il quale è necessario distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell'opera, la quale esige che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa (Cass. n. 22879 del 2015). Nella fattispecie, alla luce della comprovata necessità di far realizzare ad altro appaltatore parte consistente dei lavori affidati al resistente, sarebbe scorretto attribuire alla mera consegna delle opere la valenza di implicita accettazione da parte della committenza, anche in considerazione del carattere occulto dei vizi lamentati, che si erano palesati, in tutta la loro gravità, solo tempo dopo la cessazione dei lavori. Come evidenziato nella memoria autorizzata avanti l'arbitro, la questione era stata portata all'attenzione della ditta appaltatrice con tempestiva denuncia del 23.12.2008 (60 giorni dall'effettiva conoscenza dei vizi). 3.1. - Il motivo è inammissibile. 3.2. - Il vizio di violazione di legge adombrato nel motivo non è stato oggetto dell'impugnazione del lodo avanti alla Corte del merito, e come tale deve ritenersi inammissibile davanti a questa Corte di legittimità. Come noto, infatti, il giudizio di impugnazione del lodo per nullità ex art. 829 c.p.c. costituisce un'impugnazione rigorosamente limitata e vincolata, nell'effetto devolutivo, ai vizi fatti valere, ed il giudizio di legittimità avente ad oggetto la pronuncia della Corte d'appello sull'impugnazione del lodo è a sua volta circoscritto all'ambito di quanto devoluto alla Corte d'appello. 4. - Conclusivamente, il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, essendosi il controricorrente limitato alla costituzione in giudizio. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 115/2. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del co. 1 -bis dell'art. 13, se dovuto. Deciso nella camera di consiglio della seconda sezione