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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18150/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di truffa ascritti loro e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 s. quanto ai motivi dell'Immesi e pag. 3 quanto ai motivi del Grisafi); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso del Grisafi che contesta la correttezza della statuizione in punto di concessione di una provvisionale non è consentito in sede di legittimità (si veda, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02, per la quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso del Grisafi che invoca la prescrizione del reato intervenuta prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata, ma dopo la deliberazione del dispositivo, è manifestamente infondato, poiché, ai fini de quibus, si ha riguardo alla data di deposito del dispositivo; considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez.

U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA] ,- ._n)1j3 3-1 y , DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di truffa ascritti loro e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 s. quanto ai motivi dell'Immesi e pag. 3 quanto ai motivi del Grisafi); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso del Grisafi che contesta la correttezza della statuizione in punto di concessione di una provvisionale non è consentito in sede di legittimità (si veda, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02, per la quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso del Grisafi che invoca la prescrizione del reato intervenuta prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata, ma dopo la deliberazione del dispositivo, è manifestamente infondato, poiché, ai fini de quibus, si ha riguardo alla data di deposito del dispositivo; considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA] ,- ._n)1j3 3-1 y , DE
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