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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12667/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen., commesso il 14 settembre 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sollevando questioni sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

3. Il motivo non è manifestamente infondato, considerato che le dichiarazioni poste alla base dalle affermazione di responsabilità non provengono da un testimone ma da una persona imputata di reato connesso e pertanto richiedono l'applicazione della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di sospensioni, il termine massimo di prescrizione del reato è maturato in data 12 marzo 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen., commesso il 14 settembre 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sollevando questioni sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 3. Il motivo non è manifestamente infondato, considerato che le dichiarazioni poste alla base dalle affermazione di responsabilità non provengono da un testimone ma da una persona imputata di reato connesso e pertanto richiedono l'applicazione della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di sospensioni, il termine massimo di prescrizione del reato è maturato in data 12 marzo 2022. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 12667/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris