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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12625/2026

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ione Campestri n. 11, in proprio e nella qualità di titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, consede legale presso il predetto indirizzo di residenza, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena, elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo PEC di quest’[OSCURATO:EMAIL].-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma-controricorrente-Numero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 742/05/2019 del 25.05.2019, pubblicata in data 07.05.2019,mai notificataUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individualecorrente in Vicchio (FI) sotto la denominazione “[OSCURATO:PERSONA] PodereManganelli”, ha impugnato con separati ricorsi dinanzi alla CTP Firenzel’ingiunzione fiscale n. 16666 per la TARSU relativa all’anno 2011, nellamisura di € 595,20, in dipendenza dell’avviso di accertamento n. 260 del12 marzo 2015 da parte del Comune di Vicchio (FI), e l’ingiunzione fiscalen. 17043 per la TARSU relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ela TARES relativa all’anno 2013, nella misura di € 10.340,64, in dipendenzadegli avvisi di accertamento nn. 177 del 31 luglio 2014 e 207 del 12 agosto2015 da parte del Comune di Vicchio (FI).2.

La CTP di Firenze, a seguito di sospensione dell’efficacia dei dueprovvedimenti e della riunione dei due ricorsi, li accoglieva, rilevando chele ingiunzioni impugnate risultavano «emesse da soggetto privo di potere ecomunque non riferibili al Comune di Vicchio ed al funzionario incaricatodella riscossione delle imposte evase», dovendosi ritenere «del tutto nulle».3.

Avverso la sentenza della CTP veniva proposto appello dal [OSCURATO:PERSONA], che veniva accolto con valutazione della fondatezza delle preteseimpositive, così motivando: «L'atto notificato alla parte contribuente èchiaramente un atto di precetto formulato a seguito di un accertamento giànotificato e del tutto priva di fondamento appare la contestazione formulatasulla presunta illegittimità dell'ingiunzione perché sarebbe stata emessa inNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026violazione dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in quanto erroneamente asserisceparte ricorrente il Comune non avrebbe potuto affidarne tramite incaricoprofessionale all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la riscossione.

In effetti ilComune non ha affidato al legale la riscossione della tassa rifiuti, ma hamantenuto tale iniziativa e potere in capo a se stesso, conferendo al legaleil mero incarico di assistenza tecnica.

L'ingiunzione fiscale contestata è unresponsabile preposto in base alla determina n. 113 del 18/03/2016 ed inforza della quale delega l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ad agire in qualità dimandatario in nome, per conto e nell'interesse del Comune che conservapienamente la titolarità della riscossione nell'ambito dell'azione intrapresa4.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione lacontribuente, articolato in tre motivi.5.

Il Comune di Vicchio resisteva con controricorso.6.

In data 16.02.2026, l’ente impositore depositava memoria,insistendo per il rigetto del ricorso, allegando una pronuncia in sensoconforme in fattispecie analoga.7.

In data 13.03.2026, la contribuente depositava memoria, ribadendoi motivi di cui al ricorso.8.

Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dirinvio dall’originaria udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è articolato in tre motivi.2.

Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione degli artt.132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c..Numero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/20262.1.

In particolare, la ricorrente sostiene che la motivazione dellasentenza sia «meramente apparente» quanto all’«impossibilità» – invocatadalla medesima nel giudizio di primo grado e fulcro della ratio decidendidella sentenza della CTP – «da parte della pubblica amministrazione, didelegare a terzi soggetti il potere di emettere atti amministrativi del tuttoestranei all’attività giurisdizionale: cosa che si è invece verificata nellafattispecie in cui un procuratore legale (quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA])risulta aver emesso e sottoscritto un’ingiunzione fiscale […] sulla basesoltanto di una procura speciale alle liti».

La contribuente, infatti, neglioriginari motivi di ricorso, aveva osservato: «L’ingiunzione fiscale puòessere emessa soltanto nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n.267/2000 (in particolare degli artt. 50 e 107) secondo cui solo i dirigentipossono adottare tutti gli atti di ordinaria gestione dell’ente.

Nellafattispecie, l’atto impugnato non è stato emesso, a norma di legge, da undirigente comunale bensì soltanto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] peraltrosulla base di una mera procura alle liti ex art. 83 c.p.c. conferita dalfunzionario responsabile del “servizio gestione sviluppo risorse – u.r.p. eservizi demografici” [OSCURATO:PERSONA]: a prescindere dalla legittimità (o meno)circa i poteri di rilascio del mandato allegato all’atto impugnato (che siriferisce soltanto alla rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale), nonappare rientrare tra i poteri di un sindaco e/o di un funzionario comunalequello di delegare ad un avvocato l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione exart. 3 del R.D. n. 639/1910 la quale, pur conglobando in sé la funzione tipicaanche del precetto, è (e deve permanere) un atto amministrativo dicompetenza dei dirigenti.

L’ingiunzione impugnata è completamentecarente della sottoscrizione del funzionario del Comune e non vi è alcunindice di riferibilità di tale atto all’ente impositore non risultando, a tal fine,sufficiente il solo mandato alle liti da parte del predetto funzionario: alcontrario, sia la sottoscrizione dell’avvocato sia l’intera veste grafica delNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026provvedimento depongono a favore della non riconducibilità dell’attoall’ente locale (in proposito sembrano degni di nota anche l’intestazionedell’atto soltanto allo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché il luogo diemissione rappresentato addirittura da un Comune posto in una regionedifferente – [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sede dell’asserito enteimpositore).

Un contesto del genere appare del tutto avulso da ogni ipotesidi riconducibilità dell’atto alla pubblica amministrazione pur in assenza dellafirma dell’unico soggetto istituzionalmente preposto: né è da ritenere che iprofili d’illegittimità sopra evidenziati possano essere colmati con la procuraalle liti che concerne solo l’assistenza legale nella fase giudiziale.

Pare quindipalese che l’ingiunzione fiscale sia stata emessa in totale carenza di potereda un soggetto estraneo alla competente amministrazione, in mancanza diun regolare procedimento di affidamento e completamente avulso dallecategorie espressamente previste dal predetto art. 52 del D. Lgs. n.446/1997: pertanto è da ritenere che l’atto impugnato si configuriinesistente e/o radicalmente invalido con conseguente inesigibilità di ognipretesa».2.2.

Secondo la ricorrente, a fronte di tali specifiche contestazioni,la motivazione della sentenza impugnata, ancorché graficamente presente,deve ritenersi apodittica e lacunosa, al punto da non consentire dicomprendere il percorso logico attraverso il quale il giudice sia giunto alleconclusioni di rigetto del ricorso.2.3.

Il motivo è infondato.2.4.

La motivazione, per quanto breve, è precisa e chiaranell’illustrazione della ratio decidendi e del percorso argomentativo seguitoper giungere alla conclusione della riforma della sentenza di prime cure.2.5.

Spiega, infatti, il giudice di appello che gli atti sottoscritti daldifensore incaricato dall’ente impositore devono considerarsi «precetti»,intimazioni di pagamento, rispetto ad atti impositivi già intervenuti edNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026emessi regolarmente dal Comune, inferendo correttamente e logicamente,dunque, la legittimità delle ingiunzioni nell’ambito di mandato affidato aprofessionista nominato dal creditore e certamente proveniente dall’enteimpositore.

È lo stesso ricorso che, a pag. 15, riporta il contenuto degli attidi intimazione, denominati entrambi «Ingiunzione fiscale», che chiaramenteriportano, in coerenza con le conclusioni del giudice di appello, laprovenienza degli stessi da parte del Comune di Vicchio, indicando ilfunzionario responsabile; citano i pregressi avvisi di accertamento dei qualil’ente sollecita il pagamento al contribuente, con relativi importi e date dinotifica; recano espressa menzione del significato giuridico dell’atto (con leespressioni «intima, ingiunge e fa precetto», per poi prospettare l’avviodell’esecuzione forzata in caso di inottemperanza); indicano il responsabiledel procedimento e i presupposti di impugnazione.

Gli atti, redatti su cartaintestata del professionista incaricato, si palesano come di provenienzadell’ente impositore, il quale, nella procura speciale in calce conferita alprofessionista, al di là delle formule generiche di stile in essa trasfuse, nonsolo ha espresso piena adesione al contenuto delle intimazioni, ma ha anchereso palese che le stesse costituiscono espressione della volontà dell’entemedesimo, cui il legale ha dato mera esecuzione in adempimento delproprio incarico.2.6.

La sentenza impugnata bene ed esaustivamente, per quantoin maniera concisa, illustra tali passaggi logici, non discostandosi ecorrettamente interpretando il contenuto delle ingiunzioni, senza travisarlo.2.7.

Deve rilevarsi, peraltro, che, per il principio della tassativitàdelle nullità, solo l’avviso di accertamento è affetto dalla patologia più gravenel caso di mancanza di sottoscrizione, mentre ne risultano in ogni casoindenni atti diversi, come, nel caso di specie, l’ingiunzione di pagamento(Cass. n. 20796/2025).Numero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/20262.8.

Deve osservarsi, peraltro, che è la stessa ricorrente che, nelcorpo del ricorso, nell’illustrare le premesse in fatto della controversia,menziona gli avvisi di accertamento sottesi alle ingiunzioni di pagamentoche sostiene essere nulle o inesistenti (avvisi di accertamento nn. 177 del31 luglio 2014 e 207 del 12 agosto 2015).

È dunque ben chiaro allaricorrente che le ingiunzioni non sono che atti ricognitivi e intimazioni dipagamento di provvedimenti dell’autorità titolare del potere impositivo, allaquale andavano inequivocamente riferite.3.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione efalsa applicazione degli artt. 52 e 53 del d.lgs. 446/1997, 50 e 107 del d.lgs.267/2000, 2 ss. r.d. n. 639/1910, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., dolendosi dell’illegittimità dell’adozione di atti dell’entecomunale che lo impegnino verso l’esterno da parte di soggetto diverso dalcompetente dirigente (nel caso di specie, il professionista incaricato dellaredazione delle ingiunzioni).3.1.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.3.2.

Oltre a richiamare le motivazioni relative all’infondatezza delprimo motivo di ricorso, si osserva che, poiché il terzo comma dell'art. 83c.p.c. ricomprende anche il precetto fra gli atti sui quali può essere apposta,in calce o a margine, la procura speciale, senza distinguere fra attiprovenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato e quelli provenientidalla controparte, è valida per il giudizio di opposizione all'esecuzione laprocura conferita dal debitore opponente al proprio difensore sulla copiadell'ingiunzione fiscale notificatagli, dal momento che tale atto cumula in séle caratteristiche di titolo esecutivo e di precetto (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio1982, n. 562).3.3.

Il principio è riferibile anche al giudizio tributario, nel sensoche la procura conferita dall’ente impositore al proprio difensore può essereapposta in calce all’ingiunzione stessa, che assume anche valore di precettoNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026ai fini della riscossione coattiva e rimane atto proveniente dall’enteimpositore.

Pertanto, la procura si estende alla rappresentanza processualedell’ente impositore nel giudizio di impugnazione dell’ingiunzione stessa.Per il resto, vale quanto già osservato circa la certa provenienzadell’ingiunzione dal funzionario dell’ [OSCURATO:PERSONA] del Comune su delegainterna citata, risultandone del tutto pacifica la riferibilità all’ente creditoreex art. 2 r.d. n. 639/1910 cit..4.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., in relazione al motivo di appello per violazione dell’art. 1,comma 163, della legge n. 296/2006.

In particolare, si duole della mancatapronuncia del giudice di appello in ordine alla «dedotta carente definitivitàdei prodromici avvisi di accertamento» - carente definitività determinatadalla presentazione di ricorso presso CTP anche in ordine a questi ultimi –quale presupposto per la «valida emissione» delle ingiunzioni.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, «perintegrare il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di punto decisivonon è sufficiente il semplice difetto di statuizione o motivazione del giudicesu una richiesta delle parti, se il rigetto della richiesta sia implicito nellacostruzione logico-giuridica della sentenza, essendo soddisfatto l’obbligomotivazionale anche attraverso una motivazione implicita, allorché leragioni giustificatrici di una pronuncia siano chiaramente e inequivocamentedesumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno dellastatuizione di merito impugnata (ex multis, Cass., sezione lavoro, n.26606/2025).4.3.

Pur non avendo graficamente dedicato un apposito paragrafoa tale motivo di appello, la CTR ha evidenziato che «il Comune ha dovutoporre in riscossione coattiva quanto non pagato ed indicato nell'accertamentoNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026poiché gli avvisi, impugnati presso la [OSCURATO:PERSONA] eranoprivi di un provvedimento di sospensione giudiziale dell'esecuzione senza chela contribuente avesse ottemperato alloro pagamento».

Il giudice di appello,dunque, non ha ignorato l’allegazione della contribuente circa l’avvenutaimpugnazione degli avvisi di pagamento, implicitamente, così,pronunciandosi sul motivo di ricorso e correttamente rilevando chel’ingiunzione di pagamento presuppone non la definitività dell’avviso, bensìil mancato pagamento del credito fiscale nel termine di 60 giorni, in assenzadi provvedimento sospensivo.4.4.

A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.4.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poichéil ricorso viene rigettato.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione Campestri n. 11, in proprio e nella qualità di titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, consede legale presso il predetto indirizzo di residenza, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena, elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo PEC di quest’[OSCURATO:EMAIL].-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma-controricorrente-Numero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 742/05/2019 del 25.05.2019, pubblicata in data 07.05.2019,mai notificataUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individualecorrente in Vicchio (FI) sotto la denominazione “[OSCURATO:PERSONA] PodereManganelli”, ha impugnato con separati ricorsi dinanzi alla CTP Firenzel’ingiunzione fiscale n. 16666 per la TARSU relativa all’anno 2011, nellamisura di € 595,20, in dipendenza dell’avviso di accertamento n. 260 del12 marzo 2015 da parte del Comune di Vicchio (FI), e l’ingiunzione fiscalen. 17043 per la TARSU relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ela TARES relativa all’anno 2013, nella misura di € 10.340,64, in dipendenzadegli avvisi di accertamento nn. 177 del 31 luglio 2014 e 207 del 12 agosto2015 da parte del Comune di Vicchio (FI).2. La CTP di Firenze, a seguito di sospensione dell’efficacia dei dueprovvedimenti e della riunione dei due ricorsi, li accoglieva, rilevando chele ingiunzioni impugnate risultavano «emesse da soggetto privo di potere ecomunque non riferibili al Comune di Vicchio ed al funzionario incaricatodella riscossione delle imposte evase», dovendosi ritenere «del tutto nulle».3. Avverso la sentenza della CTP veniva proposto appello dal [OSCURATO:PERSONA], che veniva accolto con valutazione della fondatezza delle preteseimpositive, così motivando: «L'atto notificato alla parte contribuente èchiaramente un atto di precetto formulato a seguito di un accertamento giànotificato e del tutto priva di fondamento appare la contestazione formulatasulla presunta illegittimità dell'ingiunzione perché sarebbe stata emessa inNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026violazione dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in quanto erroneamente asserisceparte ricorrente il Comune non avrebbe potuto affidarne tramite incaricoprofessionale all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la riscossione. In effetti ilComune non ha affidato al legale la riscossione della tassa rifiuti, ma hamantenuto tale iniziativa e potere in capo a se stesso, conferendo al legaleil mero incarico di assistenza tecnica. L'ingiunzione fiscale contestata è unresponsabile preposto in base alla determina n. 113 del 18/03/2016 ed inforza della quale delega l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ad agire in qualità dimandatario in nome, per conto e nell'interesse del Comune che conservapienamente la titolarità della riscossione nell'ambito dell'azione intrapresa4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione lacontribuente, articolato in tre motivi.5. Il Comune di Vicchio resisteva con controricorso.6. In data 16.02.2026, l’ente impositore depositava memoria,insistendo per il rigetto del ricorso, allegando una pronuncia in sensoconforme in fattispecie analoga.7. In data 13.03.2026, la contribuente depositava memoria, ribadendoi motivi di cui al ricorso.8. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dirinvio dall’originaria udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in tre motivi.2. Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione degli artt.132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c..Numero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/20262.1. In particolare, la ricorrente sostiene che la motivazione dellasentenza sia «meramente apparente» quanto all’«impossibilità» – invocatadalla medesima nel giudizio di primo grado e fulcro della ratio decidendidella sentenza della CTP – «da parte della pubblica amministrazione, didelegare a terzi soggetti il potere di emettere atti amministrativi del tuttoestranei all’attività giurisdizionale: cosa che si è invece verificata nellafattispecie in cui un procuratore legale (quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA])risulta aver emesso e sottoscritto un’ingiunzione fiscale […] sulla basesoltanto di una procura speciale alle liti». La contribuente, infatti, neglioriginari motivi di ricorso, aveva osservato: «L’ingiunzione fiscale puòessere emessa soltanto nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n.267/2000 (in particolare degli artt. 50 e 107) secondo cui solo i dirigentipossono adottare tutti gli atti di ordinaria gestione dell’ente. Nellafattispecie, l’atto impugnato non è stato emesso, a norma di legge, da undirigente comunale bensì soltanto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] peraltrosulla base di una mera procura alle liti ex art. 83 c.p.c. conferita dalfunzionario responsabile del “servizio gestione sviluppo risorse – u.r.p. eservizi demografici” [OSCURATO:PERSONA]: a prescindere dalla legittimità (o meno)circa i poteri di rilascio del mandato allegato all’atto impugnato (che siriferisce soltanto alla rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale), nonappare rientrare tra i poteri di un sindaco e/o di un funzionario comunalequello di delegare ad un avvocato l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione exart. 3 del R.D. n. 639/1910 la quale, pur conglobando in sé la funzione tipicaanche del precetto, è (e deve permanere) un atto amministrativo dicompetenza dei dirigenti. L’ingiunzione impugnata è completamentecarente della sottoscrizione del funzionario del Comune e non vi è alcunindice di riferibilità di tale atto all’ente impositore non risultando, a tal fine,sufficiente il solo mandato alle liti da parte del predetto funzionario: alcontrario, sia la sottoscrizione dell’avvocato sia l’intera veste grafica delNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026provvedimento depongono a favore della non riconducibilità dell’attoall’ente locale (in proposito sembrano degni di nota anche l’intestazionedell’atto soltanto allo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché il luogo diemissione rappresentato addirittura da un Comune posto in una regionedifferente – [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sede dell’asserito enteimpositore). Un contesto del genere appare del tutto avulso da ogni ipotesidi riconducibilità dell’atto alla pubblica amministrazione pur in assenza dellafirma dell’unico soggetto istituzionalmente preposto: né è da ritenere che iprofili d’illegittimità sopra evidenziati possano essere colmati con la procuraalle liti che concerne solo l’assistenza legale nella fase giudiziale. Pare quindipalese che l’ingiunzione fiscale sia stata emessa in totale carenza di potereda un soggetto estraneo alla competente amministrazione, in mancanza diun regolare procedimento di affidamento e completamente avulso dallecategorie espressamente previste dal predetto art. 52 del D. Lgs. n.446/1997: pertanto è da ritenere che l’atto impugnato si configuriinesistente e/o radicalmente invalido con conseguente inesigibilità di ognipretesa».2.2. Secondo la ricorrente, a fronte di tali specifiche contestazioni,la motivazione della sentenza impugnata, ancorché graficamente presente,deve ritenersi apodittica e lacunosa, al punto da non consentire dicomprendere il percorso logico attraverso il quale il giudice sia giunto alleconclusioni di rigetto del ricorso.2.3. Il motivo è infondato.2.4. La motivazione, per quanto breve, è precisa e chiaranell’illustrazione della ratio decidendi e del percorso argomentativo seguitoper giungere alla conclusione della riforma della sentenza di prime cure.2.5. Spiega, infatti, il giudice di appello che gli atti sottoscritti daldifensore incaricato dall’ente impositore devono considerarsi «precetti»,intimazioni di pagamento, rispetto ad atti impositivi già intervenuti edNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026emessi regolarmente dal Comune, inferendo correttamente e logicamente,dunque, la legittimità delle ingiunzioni nell’ambito di mandato affidato aprofessionista nominato dal creditore e certamente proveniente dall’enteimpositore. È lo stesso ricorso che, a pag. 15, riporta il contenuto degli attidi intimazione, denominati entrambi «Ingiunzione fiscale», che chiaramenteriportano, in coerenza con le conclusioni del giudice di appello, laprovenienza degli stessi da parte del Comune di Vicchio, indicando ilfunzionario responsabile; citano i pregressi avvisi di accertamento dei qualil’ente sollecita il pagamento al contribuente, con relativi importi e date dinotifica; recano espressa menzione del significato giuridico dell’atto (con leespressioni «intima, ingiunge e fa precetto», per poi prospettare l’avviodell’esecuzione forzata in caso di inottemperanza); indicano il responsabiledel procedimento e i presupposti di impugnazione. Gli atti, redatti su cartaintestata del professionista incaricato, si palesano come di provenienzadell’ente impositore, il quale, nella procura speciale in calce conferita alprofessionista, al di là delle formule generiche di stile in essa trasfuse, nonsolo ha espresso piena adesione al contenuto delle intimazioni, ma ha anchereso palese che le stesse costituiscono espressione della volontà dell’entemedesimo, cui il legale ha dato mera esecuzione in adempimento delproprio incarico.2.6. La sentenza impugnata bene ed esaustivamente, per quantoin maniera concisa, illustra tali passaggi logici, non discostandosi ecorrettamente interpretando il contenuto delle ingiunzioni, senza travisarlo.2.7. Deve rilevarsi, peraltro, che, per il principio della tassativitàdelle nullità, solo l’avviso di accertamento è affetto dalla patologia più gravenel caso di mancanza di sottoscrizione, mentre ne risultano in ogni casoindenni atti diversi, come, nel caso di specie, l’ingiunzione di pagamento(Cass. n. 20796/2025).Numero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/20262.8. Deve osservarsi, peraltro, che è la stessa ricorrente che, nelcorpo del ricorso, nell’illustrare le premesse in fatto della controversia,menziona gli avvisi di accertamento sottesi alle ingiunzioni di pagamentoche sostiene essere nulle o inesistenti (avvisi di accertamento nn. 177 del31 luglio 2014 e 207 del 12 agosto 2015). È dunque ben chiaro allaricorrente che le ingiunzioni non sono che atti ricognitivi e intimazioni dipagamento di provvedimenti dell’autorità titolare del potere impositivo, allaquale andavano inequivocamente riferite.3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione efalsa applicazione degli artt. 52 e 53 del d.lgs. 446/1997, 50 e 107 del d.lgs.267/2000, 2 ss. r.d. n. 639/1910, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., dolendosi dell’illegittimità dell’adozione di atti dell’entecomunale che lo impegnino verso l’esterno da parte di soggetto diverso dalcompetente dirigente (nel caso di specie, il professionista incaricato dellaredazione delle ingiunzioni).3.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.3.2. Oltre a richiamare le motivazioni relative all’infondatezza delprimo motivo di ricorso, si osserva che, poiché il terzo comma dell'art. 83c.p.c. ricomprende anche il precetto fra gli atti sui quali può essere apposta,in calce o a margine, la procura speciale, senza distinguere fra attiprovenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato e quelli provenientidalla controparte, è valida per il giudizio di opposizione all'esecuzione laprocura conferita dal debitore opponente al proprio difensore sulla copiadell'ingiunzione fiscale notificatagli, dal momento che tale atto cumula in séle caratteristiche di titolo esecutivo e di precetto (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio1982, n. 562).3.3. Il principio è riferibile anche al giudizio tributario, nel sensoche la procura conferita dall’ente impositore al proprio difensore può essereapposta in calce all’ingiunzione stessa, che assume anche valore di precettoNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026ai fini della riscossione coattiva e rimane atto proveniente dall’enteimpositore. Pertanto, la procura si estende alla rappresentanza processualedell’ente impositore nel giudizio di impugnazione dell’ingiunzione stessa.Per il resto, vale quanto già osservato circa la certa provenienzadell’ingiunzione dal funzionario dell’ [OSCURATO:PERSONA] del Comune su delegainterna citata, risultandone del tutto pacifica la riferibilità all’ente creditoreex art. 2 r.d. n. 639/1910 cit..4. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., in relazione al motivo di appello per violazione dell’art. 1,comma 163, della legge n. 296/2006. In particolare, si duole della mancatapronuncia del giudice di appello in ordine alla «dedotta carente definitivitàdei prodromici avvisi di accertamento» - carente definitività determinatadalla presentazione di ricorso presso CTP anche in ordine a questi ultimi –quale presupposto per la «valida emissione» delle ingiunzioni.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, «perintegrare il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di punto decisivonon è sufficiente il semplice difetto di statuizione o motivazione del giudicesu una richiesta delle parti, se il rigetto della richiesta sia implicito nellacostruzione logico-giuridica della sentenza, essendo soddisfatto l’obbligomotivazionale anche attraverso una motivazione implicita, allorché leragioni giustificatrici di una pronuncia siano chiaramente e inequivocamentedesumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno dellastatuizione di merito impugnata (ex multis, Cass., sezione lavoro, n.26606/2025).4.3. Pur non avendo graficamente dedicato un apposito paragrafoa tale motivo di appello, la CTR ha evidenziato che «il Comune ha dovutoporre in riscossione coattiva quanto non pagato ed indicato nell'accertamentoNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026poiché gli avvisi, impugnati presso la [OSCURATO:PERSONA] eranoprivi di un provvedimento di sospensione giudiziale dell'esecuzione senza chela contribuente avesse ottemperato alloro pagamento». Il giudice di appello,dunque, non ha ignorato l’allegazione della contribuente circa l’avvenutaimpugnazione degli avvisi di pagamento, implicitamente, così,pronunciandosi sul motivo di ricorso e correttamente rilevando chel’ingiunzione di pagamento presuppone non la definitività dell’avviso, bensìil mancato pagamento del credito fiscale nel termine di 60 giorni, in assenzadi provvedimento sospensivo.4.4. A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.4.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poichéil ricorso viene rigettato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaNumero registro generale 1114/2020Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 12625/2026Data pubblicazione 05/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris