CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 31137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] RUBINO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18184 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18184del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M30 A662E) rappresentato e difesoda sé stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e dall’avvocatoLaura Totino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H51 H501C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Livia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65T49 H501M) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 267/2022, pubblicatain data 11 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Secondo quanto è dato comprendere dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento intimatogli da [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione è stata dichiarata improcedibile dal Tribunale di Roma. Ricorre il Lorusso, sulla base di undicimotivi. Ric. n. 18184/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1Esso, in primo luogo, non rispetta il req uisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibi lità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia edel fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 - 01 ). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reci- proche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese Ric. n. 18184/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto,non presenta tale contenuto minimo. Il ricorrente, nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto, non richiama adeguatamente il contenuto della propria opposizione, con l’indicazione delle specifiche ragioni poste a base della stessa. Si limita, in proposito, ad affermare di aver proposto opposi- zione «eccependo la nullità ed illegittimità dell’atto di precetto sotto più profili: indeterminatezza delle somme precettate (nn. 1), 3), 4), 5)), omessa indicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] com- petente (n. 2), violazione artt. 49 e 22 codice deontologico fo- rense(nn. 8 e 10), omessa preventiva comunicazione e notifica del titolo esecutivo e del precetto (n. 9), violazione dell’art. 479 c.p.c. (n. 10), avvenuto pagamento per compensazione con al- tri crediti vantati» e di aver spiegato «altresì, domanda di risar- cimento danni per lite temeraria e per abuso del processo insi- stendo per la sospensione della esecuzione con favore delle spese di lite». Ma, in primo luogo, dalla sentenza impugnata emerge che i mo- tivi di opposizione erano in realtà ventuno (di cui il secondo e quelli dal settimo all’ultimo qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) e non soloquelli richiamati nel ricorso; inoltre, neanche per i motivi di opposi- zione il cui oggetto risulta in qualche modo richiamato nel ri- corso, sono indicate, anche solo sommariamente, le effettive ragioni in fatto e in diritto poste a base degli stessi. Ric. n. 18184/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Tali lacune espositive non possono ritenersi colmate neanche sulla base dell’esame dalla successiva esposizione contenuta nello sviluppo dei singoli motivi del ricorso. È poi evidente che, in mancanza delle predette indicazioni, non è possibile per la Corte valutare adeguatamente il merito delle singole censure proposte avverso il provvedimento impugnato, il che esime, di conseguenza, anche dalla illustrazione di quelle. 1.2Il ricorso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta nean- che il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e dei do- cumenti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno gli stessi sonoadeguatamente localizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò altresì violati i principi della consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cas- sazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nelricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del Ric. n. 18184/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 2.A solo scopo di completezza espositiva, si osserva ulterior- mente che , per quanto è dato comprendere dalla lacunosa esposizione di cui al ricorso: - il primo motivo del ricorso (rubricato come « Violazione di legge: art. 617 c.p.c.; art. 2697 c.c.»), sarebbe manifesta- mente infondato, essendo stato correttamente attribuito dal giudice del merito all’opponente l’onere di produzione dell’atto di precetto oggetto dell’opposizione, quanto meno nel caso, come quello di specie, in cui –nella contumacia della parte op- posta –detto giudice abbia preventivamente accertato, in fatto, che dai motivi di opposizione formulati emergeva con certezza che l’opponente avesseavuto piena conoscenza di detto atto di precetto; -per le medesime ragioni, sarebbe manifestamente infondato anche il terzo motivo (rubricato come «Violazione di legge: art.617 c.p.c.»), non essendo adeguatamente colta la effettiva ra- tio decidendi della statuizione impugnata sul punto e, quindi, risolvendosinella contestazione di un accertamento di fatto so- stenuto da adeguata motivazione, non apparente né Ric. n. 18184/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile in sede di legittimità. Tutte le altre censure parrebbero riferite a l merito dei singoli motivi di opposizione e sarebbero, pertanto,tutte radicalmente inammissibili, per non coglierela effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che si è limitata a dichiarare improcedibile l’opposizione, senza entrare nel merito della stessa (non è per- tanto necessario, quindi, riportare le rubriche dei relativi motivi ed illustrare il loro specifico contenuto). Alcune di dette censure, peraltro, hanno ad oggetto i profili dell’opposizione espressamente qualificati dal giudice di merito in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (si tratta, segnatamente, dei motivi 1, 3, 4, 5 e 6 dell’ori- ginaria opposizione). Con riguardo ad esse (e, in particolare, certamente con riguardo ai motivi dall’ottavo all’undicesimo del ricorso per cassazione), alle ragioni di inammissibilità già rile- vate si aggiungerebbequella per cui avrebbe dovuto eventual- mente essere proposto l’appello, non essendo, per i suddetti profili, la sentenza di primo e unico grado impugnabile diretta- mente con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111Cost.. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, in quanto la parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 18184/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui