CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Roma in data 16 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di furto aggravato di cui all'art.624 bis cod. pen. così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art.628 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo di,ricorso con cui il ricorrente denuncia pràtd; violazione di legge e vizio di motivazione l'errata quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche è: - generico e reiterativo in quanto ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 cornma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; né il ricorrente ha indicato elementi favorevoli ad un più mite trattamento sanzionatorio dedotti e trascurati dalla sentenza impugnata; - manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. 9. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere esten re [OSCURATO:PERSONA]