CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. La Corte territoriale, che ha correttamente proceduto alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale -con lo specifico riferimento proprio alle dichiarazioni del teste Piras esaminato in appello e a quelle del teste Augusti, considerati attendibili pure a fronte di una iniziale reticenza e ciò anche evidenziando la condotta del ricorrente quanto alla richiesta dei contributi e alla falsa documentazione a tal fine predisposta (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata)- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione. Le censure ora sollevate, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec