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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 34155/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31890-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.31890/2018 Cron.

Rep.

Ud.05/07/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 557/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 3 maggio 2018, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di fatto dell’attività di dirigente di struttura complessa per oltre cinque anni in sostituzione del titolare andato in quiescenza percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell’art. 36 Cost. avendo la contrattazione collettiva previsto per l’evenienza apposito emolumento dato dall’indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASL [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.434 e 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] sollevata dalla ASL ricorrente per difetto di specificità delle censure proposte; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 15 bis e 15 ter, d.lgs. n. 502/1992, 19, 24 e 29 d.lgs. n. 165/2001, 18 CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, 2103 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 36 Cost., la ASL ricorrente sostiene essere applicabile al caso di specie unicamente l’indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica, non configurandosi in tale evenienza lo svolgimento di mansioni superiori poiché la sostituzione avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; - che il primo motivo si rivela inammissibile, dovendo ritenersi inconfigurabile il denunciato vizio di omessa pronunzia in relazione ad una eccezione di carattere processuale, da considerarsi, al contrario, fatta oggetto di una pronunzia di rigetto implicita nell’aver il giudicante dato corso al giudizio sul merito della causa: in tal senso è costante la giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 10422/19); - che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’area della dirigenza medica –applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.” - che, pertanto, il secondo motivo va accolto, dichiarato inammissibile il primo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa, che non abbisogna di altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; - l’alterno esito dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’origi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31890-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.31890/2018 Cron. Rep. Ud.05/07/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 557/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 3 maggio 2018, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di fatto dell’attività di dirigente di struttura complessa per oltre cinque anni in sostituzione del titolare andato in quiescenza percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell’art. 36 Cost. avendo la contrattazione collettiva previsto per l’evenienza apposito emolumento dato dall’indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASL [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.434 e 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] sollevata dalla ASL ricorrente per difetto di specificità delle censure proposte; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 15 bis e 15 ter, d.lgs. n. 502/1992, 19, 24 e 29 d.lgs. n. 165/2001, 18 CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, 2103 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 36 Cost., la ASL ricorrente sostiene essere applicabile al caso di specie unicamente l’indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica, non configurandosi in tale evenienza lo svolgimento di mansioni superiori poiché la sostituzione avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; - che il primo motivo si rivela inammissibile, dovendo ritenersi inconfigurabile il denunciato vizio di omessa pronunzia in relazione ad una eccezione di carattere processuale, da considerarsi, al contrario, fatta oggetto di una pronunzia di rigetto implicita nell’aver il giudicante dato corso al giudizio sul merito della causa: in tal senso è costante la giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 10422/19); - che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’area della dirigenza medica –applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.” - che, pertanto, il secondo motivo va accolto, dichiarato inammissibile il primo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa, che non abbisogna di altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; - l’alterno esito dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’origi
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