CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 26792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20548/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain R oma V ia del T empio di Giove 21, presso l’avvocatura capitolina, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2075/2020 depositata il 30/01/2020. Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 2 luglio 2024. Udito il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] , il q uale ha chiesto l’accoglimento del ricorsosenza rinvio. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] l ardi ha proposto opposizione avverso quarantaquattro verbali di infrazione a l c.d.s. , elevati tra maggio e giugno 2017, per essere transitato con il suo taxi nella ZTL e nella zona riservata ai mezzi pubblici senza l’autorizzazione, in quanto la licenza del taxi era scaduta il 06/04/2017, in mancanza di vidimazione quinquennale. L’opponente ha dedotto che la licenza doveva essere vidimata il 02/07/2017, alla scadenza del quinquennio,decorrente da quando (in data 02/07/2012) egli l’aveva ac quistata dal pre cedente titolare ([OSCURATO:PERSONA]),a cui era stata rilasciata il 06/04/2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha respinto l’opposizione, con sentenza n. 31618/2018 che è stata confermata dal Tribunale di Roma, il quale ha rigettato l’appello del sig. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il mutamento del titolare della licenza non incide sul periodo di validità della stessa, sicché, nella specie, la licenza era scaduta il 06/04/2017, benché fossecambiato il titolare. Il Tribunale di Roma h a altresì escluso la sussistenza dei presupposti dell’esimente della buona fede, invocata in subordine dall’appellante. 3.Avverso questa sentenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi , resistit i con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].4. Con ordinanza interlocutoria n. 185 del 2022della sezione VI-2 di questa Corte, il ricorso è stato rimesso all’udienza pubblica, per la novità della questione. 5. In prossimità dell’udienza pubblica, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del ricorso; il ricorrente ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 18 reg. taxi Roma. Si lamenta che la sentenza impugnata, discostandosi dai canoni dell’interpretazione letterale e di quella complessiva della normativa regolamentare, in primo luogo, afferma che la licenza , rilasciata il 06/04/2012, scadevail 06/04/2017, mentre, per l’art. 18 reg. taxi, la licenza ha validità illimitata; per altro verso, non coglie che il fattore temporale rileva rispetto alla vidimazione , quinquennale, della licenza, che riguarda la verifica del permanere, nella persona del suo titolare,delle condizioni psicofisiche per l’esercizio della professione di conducente del taxi. Con la conseguenza che, nel caso in cui (come nella specie) intervenga la cessione della licenza, è alla data della cessione - che presuppone l’accertamento della sussistenza in capo al nuovo titolare dei necessari requisiti psicofisici e attitudinali – che occorre fare riferimento per la decorrenza della durata quinquennale della vidimazione. 2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza che ha escluso la buona fede del ricorrente richiamando per relationem un precedente di legittimità, in tema di protezione internazionale (Cass.n. 22441/2019),che non collima con questa fattispecie concreta. 3. Il primo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento del secondo motivo.L’art. 18 del regolamento taxi Roma, così dispone: “1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente ufficio capitolino. 2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione […]”. La corretta esegesi, letterale e complessiva, del dato normativo è nel senso che, in caso di cessione della licenza taxi, il quinquennio di efficacia (non della licenzia, ma) della vidimazione decorre dalla cessione (che, evidentemente, è stata autorizzata dal Comune) e non dal momento del primo rilasciodel titolo abilitativo. La sentenza impugnata, pertanto, commette un errore prospettico lì dove afferma che la modificazione soggettiva del titolare della licenza non incide sul periodo di validità della stessa. È vero il contrario: la data della cessione della licenza – che presuppone che [OSCURATO:PERSONA] abbia accertato la sussistenza dei requisiti fisici etc.in capo al cessionario – segna il nuovo dies a quo ai fini della decorrenza del la vidimazione quinquennale del titolo abilitativo. Nella specie, allorché sono stat i emessi i verbali di contravvenzione del c.d.s. ( maggio / giugno 2017), la licenza era valida perché non era trascorso un quinquennio dalla sua cessione (avvenuta il 02/07/2012)dal vecchio al nuovo titolare. Si aggiunga che, come sottolinea la memoria del ricorrente, in pendenza di questo giudizio di cassazione, la questione è stata risolta nei termini appena illustrati, dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 18242/2020, passata in giudicato. 4. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio. 5. La novità della questione di diritto comporta che le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione debbano essere compensate,tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e le spese del giudizio di cassazione. Così decisoin Roma, nella camera di consiglio della 2