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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 47318/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Antimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza in data 06/07/2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli il 14/10/2020 di applicazione della custodia carceraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento anche al delitto di corruzione di cui al capo a), aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2.

Avverso la pronuncia collegiale ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] tramite i difensori di fiducia, eccependo l'estraneità alla contestazione ("un solo episodio avvenuto nel 2012 a favore di [OSCURATO:PERSONA]"), sulla base delle acquisizioni istruttorie in atti, e l'insussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il primo motivo risulta eccentrico rispetto all'oggetto del giudizio di rinvio ed alla conseguente motivazione dell'ordinanza impugnata.

4. Precisava la sentenza rescindente che l'ordinanza del riesame impugnata meritava censura relativamente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di corruzione di incaricato di pubblico servizio, con specifico riferimento alla possibilità di ricondurre l'ipotizzata attività di "bonifica" dei luoghi, compiuta dal coindagato Lettieri, su sollecitazione del ricorrente, al pubblico servizio di ausiliario tecnico di polizia giudiziaria da costui svolto per l'esecuzione dell'attività d'intercettazione.

In particolare, secondo l'accusa, attraverso il proprio cugino [OSCURATO:PERSONA], sottufficiale della Polizia di Stato in pensione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto ed ottenuto l'intervento del Lettieri, per il controllo e la conseguente rimozione e distruzione della microspia installata all'interno dell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo di quel sodalizio.

5. Non vi era dubbio - ad avviso della corte di legittimità - che al Lettieri, nello svolgimento del suddetto ruolo dovesse essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio; era altrettanto indiscutibile, però, che la stessa potesse essergli attribuita esclusivamente con riferimento al singolo servizio affidatogli nell'àmbito di uno specifico procedimento e non, invece, in generale, in ragione della sua attività professionale e del rapporto di collaborazione non occasionale con gli uffici di polizia giudiziaria.

Da tanto derivava che l'ipotizzato delitto di corruzione contestatogli ed il conseguente concorso nel medesimo da parte del [OSCURATO:PERSONA], nella veste di corruttore o di intermediario per conto di un eventuale terzo beneficiario, avrebbero potuto configurarsi soltanto in relazione all'infedele svolgimento - ad opera del Lettieri, su sollecitazione o, comunque, con l'accordo del ricorrente, e dietro remunerazione, anche soltanto promessa - dello specifico servizio commessogli dall'autorità di polizia in esecuzione di un determinato provvedimento giudiziario di autorizzazione (omettendo, ad esempio, di installare il dispositivo di captazione, oppure rimuovendolo o, ancora, suggerendo agli indagati come individuarlo e neutralizzarlo).

Non altrettanto poteva ritenersi, invece, qualora l'intervento del Lettieri fosse stato richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] e da quegli prestato esclusivamente in ragione delle sue specifiche conoscenze tecniche nella materia ed indipendentemente da uno specifico incarico affidatogli dalla pubblica autorità, come sarebbe accaduto, appunto, qualora la commessa avesse avuto per oggetto una generalizzata attività di "bonifica" delle utenze o dei siti in uso al clan o ad alcuni suoi esponenti, e fosse stata indistintamente estesa, come tale, a qualunque dispositivo di quel genere, non necessariamente installato da lui o, comunque, dall'azienda presso cui egli aveva prestato servizio, sì da poter ipotizzare la possibilità di una sua ingerenza anche soltanto di fatto.6.

Il giudice di rinvio era stato quindi sollecitato a verificare - e puntualmente motivare sul punto - quale dei due scenari fosse ravvisabile nello specifico, ovvero se, in ipotesi, lo fossero entrambi, posto che dalla ricostruzione dei fatti rassegnata dall'ordinanza impugnata non era stato possibile coglierlo con sufficiente nitidezza, rinvenendosi solo un incidentale accenno anche ad attività compiute dal Lettieri su dispositivi da lui stesso installati od in relazione ad incarichi commessigli, senza che si comprendesse bene, tuttavia, se ciò fosse avvenuto su sollecitazione proveniente dal [OSCURATO:PERSONA].

7. Le argomentazioni del giudice di rinvio, secondo cui, ai fini della configurazione del delitto di corruzione contestato al [OSCURATO:PERSONA], va attribuita a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di incaricato di pubblico servizio sono immuni da vizi logici e da errori di diritto.

8. Ha infatti evidenziato il Tribunale che la stessa corte di cassazione si era pronunciata sulla medesima questione, sempre relativamente al delitto in contestazione, nel procedimento di riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], della cui qualifica si tratta, nell'ambito del medesimo provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 22/10/2020, e che in tale occasione aveva affermato che "il compendio indiziario evidenzia come l'attività dell'indagato (Lettieri), consistita nel porre al servizio degli affiliati le competenze e capacità tecniche inerenti alla propria sfera di attività, facendone mercimonio, sia stata svolta dallo stesso rendendosi infedele all'incarico di ausiliario di polizia giudiziaria, che lo impegnava nello svolgimento dei servizi in convenzione e delle attività connesse, in esclusiva per l'autorità giudiziaria e comunque mai in antagonismo con essa" (Cass. Sez. 6, sent. 23/03/2021 - dep. 29/04/2021 - n.m.).

9. A fronte di tali considerazioni - del tutto estranee al ricorso - di indubbia rilevanza ponderale, il tribunale ha indicato specifici elementi di riscontro in relazione alla suddetta qualità con riferimento alla condotta corruttiva contestata: la conoscenza da parte del Lettieri del luogo dove, su incarico della Procura, era stata posizionata la microspia nell'ufficio del Puca, con conseguente facilità di rimozione senza ricerche, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Lamino; l'elemento di riscontro, costituito dalle indagini effettuate dai Carabinieri; il contenuto dell'intercettazione ambientale attestante la tipologia della prestazione richiesta al Lettieri, in quanto esperto nel settore della installazione ed uso dei dispositivi di captazione per conto delle autorità inquirenti, in antitesi ad esse.10.

In definitiva, il compendio investigativo ha ragionevolmente consentito di concludere che l'attività illecita svolta dal Lettieri era strettamente collegata a quella effettuata su incarico della Procura, posto che la bonifica eseguita per conto del clan Puca era antagonista all'installazione curata su incarico dell'ufficio requirente, secondo un modus operandi che aveva trovato attuazione anche nell'episodio in contestazione; prestazione che il Lettieri faceva a fini di lucro, sostanziatasi in una messa a disposizione da parte del medesimo in favore dell'organizzazione criminosa, in violazione dei suoi doveri derivanti dalla collaborazione con la autorità giudiziaria.

Risulta pertanto coerente la conclusione di sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], cioè al pubblico agente corrotto, e della possibilità di ricondurre sul piano causale l'attività di questi, oggetto del mercimonio, all'esercizio di un pubblico servizio.

11. Il motivo sulle esigenze cautelari è del tutto generico a fronte della puntuale motivazione a riguardo, con richiamo al provvedimento genetico, con particolare riferimento al pericolo di ulteriori illeciti in ambito mafioso (pag. 10 dell'ordinanza impugnata).

12. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 1 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Antimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza in data 06/07/2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli il 14/10/2020 di applicazione della custodia carceraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento anche al delitto di corruzione di cui al capo a), aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso la pronuncia collegiale ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] tramite i difensori di fiducia, eccependo l'estraneità alla contestazione ("un solo episodio avvenuto nel 2012 a favore di [OSCURATO:PERSONA]"), sulla base delle acquisizioni istruttorie in atti, e l'insussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il primo motivo risulta eccentrico rispetto all'oggetto del giudizio di rinvio ed alla conseguente motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Precisava la sentenza rescindente che l'ordinanza del riesame impugnata meritava censura relativamente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di corruzione di incaricato di pubblico servizio, con specifico riferimento alla possibilità di ricondurre l'ipotizzata attività di "bonifica" dei luoghi, compiuta dal coindagato Lettieri, su sollecitazione del ricorrente, al pubblico servizio di ausiliario tecnico di polizia giudiziaria da costui svolto per l'esecuzione dell'attività d'intercettazione. In particolare, secondo l'accusa, attraverso il proprio cugino [OSCURATO:PERSONA], sottufficiale della Polizia di Stato in pensione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto ed ottenuto l'intervento del Lettieri, per il controllo e la conseguente rimozione e distruzione della microspia installata all'interno dell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo di quel sodalizio. 5. Non vi era dubbio - ad avviso della corte di legittimità - che al Lettieri, nello svolgimento del suddetto ruolo dovesse essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio; era altrettanto indiscutibile, però, che la stessa potesse essergli attribuita esclusivamente con riferimento al singolo servizio affidatogli nell'àmbito di uno specifico procedimento e non, invece, in generale, in ragione della sua attività professionale e del rapporto di collaborazione non occasionale con gli uffici di polizia giudiziaria. Da tanto derivava che l'ipotizzato delitto di corruzione contestatogli ed il conseguente concorso nel medesimo da parte del [OSCURATO:PERSONA], nella veste di corruttore o di intermediario per conto di un eventuale terzo beneficiario, avrebbero potuto configurarsi soltanto in relazione all'infedele svolgimento - ad opera del Lettieri, su sollecitazione o, comunque, con l'accordo del ricorrente, e dietro remunerazione, anche soltanto promessa - dello specifico servizio commessogli dall'autorità di polizia in esecuzione di un determinato provvedimento giudiziario di autorizzazione (omettendo, ad esempio, di installare il dispositivo di captazione, oppure rimuovendolo o, ancora, suggerendo agli indagati come individuarlo e neutralizzarlo). Non altrettanto poteva ritenersi, invece, qualora l'intervento del Lettieri fosse stato richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] e da quegli prestato esclusivamente in ragione delle sue specifiche conoscenze tecniche nella materia ed indipendentemente da uno specifico incarico affidatogli dalla pubblica autorità, come sarebbe accaduto, appunto, qualora la commessa avesse avuto per oggetto una generalizzata attività di "bonifica" delle utenze o dei siti in uso al clan o ad alcuni suoi esponenti, e fosse stata indistintamente estesa, come tale, a qualunque dispositivo di quel genere, non necessariamente installato da lui o, comunque, dall'azienda presso cui egli aveva prestato servizio, sì da poter ipotizzare la possibilità di una sua ingerenza anche soltanto di fatto.6. Il giudice di rinvio era stato quindi sollecitato a verificare - e puntualmente motivare sul punto - quale dei due scenari fosse ravvisabile nello specifico, ovvero se, in ipotesi, lo fossero entrambi, posto che dalla ricostruzione dei fatti rassegnata dall'ordinanza impugnata non era stato possibile coglierlo con sufficiente nitidezza, rinvenendosi solo un incidentale accenno anche ad attività compiute dal Lettieri su dispositivi da lui stesso installati od in relazione ad incarichi commessigli, senza che si comprendesse bene, tuttavia, se ciò fosse avvenuto su sollecitazione proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]. 7. Le argomentazioni del giudice di rinvio, secondo cui, ai fini della configurazione del delitto di corruzione contestato al [OSCURATO:PERSONA], va attribuita a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di incaricato di pubblico servizio sono immuni da vizi logici e da errori di diritto. 8. Ha infatti evidenziato il Tribunale che la stessa corte di cassazione si era pronunciata sulla medesima questione, sempre relativamente al delitto in contestazione, nel procedimento di riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], della cui qualifica si tratta, nell'ambito del medesimo provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 22/10/2020, e che in tale occasione aveva affermato che "il compendio indiziario evidenzia come l'attività dell'indagato (Lettieri), consistita nel porre al servizio degli affiliati le competenze e capacità tecniche inerenti alla propria sfera di attività, facendone mercimonio, sia stata svolta dallo stesso rendendosi infedele all'incarico di ausiliario di polizia giudiziaria, che lo impegnava nello svolgimento dei servizi in convenzione e delle attività connesse, in esclusiva per l'autorità giudiziaria e comunque mai in antagonismo con essa" (Cass. Sez. 6, sent. 23/03/2021 - dep. 29/04/2021 - n.m.). 9. A fronte di tali considerazioni - del tutto estranee al ricorso - di indubbia rilevanza ponderale, il tribunale ha indicato specifici elementi di riscontro in relazione alla suddetta qualità con riferimento alla condotta corruttiva contestata: la conoscenza da parte del Lettieri del luogo dove, su incarico della Procura, era stata posizionata la microspia nell'ufficio del Puca, con conseguente facilità di rimozione senza ricerche, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Lamino; l'elemento di riscontro, costituito dalle indagini effettuate dai Carabinieri; il contenuto dell'intercettazione ambientale attestante la tipologia della prestazione richiesta al Lettieri, in quanto esperto nel settore della installazione ed uso dei dispositivi di captazione per conto delle autorità inquirenti, in antitesi ad esse.10. In definitiva, il compendio investigativo ha ragionevolmente consentito di concludere che l'attività illecita svolta dal Lettieri era strettamente collegata a quella effettuata su incarico della Procura, posto che la bonifica eseguita per conto del clan Puca era antagonista all'installazione curata su incarico dell'ufficio requirente, secondo un modus operandi che aveva trovato attuazione anche nell'episodio in contestazione; prestazione che il Lettieri faceva a fini di lucro, sostanziatasi in una messa a disposizione da parte del medesimo in favore dell'organizzazione criminosa, in violazione dei suoi doveri derivanti dalla collaborazione con la autorità giudiziaria. Risulta pertanto coerente la conclusione di sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], cioè al pubblico agente corrotto, e della possibilità di ricondurre sul piano causale l'attività di questi, oggetto del mercimonio, all'esercizio di un pubblico servizio. 11. Il motivo sulle esigenze cautelari è del tutto generico a fronte della puntuale motivazione a riguardo, con richiamo al provvedimento genetico, con particolare riferimento al pericolo di ulteriori illeciti in ambito mafioso (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). 12. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 1 dicembr
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