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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09074/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità in ordine al reato di ricettazione, da escludersi, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il delitto presupposto di cui all'art. 474 c.p.

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, nel ritenere sussistente il delitto di ricettazione, ha precisato che era indiscussa da parte della stessa difesa la provenienza illecita dei beni in questione, avendo chiesto in via principale la riqualificazione del reato di cui all'art. 474 c.p. in quello di cui all'art. 517 ter c.p.

Per di più, nel caso in esame, deve rilevarsi che il delitto presupposto della ricettazione è quello di cui all'art. 473 c.p., con conseguente inconferenza delle deduzioni del ricorrente.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 dicembre 2021 Il consigliere estensore H presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità in ordine al reato di ricettazione, da escludersi, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il delitto presupposto di cui all'art. 474 c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel ritenere sussistente il delitto di ricettazione, ha precisato che era indiscussa da parte della stessa difesa la provenienza illecita dei beni in questione, avendo chiesto in via principale la riqualificazione del reato di cui all'art. 474 c.p. in quello di cui all'art. 517 ter c.p. Per di più, nel caso in esame, deve rilevarsi che il delitto presupposto della ricettazione è quello di cui all'art. 473 c.p., con conseguente inconferenza delle deduzioni del ricorrente. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 dicembre 2021 Il consigliere estensore H presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09074/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris