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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36846/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, il 19/04/2021, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Velletri del 27/7/2020 e ha confermato nel resto la condanna degli stessi in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti di cui agli artt. 628, comma terzo n. 1, 586, 648 cod. pen, 73 D.P.R. 309/1990 e altro.

I ricorsi sono inammissibili.

1. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure sollevate con i motivi di appello, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e coerenza della motivazione, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello e ha esposto le ragioni giuridiche e gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In specifico. 1.1.

La doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, nel quale si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. quanto all'uso delle armi, non risulta essere stato oggetto di specifico motivo di appello ed è comunque manifestamente infondata.

Quanto alla ritenuta aggravante, peraltro contestata sia sotto il profilo del travisamento che quanto all'uso delle armi, infatti, la motivazione della Corte territoriale, con il riferimento alla dichiarazione del teste Sambucci e che si salda e integra con la sentenza di primo grado (cfr. dichiarazioni dei testi indicate a pag. 1 e 4 circa il rapinatore travisato e armato), risulta adeguata e ogni ulteriore critica sul punto, tesa a sollecitare una diversa e non consentita valutazione delle prove, è inconferente.è

1.2. La censura contenuta nel secondo motivo nel solo interesse di Fabiani in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 586 cod. pen., anche questa tesa a sollecitare una diversa valutazione delle prove, non è consentita ed è comunque manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con il riferimento a pagina 13 alla conversazione nella quale lo stesso Fabiani riconosce di avere ceduto al Giansanti l'ultima dose prima che questo morisse e che questo semrbava uno "zombie", ha reso una motivazione adeguata e coerente agli elementi emersi quanto alla sussistenza del reato contestato.

1.3. Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a tutti e tre i ricorrenti.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità della rapina, al fatto che si tratta di consumatori abituali di sostanza stupefacente, alla condotta processuale tenuta e all'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, il 19/04/2021, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Velletri del 27/7/2020 e ha confermato nel resto la condanna degli stessi in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti di cui agli artt. 628, comma terzo n. 1, 586, 648 cod. pen, 73 D.P.R. 309/1990 e altro. I ricorsi sono inammissibili. 1. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure sollevate con i motivi di appello, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e coerenza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello e ha esposto le ragioni giuridiche e gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specifico. 1.1. La doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, nel quale si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. quanto all'uso delle armi, non risulta essere stato oggetto di specifico motivo di appello ed è comunque manifestamente infondata. Quanto alla ritenuta aggravante, peraltro contestata sia sotto il profilo del travisamento che quanto all'uso delle armi, infatti, la motivazione della Corte territoriale, con il riferimento alla dichiarazione del teste Sambucci e che si salda e integra con la sentenza di primo grado (cfr. dichiarazioni dei testi indicate a pag. 1 e 4 circa il rapinatore travisato e armato), risulta adeguata e ogni ulteriore critica sul punto, tesa a sollecitare una diversa e non consentita valutazione delle prove, è inconferente.è 1.2. La censura contenuta nel secondo motivo nel solo interesse di Fabiani in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 586 cod. pen., anche questa tesa a sollecitare una diversa valutazione delle prove, non è consentita ed è comunque manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento a pagina 13 alla conversazione nella quale lo stesso Fabiani riconosce di avere ceduto al Giansanti l'ultima dose prima che questo morisse e che questo semrbava uno "zombie", ha reso una motivazione adeguata e coerente agli elementi emersi quanto alla sussistenza del reato contestato. 1.3. Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a tutti e tre i ricorrenti. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità della rapina, al fatto che si tratta di consumatori abituali di sostanza stupefacente, alla condotta processuale tenuta e all'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensor
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