CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 16.07.2019 dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato colpevole l'imputato del reato di furto semplice condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge penale, è indeducibile in sede di legittimità in quanto generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che, sia pure in maniera sintetica, a pagg. 1 e 2, ha indicato le ragioni della conferma dell'attribuibilità del fatto all'imputato). Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessiva onerosità della pena - sia dal punto di vista della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per l'erronea applicazione dell'art.133 - non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che nella sua apprezzabile sinteticità ha condensato le ragioni ritenute ostative ai riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando la congruità della pena inflitta, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cuì non è necessario che il giudice dì merito, nei motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partì o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2