CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17/ RG 23806 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna, deducendo vizio di motivazione per il trattamento sanzionatorio. • 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. In ordine all'applicazione della recidiva la sentenza impugnata ha menzionato «i numerosi precedenti penali» dell'imputato, di cui uno specifico, ritenendo la nuova violazione manifestazione di maggiore pericolosità. In ordine alle circostanze attenuanti generiche si ricorda che esse non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, che il provvedimento impugnato ha escluso con la corretta valorizzazione non solo della personalità dell'imputato, per come evincibile dai plurimi precedenti penali, ma anche dell'assenza di elementi positivi da valutare. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il