CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA].. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] osservando che la persona offesa aveva un indubbio interesse all'esito del giudizio, lamentando che nessuna attendibilità era stata attribuita alla ricostruzione dei fatti del teste della difesa, e che nessuna spiegazione era stata data dl mancato rinvenimento del corpo del reato, anche in considerazione del fatto che il teste Terenzi aveva seguito l'imputato da quando si era verificata la lite con la persona offesa sino all'arrivo dei carabinieri, per cui era impossibile che il ricorrente si fosse disfatto di alcunché; inoltre, le lesioni riferite dalla persona offesa non erano compatibili con lo svolgimento dei fatti, ed anche relativamente all'uso di un coltellino nulla era emerso ( i reati di lesioni e porto di armi erano stati dichiarati prescritti). 1.2 II difensore lamenta la mancata concessione della non menzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è fondato quanto al secondo motivo di proposto. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo, si deve premettere che, con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente, ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, 2 • Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato la piena credibilità e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in ragione della coerenza delle stesse; a tale proposito, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che il narrato della persona offesa è risultato riscontrato dalle dichiarazioni del teste Terenzi: quanto alle lesioni, il teste Terenzi ha affermato che la persona offesa era stata colpita con uno schiaffo (pag.2 sentenza di primo grado) e dal referto del pronto soccorso risultavano contusioni al volto, e quanto al coltello, la persona offesa aveva riferito di essere stata minacciata con un coltello, poi effettivamente trovato in possesso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla refurtiva, la Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede, che "il mancato rinvenimento della refurtiva può trovare spiegazione logica nella possibilità che l'imputato nell'allontanarsi dal luogo dell'aggressione, avvenuta in pieno centro e alla presenza di più persone, si sia liberato degli oggetti sottratti; il teste Terenzi lo aveva seguito a distanza e ben poteva non essersi reso conto del gesto di disfarsi dei beni " (pag.3 sentenza di appello) 1.2 Relativamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio." (Sez.5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028): nel caso in esame, poiché la Corte di appello ha ritenuto che sussistessero gli elementi per la concessione della sospensione condizionale della pena, dimostrando quindi di avere già valutato gli elementi necessari, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e questa Corte può procedere direttamente alla concessione del beneficio P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che c