Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27201/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e d'appello di Bolognasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona del sostituto RaffaelePICCIRILLO, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata contrasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello propostonell’interesse di Christian FERRI, imputato del reato p. e p. dall’art. 186, comma 7, cod.strada (in Rimini, 13/09/203), avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini per ilcapo B) della rubrica, assolto l’imputato dal capo A) perché il fatto non sussiste.

A sostegnodella decisione, il giudice del gravame ha affermato che l’appellante, con un unico motivo,aveva chiesto l’assoluzione adducendo il difetto di prova che, alla guida del mezzo quandoera in moto, ci fosse proprio l’imputato e non il passeggero Francesco GERMANI, stante laforte somiglianza tra i due, senza tuttavia indicare alcun elemento agli atti idoneo asuffragare la tesi difensiva e spiegare come fosse possibile lo scambio di posto tra i due,non avendo neppure contestato l’attendibilità dell’operante di PG, nè il principio per il qualecostituisce circolazione stradale anche la fermata del mezzo.2.

La difesa del FERRI ha proposto ricorso, formulando due motivi, con il primo deiquali ha dedotto violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria diinammissibilità del gravame, assumendo che i confini della inammissibilità del gravame sonostati tracciati dalla giurisprudenza che richiede che i motivi dell’impugnazione difettino dispecificità o non affrontino la motivazione censurata, ma non che essi siano ritenuti inidonei,anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, restando fuori dall’areadell’inammissibilità la verifica della manifesta infondatezza dei motivi.

Secondo il deducente,nella specie, gli elementi dedotti dalla Corte d’appello sarebbero irrilevanti e inidonei perpervenire a una declaratoria di inammissibilità del gravame, avendo l’appellante contestatola lettura della deposizione del teste di PG, dalla quale non emergerebbe con certezzal’identificazione del soggetto alla guida del mezzo, argomento che, con riferimentoall’orientamento giurisprudenziale evocato dalla Corte, potrebbe al più configurare ungiudizio di eventuale infondatezza del motivo, ma non un difetto di specificità del motivostesso.Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto analogo vizio quanto alla mancatavalutazione del secondo motivo di gravame, con il quale si era invocata, in via subordinata,la mitigazione del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale dichiaratoinammissibile la censura, senza indicare le relative ragioni.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele PICCIRILLO, hadepositato memoria scritta, con la quale ha concluso come in epigrafe.4.

Il ricorso è fondato.

Il diritto vivente, pur ampiamente richiamato nell’ordinanzaimpugnata, ha già precisato che, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudicedi appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quantoaccade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile – alla valutazionedella manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Rv. 268823 – 01).

Pertanto, il giudice d'appello potrà dichiarare la inammissibilità dellaimpugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", cioé si limitino alamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nelladecisione impugnata; o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spesenella sentenza impugnata, ma non quando essi, per l’appunto, siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025,Rv. 288005 – 01) e ciò anche a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da partedella legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859 – 01).Tale requisito non può ritenersi soddisfatto allorquando il giudice del gravame, dichiaratal’inammissibilità dello stesso per genericità, abbia tuttavia risposto ai motivi stessi (Sez. 4,n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 – 01).Nella specie, la Corte territoriale, richiamati i principi fissati in materia dallagiurisprudenza, ha affrontato le censure veicolate con il gravame, confutandole alla streguadelle risultanze processuali.

In base a quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata,con il gravame la difesa aveva individuato il punto che intendeva devolvere alla cognizionedel giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenzaimpugnata, dando conto dei motivi di dissenso e indicando esattamente l'oggetto delladiversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (assenza di prova che l’imputato sifosse effettivamente trovato alla guida del mezzo).Pertanto, già sulla scorta di quanto emerge dall’ordinanza impugnata, il necessariorequisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen., comesostituito dalla legge n. 103/2017 cit., è stato soddisfatto dal deducente (Sez. 5, n. 34504del 25/0572018, Rv, 273778 – 01) e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata deveessere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna perl’ulteriore corso, con assorbimento del secondo motivo di ricorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corted'appello di Bologna, per l'ulteriore corso.Così è deciso, 30/06/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bolognasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona del sostituto RaffaelePICCIRILLO, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata contrasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello propostonell’interesse di Christian FERRI, imputato del reato p. e p. dall’art. 186, comma 7, cod.strada (in Rimini, 13/09/203), avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini per ilcapo B) della rubrica, assolto l’imputato dal capo A) perché il fatto non sussiste. A sostegnodella decisione, il giudice del gravame ha affermato che l’appellante, con un unico motivo,aveva chiesto l’assoluzione adducendo il difetto di prova che, alla guida del mezzo quandoera in moto, ci fosse proprio l’imputato e non il passeggero Francesco GERMANI, stante laforte somiglianza tra i due, senza tuttavia indicare alcun elemento agli atti idoneo asuffragare la tesi difensiva e spiegare come fosse possibile lo scambio di posto tra i due,non avendo neppure contestato l’attendibilità dell’operante di PG, nè il principio per il qualecostituisce circolazione stradale anche la fermata del mezzo.2. La difesa del FERRI ha proposto ricorso, formulando due motivi, con il primo deiquali ha dedotto violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria diinammissibilità del gravame, assumendo che i confini della inammissibilità del gravame sonostati tracciati dalla giurisprudenza che richiede che i motivi dell’impugnazione difettino dispecificità o non affrontino la motivazione censurata, ma non che essi siano ritenuti inidonei,anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, restando fuori dall’areadell’inammissibilità la verifica della manifesta infondatezza dei motivi. Secondo il deducente,nella specie, gli elementi dedotti dalla Corte d’appello sarebbero irrilevanti e inidonei perpervenire a una declaratoria di inammissibilità del gravame, avendo l’appellante contestatola lettura della deposizione del teste di PG, dalla quale non emergerebbe con certezzal’identificazione del soggetto alla guida del mezzo, argomento che, con riferimentoall’orientamento giurisprudenziale evocato dalla Corte, potrebbe al più configurare ungiudizio di eventuale infondatezza del motivo, ma non un difetto di specificità del motivostesso.Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto analogo vizio quanto alla mancatavalutazione del secondo motivo di gravame, con il quale si era invocata, in via subordinata,la mitigazione del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale dichiaratoinammissibile la censura, senza indicare le relative ragioni.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele PICCIRILLO, hadepositato memoria scritta, con la quale ha concluso come in epigrafe.4. Il ricorso è fondato. Il diritto vivente, pur ampiamente richiamato nell’ordinanzaimpugnata, ha già precisato che, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudicedi appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quantoaccade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile – alla valutazionedella manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Rv. 268823 – 01). Pertanto, il giudice d'appello potrà dichiarare la inammissibilità dellaimpugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", cioé si limitino alamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nelladecisione impugnata; o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spesenella sentenza impugnata, ma non quando essi, per l’appunto, siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025,Rv. 288005 – 01) e ciò anche a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da partedella legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859 – 01).Tale requisito non può ritenersi soddisfatto allorquando il giudice del gravame, dichiaratal’inammissibilità dello stesso per genericità, abbia tuttavia risposto ai motivi stessi (Sez. 4,n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 – 01).Nella specie, la Corte territoriale, richiamati i principi fissati in materia dallagiurisprudenza, ha affrontato le censure veicolate con il gravame, confutandole alla streguadelle risultanze processuali. In base a quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata,con il gravame la difesa aveva individuato il punto che intendeva devolvere alla cognizionedel giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenzaimpugnata, dando conto dei motivi di dissenso e indicando esattamente l'oggetto delladiversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (assenza di prova che l’imputato sifosse effettivamente trovato alla guida del mezzo).Pertanto, già sulla scorta di quanto emerge dall’ordinanza impugnata, il necessariorequisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen., comesostituito dalla legge n. 103/2017 cit., è stato soddisfatto dal deducente (Sez. 5, n. 34504del 25/0572018, Rv, 273778 – 01) e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata deveessere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna perl’ulteriore corso, con assorbimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corted'appello di Bologna, per l'ulteriore corso.Così è deciso, 30/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27201/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris