Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 12291/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10375-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10375/2023 Cron.

Rep.

Ud.12/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' D'EUROPA 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 9200/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/10/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava la delibera n. 546 del 22 luglio 2010, assunta d a ll’[OSCURATO:PERSONA] Neri di Roma ed avente ad oggetto “Attuazione del Piano di riassetto aziendale in accordo con i [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lazio.

Recepimento dei decreti del Commissario ad Acta n. 48 del 31.5.2010 e n. 59 del 13.7.2010”, così come integrata dalla successiva delibera n. 552 del 26 luglio 2010.

L’impugnazione veniva estesa, con i motivi aggiunti, alla nota prot. n. 2043 del 4 febbraio 2011, a firma del D.G. dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliero [OSCURATO:PERSONA], concernente il trasferimento delle unità operative di Urologia e di Chirurgia plastica dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] al presidio [OSCURATO:PERSONA], nonché alla nota prot. n. 57 del 29 aprile 2011, alla nota prot. n. 7823 del 17 maggio 2011, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la riduzione dell’acconto mensilmente garantito, edinfine alla nota n. 145 del 20 giugno 2011, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il trasferimento dalla Casa di Cura al presidio [OSCURATO:PERSONA] delle attività ambulatoriali di Dermatologia e dermochirurgia, di Roncopatia e Foniatria.

La società ricorrente riferiva di far parte del [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in base ad apposita Convenzione, il cui art. 3, comma 2, prevedeva che l’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] si avvalesse della Casa di Cura per erogare assistenza ospedaliera, riservando all’interno della stessa un certo numero di posti letto e lamentava che la predetta Azienda aveva proceduto, unilateralmente , alla modifica dell’assetto organizzativo e funzionale, trasferendo i servizi maggiormente qualificanti dalla Casa di Cura medesima al presidio del [OSCURATO:PERSONA], lasciando così alla prima solo posti letto di Medicina interna. [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, con la sentenza n. 10341/2018, respingeva il ricorso.

Avverso la decisione proponeva appello la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9200/2022, dichiarava, in parte, inammissibile e, in parte, infondato il gravame della Casa di [OSCURATO:PERSONA], resistito dall’[OSCURATO:PERSONA]

1. In particolare, risultano disattese da l giudice amministrativo di secondo grado le contestazioni concernenti la qualificazione,come accordo sostitutivo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, attribuita dal T.A.R. alla Convenzione sottoscritta dalla Casa di Cura con l’ACO [OSCURATO:PERSONA],in data 30 aprile 2009, allegata alla deliberazione n. 389 avente pari data.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il rapporto in convenzione non si limita alla mera utilizzazione della struttura messa a disposizione dell’Azienda pubblica, per cui è da escludere che l’esaminata Convenzione «integrerebbe un contratto di natura privatistica, con la conseguente preclusione dell’intervento modificativo unilaterale dell’Ente pubblico posto in essere con gli atti impugnati.» Prosegue la decisione del giudicedi appello nel senso che non può dubitarsi della «legittimità dell’intervento unilaterale dell’A.C.O. sui contenuti della convenzione, in funzione di adattamento della stessa alle sopravvenute esigenze organizzative ed alle prescrizioni razionalizzatrici dettate dal Piano di Rientro (regionale), dalle stesse clausole contrattuali, con particolare riferimento all’art. 18 della suddetta Convenzione, rubricato “Modifiche”, il quale prevede che “il presente Protocollo d’Intesa potrà essere modificato ope legis e/o per necessità organizzative, gestionali o tecniche concordate tra le parti”», in quanto, «indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale della predetta convenzione», essa «è conformata in modo da garantire il costante allineamento tra l’assetto organizzativo da essa recepito e le esigenze, inevitabilmente in divenire, dell’Azienda pubblica, tanto più laddove imposte dalla necessità di adeguare quell’assetto alle cogenti disposizioni attuative del Piano di rientro.» Il Consiglio di Stato, al fine di disattendere «l’impostazione “privatistica” sostenuta dalla parte appellante», afferma essere non dirimente la qualificazione data dalla giurisprudenza civile al rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura assistenziale», ravvisa ndo , piuttosto , nella Convenzione «una forma di integrazione tra Azienda ospedaliera pubblica e Casa di Cura privata ai fini della erogazione dei servizi assistenziali», come si evince dal disposto dell’art. 3 della C onvenzione medesima , «direttamente destinata a regolare, nei suoi aspetti organizzativi ed operativi, la gestione di un servizio pubblico, con la conseguente immanente esigenza di garantirne la coerenza con gli interessi pubblici, afferenti al delicato settore sanitario ed alle relative esigenze di complessivo equilibrio finanziario, che la caratterizzano sul piano teleologico- funzionale.» Il Consiglio di Stato ritiene superabili anche le restanti deduzioni dell’appellante Casa di Cura, incentrate, soprattutto, sull’asserita pretestuosità del richiamo al Piano di Rientro regionale, che «non potrebbe legittimare una ulteriore riduzione dei posti letto» e neppure giustificare «il trasferimento unilaterale dei posti letto attuato con la delibera impugnata ...» ed osserva che , «accanto alla finalità di procedere alla riduzione dei posti letto», non minore valenza giustificativa assume la finalità, variamente espressa nelle note del Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] Neri, «di ottimizzare, oltre agli spazi, anche le risorse umane, in una logica di razionalizzazione e funzionalità del servizio”» ed ancora «di razionalizzazione dell’assetto organizzativo assistenziale, in funzione del conseguimento di più elevatistandards di efficienza e di qualità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie», obbiettivi che portano ad «escludere ogni profilo di sviamento negli atti impugnati», considerato che «il lamentato trasferimento di p.l. nelle specialità chirurgiche si accompagna ad un rafforzamento dei reparti di Medicina, nel quadro di un complessivo disegno di razionalizzazione dell’offerta sanitaria dell’ACO, come pure si evince dalla richiamata delibera del Direttore Generale n. 546 del 22 luglio 2020, laddove si prevedono gli interventi volti a dare attuazione al piano di riassetti aziendale.» Avversotale pronuncia la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, proponendo un unico motivo, contrastato dall’[OSCURATO:PERSONA] 1, con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

In applicazione dell’art. 380 bis, comma primo , cod.proc.civ., la Prima Presidente della Corte ha formulato, in data 23 ottobre 2023, proposta di definizione del giudizio, ravvisando l’inammissibilità del ricorso i n qua nto , al più, evidenzia eventualierrores in iudicando rilevanti sul piano dei limiti interni della giurisdizione amministrativa e , come tali, incensurabili in questa sede, non essendo neppure ipotizzabile in una pronuncia di rigetto del giudice amministrativo il denunciato sconfinamento nella sfera del meritoe, quindi, della discrezionalità amministrativa.

La parte ricorrente, con tempestiva istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione, esponendo le ragioni per cui la proposta non sarebbe condivisibile.

Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni scritte.

In prossimità dell’adunanza camerale so no state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorso, proposto ex artt. 111, ottavo comma, Cost. (motivi di giurisdizione), 110 cod.proc.amm. e 362, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la Casa di [OSCURATO:PERSONA] denunzia l’ eccesso di potere giurisdizionale, lamentando che il Consiglio di Stato ha ricondotto la Convenzione/Protocollo d’Intesa del 30 aprile 2009, nell’ambito degli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, come -ad esempio - quelli concessori, ai sensi dell’art. 11, l. n. 241 del 1990, attraverso una interpretazione che ha portato il giudicante ad oltrepassare i limiti della propria giurisdizione.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la Convenzione in questionenon ha trasferito alcuna attività alla Casa di [OSCURATO:PERSONA], che si è impegnata a mettere a disposizione dell’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ricoverare presso la struttura una parte dei propri pazienti le cui cure sonorimaste, in ogni caso, affidate a medici e tecnici sanitari dell’A.C.O. medesima (artt. 3 e 6 della convenzione).

Aggiunge che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazion. 36826/2010, passata in giudicato, ha negato il c.d. accreditamento sanitario della Casa di Cura proprio sul rilievo dell’assenza del necessario presupposto della fornitura di prestazioni mediche e che tale impostazione è stata seguita dalla sentenza n. 25844/2017 della Corte di Cassazione, in controversia riguardante il rapporto regolato da precedente Convenzione, di analogo contenuto, avente ad oggetto la struttura di proprietà della Casa di [OSCURATO:PERSONA].

Conclude, quindi, la ricorrente che trattandosi di contratto di natura privatistica, lo stesso non avrebbe potuto essere modificato unilateralmente ed autoritativamente, dal momento che le modifiche ope legisdi cui all’art. 18 della C,,onvenzione non ricomprendono le scelte discrezionali operate dell’Azienda ospedaliera, su cui è invece caduto il sindacato del giudice amministrativo, con conseguente sconfinamento nel merito dell’esercizio dei poteri della [OSCURATO:PERSONA].

Va, preliminarmente, disattesa l’istanza di rimessione dall’adunanza camerale di cui all’art. 380-bis 1 , cod.proc.civ. , alla pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, non investendo la presente controversia questioni di diritto di particolare importanza (cfr. Cass., Sez.

U., n. 14437/2018) e ben potendo la stessa trovare agevole soluzione, per quanto di seguito esposto, mercè l’applicazione dei principi costantemente affermati da questa Sezioni Unite in tema di eccesso di potere giurisdizionale, a nulla rilevando il riferimento all’ulteriore contezioso tuttora pendente tra le parti, comunque,involgente profili diversida quelli qui considerati.

Vanno, sempre preliminarmente, disattese le ulteriori eccezioni di carenza di interesse ad impugnare e di giudicato proposte dalla controricorrente, già sollevate d avanti al Consiglio di Stato, con la “Memoria per l’Udienza Pubblica del 29 settembre 2022.” L’[OSCURATO:PERSONA] 1, in particolare, ha dedotto la sopravvenuta cessazione degli effetti dell’impugnato Protocollo d’Intesa,a seguito dell’instaurazione, da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA], di giudizio volto alla pronuncia di risoluzione per inadempimento di detta C onvenzione, con richiesta di risarcimento dei danni, giudizio attualmente pendente innanzi a questa Corte (RGN 5441/2022).

Il difetto dell’interesse a ricorrere discenderebbe, in tesi, dall’eventuale esito favorevole (alla Casa di Cura) dell’azione risarcitoria proposta innanzi al giudice ordinario, fondata sulle prospettate inadempienze (riduzione posti letto, trasferimento UO, riduzione dell’acconto) dell’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, a prescindere dal rilievo dell ’ assenza di una pronuncia definitiva al riguardo, va osserva to che l’accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito della Convenzione, e dei suoi effetti sul regolamento stesso, non coinvolge, sotto alcun profilo, il controllo dell’esercizio dei pubblici poteri, in ragione dei parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale che è oggetto del presente giudizio.

Soltanto, in relazione a questa, infatti, si può porre una questione di vulnus all’integrità della sfera di attribuzioni di altro potere, amministrativo o legislativo.Quanto alla seconda eccezione, la mancanza di uno specifico interesse all’impugnazione, relativamente alle note n. 6968 del 28 aprile 2011 e prot. n. 7823 del 17 maggio 2011 integrativa della prima, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato l’accontomensile (di euro 850.00,00) ex art. 10 del Protocollo di Intesa, discenderebbe - in tesi - dalla circostanza che il ricorso in appello della Casa di Cura non avrebbe investito la statuizione, contenuta nella sentenza del TAR Lazio, in ordine agli effetti della «sopraggiunta» sentenza n. 11064/2015 del Tribunale di Roma sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], stante la declaratoria di nullità del predetto art. 10 ed il fatto che, nei motivi aggiunti,la ricorrente ha soltanto posto «la questione di un “illegittimo” abbassamento dell’acconto mensile di euro 537.716,00 (pg.12 sentenza TAR 10341/2018)”.» Le deduzioni della controricorrente, all’evidenza, non colgono la ratio decidendi della sentenza del giudice amministrativo cherichiama «soprattutto» il disposto dell’art. 18 della convenzione (questione devoluta al giudice amministrativo di secondo grado) e, segnatamente, «la possibilità che la modifica fosse dettata da sopraggiunta normativa e dai provvedimenti applicativi come sono stati nel caso in esame il DCA n. 48 del 31 maggio 2010 3d il DCA n. 59 del 13 luglio 2010, che nel ridimensionare il numero dei posti letto a livello regionale in attuazione del Piano di rientro non possono non incidere sull’importo economico da corrispondere alla strutture convenzionate.» Il motivo, quindi,è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.), quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneopresupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez.

U., n. 7031/2021).

La Corte (Cass., Sez.

U., n. 18671/2020), per quanto concerne l'usurpazione della funzione amministrativa, ha avuto modo di precisare che il vizio di eccesso di potere giurisdizionale sussiste «quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà del giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto ad una giurisdizione di legittimità (così, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) od esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso.» ((Cass., Sez.

U., n. 18671/2020 che richiama Cass., Sez.

U., n. 23302/2011; n. 11380/2016; n. 26183/2016; n. 4395/2017; n. 14437/2018; n. 21689/2019).

Nella fattispecie in esame, tuttavia, appare assorbente il rilievo che, in relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo, neppure è ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito, per la decisiva ragione che simili pronunce si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato, senza sostituirsi ad esso, per cui l'autorità che l'ha emesso mantiene intatti tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di ravvisare in esso i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo (Cass., Sez.

U. 09/11/2001, n. 13927/2001; n. 32619/2018; n. 7207/2019; n. 33094/2019; n. 7055/2023).

L'interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) non trasmoda di per sé in eccesso di potere giurisdizionale (Cass., Sez.

U., n. 4395/2017; nn. 30301, 30302, 30303 del 2017; nn. 20168 e 20169 del 2018), perché essa rappresenta, come ha osservato la Corte , «il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., tranne i soli casi - se non altro, fino a Corte cost. n. 6 del 2018 -di un radicale stravolgimento delle norme o dell'applicazione di una norma creata ad hocdal giudice speciale (Cass. Sez.

U. 31/05/2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass. Sez.

U. nn. 9145/16 e 20360/13).» Va, dunque, ribadito il principio secondo cui allorché la censura sia rivolta al concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, la modalità di esercizio di un potere che spetta al plesso giurisdizionale non può mai integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale atteso che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice, suscettibili di comportare error in iudicando o error in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore (tra le tante, Sez.

U., n. 34477/2023; n. 23523/2023; n. 33944/2023).Secondo la difesa della ricorrente il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, nel respingere l’appello e confermare la decisione reiettiva di primo grado, avrebbe qualificato «il Protocollo d’intesa in questione quale accordo ai sensi dell’art. 11, l. n. 242 del 1990», con ciò superando il confine della giurisdizione di legittimità e entrando nel merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, mediante un’operazione valutativa dei sottesi interessi pubblici che, nella prospettata ricostruzione privatistica del regolamento scaturente dalla Convenzione, non sarebbe consentita.

Il compimento di detta operazione, in buona sostanza, avrebbe comportato l’uso,da parte del giudice amministrativo, di poteri più ampi e diversi da quelli attribuiti dalla legge.

Va, però, escluso che il Consiglio di Stato abbia esercitato un indebito sindacato sulla legittimità dei provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] hanno inciso, unilateralmente e in termini oggettivamente riduttivi, sui contenuti del regolamento del rapporto nascente dalla Convenzione in essere con la Casa di [OSCURATO:PERSONA], e che si sia così sostituito all’Amministrazione nella valutazione dell’opportunità e convenienza degli atti impugnati.

La decisione del giudice amministrativo, emessa in sede di legittimità, può ritenersi viziata da eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il giudice medesimo si sia ispirato a valutazioni dell'interesse pubblico, a considerazioni di opportunità, di equità, di tecnica, ovvero abbia altrimenti invaso la sfera di discrezionalità riservata all'autorità amministrativa.

Non può, al contrario, dirsi affetta da siffatto vizio la decisione che abbia indagato sui presupposti di fatto e di diritto condizionanti la legittimità del provvedimento impugnato, rientrando tale indagine nell'ambito dei poteri giurisdizionalidel giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, pertanto, non si è sostituito all’Amministrazione procedente, né ha effettuato un sindacato di merito e neppure ha operato una valutazione sul piano della convenienza e della opportunità delle determinazioni concernenti la Convenzione de qua , semplicemente, la ha interpretata, osservando che essa è «direttamente destinata a regolare, nei suoi aspetti organizzativi ed operativi, la gestione di un servizio pubblico con la conseguente immanente esigenza di garantirne la coerenza con gli interessi pubblici, afferenti al delicato settore sanitario ed alle relative esigenze di complessivo equilibrio finanziario, che la caratterizzano sul piano teleologico-funzionale.» Il sindacato del giudice amministrativo di appello , dunque,si è mantenuto all’interno della sopra indicata verifica dei presupposti condizionanti la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, avendo escluso lo sviamento e l’eccesso di potere denunciati col ricorso introduttivo del giudizio, sulla base dei dati ricavabili dagli atti prodotti e , segnatamente, delle prescrizioni contenute nella più volte ricordata Convenzione, nei decreti del Commissario ad acta, nonché nel Piano di Rientro regionale per la sanità.

E poiché quest’ultimo atto amministrativo, come si legge nella sentenza, imponeva all’[OSCURATO:PERSONA] «(quantomeno nell’”an”, e ferma restando la discrezionalità nel “quomodo”) di apportare le opportune modifiche al rapporto convenzionale …», nemmeno può dirsi vagliata dal Consiglio di Statola scelta - in sé - dei «tagli ( dei posti letto ) in danno alla Casa di Cura» piuttosto che il modo in cui la misura è stata attuata, profilo quest’ultimo che esula dalla discrezionalità amministrativa.Va, ad ogni modo, ricordato il principio per cui non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa di norma primaria) dell’atto, che non è un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, tra le molte, Cfr.

Cons. stato, n. 2916/2023 e n. 8434/2022), essendo sufficiente che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PubblicaAmministrazione.

Si può aggiungere che neppure risponde a verità la prospettazione della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata, in relazione alla portata delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione, si sarebbe limitata a considerare la sola possibilità di configurare la stessa alla stregua di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art.11 della l. n. 241 del 1990, avendo il giudice amministrativo di appello ravvisato nella stipula della predetta Convenzione l’espressi one dei poteri (autoritativi) dell’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio e la gestione del pubblico servizio sanitario.

E in forza del riferimento alle disposizioni della Convenzione, dunque, il Consiglio di Stato, con valutazioni non sindacabili in questa sede per le ragioni innanzi esposte, ha delineato una «forma di integrazione tra Azienda ospedaliera pubblica e Casa di Cura privata ai fini della erogazione dei servizi assistenziali» in qualche modo assimila ndola al c.d. rapporto di avvalimento, nel quale , com e è noto, la [OSCURATO:PERSONA] conserva la titolarità e l’esercizio della propria funzione,osservando, appunto, « che, indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale della predetta convenzione, essa è conformata in modo da garantire il costante allineamento tra l’assetto organizzativo da essa recepito e le esigenze, inevitabilmente in divenire, dell’Azienda pubblica, tanto più laddove imposte dalla necessità di adeguare quell’assetto alle cogenti disposizioni attuative del Piano di rientro.» Va, qui, ribadito che l'interpretazione e la qualificazione ad opera del giudice amministrativo dei requisiti, del contenuto o della portata dell'atto impugnato, così come l'interpretazione della legge da applicare, costituiscono il propriumdella funzione giurisdizionale, e non un'attività riservata alla P.A. (Cass., Sez.

Un., 11 luglio 2018, n. 18240).

Non è incorsa, dunque, in eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa la sentenza del Consiglio di Stato che, nel caso sottoposto ad esame, ha confermato il rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti amministrativi all’esito dell’operato controllo sulle modalità d’esercizio del potere pubblico, in relazione al parametro della legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale riferibile a specifici aspetti organizzativi dell’espletamento delle prestazioni sanitarie, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], nel quadro del [OSCURATO:PERSONA].

Le spese processuali , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in quanto anche nella detta proposta della Prima Presidente, in data 23 ottobre 2023, l’inammissibilità del ricorso è prefigurata sul rilievo che il motivo non investe i limiti esterni della giurisdizione.

Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod.proc.civ. trovano , allora, applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., sulla condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro

5.000. L’art. 380-bis cod.proc.civ. configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex postprive di giustificazione, e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass., Sez.

U., n. 28540/2023).

Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione accelerata dei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez.

U., n. 27195/2023, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez.

U., n. 36069/2023), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie.» Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto, va disposta la condanna della ricorrente anche al pagamento della somma di euro 2.500,00 (valutata equitativamente) in favore della costituita controparte e di ulteriori euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della controparte e di euro 2.500 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10375-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10375/2023 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' D'EUROPA 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 9200/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/10/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava la delibera n. 546 del 22 luglio 2010, assunta d a ll’[OSCURATO:PERSONA] Neri di Roma ed avente ad oggetto “Attuazione del Piano di riassetto aziendale in accordo con i [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lazio. Recepimento dei decreti del Commissario ad Acta n. 48 del 31.5.2010 e n. 59 del 13.7.2010”, così come integrata dalla successiva delibera n. 552 del 26 luglio 2010. L’impugnazione veniva estesa, con i motivi aggiunti, alla nota prot. n. 2043 del 4 febbraio 2011, a firma del D.G. dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliero [OSCURATO:PERSONA], concernente il trasferimento delle unità operative di Urologia e di Chirurgia plastica dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] al presidio [OSCURATO:PERSONA], nonché alla nota prot. n. 57 del 29 aprile 2011, alla nota prot. n. 7823 del 17 maggio 2011, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la riduzione dell’acconto mensilmente garantito, edinfine alla nota n. 145 del 20 giugno 2011, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il trasferimento dalla Casa di Cura al presidio [OSCURATO:PERSONA] delle attività ambulatoriali di Dermatologia e dermochirurgia, di Roncopatia e Foniatria. La società ricorrente riferiva di far parte del [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in base ad apposita Convenzione, il cui art. 3, comma 2, prevedeva che l’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] si avvalesse della Casa di Cura per erogare assistenza ospedaliera, riservando all’interno della stessa un certo numero di posti letto e lamentava che la predetta Azienda aveva proceduto, unilateralmente , alla modifica dell’assetto organizzativo e funzionale, trasferendo i servizi maggiormente qualificanti dalla Casa di Cura medesima al presidio del [OSCURATO:PERSONA], lasciando così alla prima solo posti letto di Medicina interna. [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, con la sentenza n. 10341/2018, respingeva il ricorso. Avverso la decisione proponeva appello la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9200/2022, dichiarava, in parte, inammissibile e, in parte, infondato il gravame della Casa di [OSCURATO:PERSONA], resistito dall’[OSCURATO:PERSONA] 1. In particolare, risultano disattese da l giudice amministrativo di secondo grado le contestazioni concernenti la qualificazione,come accordo sostitutivo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, attribuita dal T.A.R. alla Convenzione sottoscritta dalla Casa di Cura con l’ACO [OSCURATO:PERSONA],in data 30 aprile 2009, allegata alla deliberazione n. 389 avente pari data. Il Consiglio di Stato ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il rapporto in convenzione non si limita alla mera utilizzazione della struttura messa a disposizione dell’Azienda pubblica, per cui è da escludere che l’esaminata Convenzione «integrerebbe un contratto di natura privatistica, con la conseguente preclusione dell’intervento modificativo unilaterale dell’Ente pubblico posto in essere con gli atti impugnati.» Prosegue la decisione del giudicedi appello nel senso che non può dubitarsi della «legittimità dell’intervento unilaterale dell’A.C.O. sui contenuti della convenzione, in funzione di adattamento della stessa alle sopravvenute esigenze organizzative ed alle prescrizioni razionalizzatrici dettate dal Piano di Rientro (regionale), dalle stesse clausole contrattuali, con particolare riferimento all’art. 18 della suddetta Convenzione, rubricato “Modifiche”, il quale prevede che “il presente Protocollo d’Intesa potrà essere modificato ope legis e/o per necessità organizzative, gestionali o tecniche concordate tra le parti”», in quanto, «indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale della predetta convenzione», essa «è conformata in modo da garantire il costante allineamento tra l’assetto organizzativo da essa recepito e le esigenze, inevitabilmente in divenire, dell’Azienda pubblica, tanto più laddove imposte dalla necessità di adeguare quell’assetto alle cogenti disposizioni attuative del Piano di rientro.» Il Consiglio di Stato, al fine di disattendere «l’impostazione “privatistica” sostenuta dalla parte appellante», afferma essere non dirimente la qualificazione data dalla giurisprudenza civile al rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura assistenziale», ravvisa ndo , piuttosto , nella Convenzione «una forma di integrazione tra Azienda ospedaliera pubblica e Casa di Cura privata ai fini della erogazione dei servizi assistenziali», come si evince dal disposto dell’art. 3 della C onvenzione medesima , «direttamente destinata a regolare, nei suoi aspetti organizzativi ed operativi, la gestione di un servizio pubblico, con la conseguente immanente esigenza di garantirne la coerenza con gli interessi pubblici, afferenti al delicato settore sanitario ed alle relative esigenze di complessivo equilibrio finanziario, che la caratterizzano sul piano teleologico- funzionale.» Il Consiglio di Stato ritiene superabili anche le restanti deduzioni dell’appellante Casa di Cura, incentrate, soprattutto, sull’asserita pretestuosità del richiamo al Piano di Rientro regionale, che «non potrebbe legittimare una ulteriore riduzione dei posti letto» e neppure giustificare «il trasferimento unilaterale dei posti letto attuato con la delibera impugnata ...» ed osserva che , «accanto alla finalità di procedere alla riduzione dei posti letto», non minore valenza giustificativa assume la finalità, variamente espressa nelle note del Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] Neri, «di ottimizzare, oltre agli spazi, anche le risorse umane, in una logica di razionalizzazione e funzionalità del servizio”» ed ancora «di razionalizzazione dell’assetto organizzativo assistenziale, in funzione del conseguimento di più elevatistandards di efficienza e di qualità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie», obbiettivi che portano ad «escludere ogni profilo di sviamento negli atti impugnati», considerato che «il lamentato trasferimento di p.l. nelle specialità chirurgiche si accompagna ad un rafforzamento dei reparti di Medicina, nel quadro di un complessivo disegno di razionalizzazione dell’offerta sanitaria dell’ACO, come pure si evince dalla richiamata delibera del Direttore Generale n. 546 del 22 luglio 2020, laddove si prevedono gli interventi volti a dare attuazione al piano di riassetti aziendale.» Avversotale pronuncia la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, proponendo un unico motivo, contrastato dall’[OSCURATO:PERSONA] 1, con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. In applicazione dell’art. 380 bis, comma primo , cod.proc.civ., la Prima Presidente della Corte ha formulato, in data 23 ottobre 2023, proposta di definizione del giudizio, ravvisando l’inammissibilità del ricorso i n qua nto , al più, evidenzia eventualierrores in iudicando rilevanti sul piano dei limiti interni della giurisdizione amministrativa e , come tali, incensurabili in questa sede, non essendo neppure ipotizzabile in una pronuncia di rigetto del giudice amministrativo il denunciato sconfinamento nella sfera del meritoe, quindi, della discrezionalità amministrativa. La parte ricorrente, con tempestiva istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione, esponendo le ragioni per cui la proposta non sarebbe condivisibile. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni scritte. In prossimità dell’adunanza camerale so no state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorso, proposto ex artt. 111, ottavo comma, Cost. (motivi di giurisdizione), 110 cod.proc.amm. e 362, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la Casa di [OSCURATO:PERSONA] denunzia l’ eccesso di potere giurisdizionale, lamentando che il Consiglio di Stato ha ricondotto la Convenzione/Protocollo d’Intesa del 30 aprile 2009, nell’ambito degli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, come -ad esempio - quelli concessori, ai sensi dell’art. 11, l. n. 241 del 1990, attraverso una interpretazione che ha portato il giudicante ad oltrepassare i limiti della propria giurisdizione. Deduce, in particolare, la ricorrente che la Convenzione in questionenon ha trasferito alcuna attività alla Casa di [OSCURATO:PERSONA], che si è impegnata a mettere a disposizione dell’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ricoverare presso la struttura una parte dei propri pazienti le cui cure sonorimaste, in ogni caso, affidate a medici e tecnici sanitari dell’A.C.O. medesima (artt. 3 e 6 della convenzione). Aggiunge che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazion. 36826/2010, passata in giudicato, ha negato il c.d. accreditamento sanitario della Casa di Cura proprio sul rilievo dell’assenza del necessario presupposto della fornitura di prestazioni mediche e che tale impostazione è stata seguita dalla sentenza n. 25844/2017 della Corte di Cassazione, in controversia riguardante il rapporto regolato da precedente Convenzione, di analogo contenuto, avente ad oggetto la struttura di proprietà della Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Conclude, quindi, la ricorrente che trattandosi di contratto di natura privatistica, lo stesso non avrebbe potuto essere modificato unilateralmente ed autoritativamente, dal momento che le modifiche ope legisdi cui all’art. 18 della C,,onvenzione non ricomprendono le scelte discrezionali operate dell’Azienda ospedaliera, su cui è invece caduto il sindacato del giudice amministrativo, con conseguente sconfinamento nel merito dell’esercizio dei poteri della [OSCURATO:PERSONA]. Va, preliminarmente, disattesa l’istanza di rimessione dall’adunanza camerale di cui all’art. 380-bis 1 , cod.proc.civ. , alla pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, non investendo la presente controversia questioni di diritto di particolare importanza (cfr. Cass., Sez. U., n. 14437/2018) e ben potendo la stessa trovare agevole soluzione, per quanto di seguito esposto, mercè l’applicazione dei principi costantemente affermati da questa Sezioni Unite in tema di eccesso di potere giurisdizionale, a nulla rilevando il riferimento all’ulteriore contezioso tuttora pendente tra le parti, comunque,involgente profili diversida quelli qui considerati. Vanno, sempre preliminarmente, disattese le ulteriori eccezioni di carenza di interesse ad impugnare e di giudicato proposte dalla controricorrente, già sollevate d avanti al Consiglio di Stato, con la “Memoria per l’Udienza Pubblica del 29 settembre 2022.” L’[OSCURATO:PERSONA] 1, in particolare, ha dedotto la sopravvenuta cessazione degli effetti dell’impugnato Protocollo d’Intesa,a seguito dell’instaurazione, da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA], di giudizio volto alla pronuncia di risoluzione per inadempimento di detta C onvenzione, con richiesta di risarcimento dei danni, giudizio attualmente pendente innanzi a questa Corte (RGN 5441/2022). Il difetto dell’interesse a ricorrere discenderebbe, in tesi, dall’eventuale esito favorevole (alla Casa di Cura) dell’azione risarcitoria proposta innanzi al giudice ordinario, fondata sulle prospettate inadempienze (riduzione posti letto, trasferimento UO, riduzione dell’acconto) dell’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, a prescindere dal rilievo dell ’ assenza di una pronuncia definitiva al riguardo, va osserva to che l’accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito della Convenzione, e dei suoi effetti sul regolamento stesso, non coinvolge, sotto alcun profilo, il controllo dell’esercizio dei pubblici poteri, in ragione dei parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale che è oggetto del presente giudizio. Soltanto, in relazione a questa, infatti, si può porre una questione di vulnus all’integrità della sfera di attribuzioni di altro potere, amministrativo o legislativo.Quanto alla seconda eccezione, la mancanza di uno specifico interesse all’impugnazione, relativamente alle note n. 6968 del 28 aprile 2011 e prot. n. 7823 del 17 maggio 2011 integrativa della prima, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato l’accontomensile (di euro 850.00,00) ex art. 10 del Protocollo di Intesa, discenderebbe - in tesi - dalla circostanza che il ricorso in appello della Casa di Cura non avrebbe investito la statuizione, contenuta nella sentenza del TAR Lazio, in ordine agli effetti della «sopraggiunta» sentenza n. 11064/2015 del Tribunale di Roma sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], stante la declaratoria di nullità del predetto art. 10 ed il fatto che, nei motivi aggiunti,la ricorrente ha soltanto posto «la questione di un “illegittimo” abbassamento dell’acconto mensile di euro 537.716,00 (pg.12 sentenza TAR 10341/2018)”.» Le deduzioni della controricorrente, all’evidenza, non colgono la ratio decidendi della sentenza del giudice amministrativo cherichiama «soprattutto» il disposto dell’art. 18 della convenzione (questione devoluta al giudice amministrativo di secondo grado) e, segnatamente, «la possibilità che la modifica fosse dettata da sopraggiunta normativa e dai provvedimenti applicativi come sono stati nel caso in esame il DCA n. 48 del 31 maggio 2010 3d il DCA n. 59 del 13 luglio 2010, che nel ridimensionare il numero dei posti letto a livello regionale in attuazione del Piano di rientro non possono non incidere sull’importo economico da corrispondere alla strutture convenzionate.» Il motivo, quindi,è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.), quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneopresupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. U., n. 7031/2021). La Corte (Cass., Sez. U., n. 18671/2020), per quanto concerne l'usurpazione della funzione amministrativa, ha avuto modo di precisare che il vizio di eccesso di potere giurisdizionale sussiste «quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà del giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto ad una giurisdizione di legittimità (così, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) od esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso.» ((Cass., Sez. U., n. 18671/2020 che richiama Cass., Sez. U., n. 23302/2011; n. 11380/2016; n. 26183/2016; n. 4395/2017; n. 14437/2018; n. 21689/2019). Nella fattispecie in esame, tuttavia, appare assorbente il rilievo che, in relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo, neppure è ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito, per la decisiva ragione che simili pronunce si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato, senza sostituirsi ad esso, per cui l'autorità che l'ha emesso mantiene intatti tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di ravvisare in esso i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo (Cass., Sez. U. 09/11/2001, n. 13927/2001; n. 32619/2018; n. 7207/2019; n. 33094/2019; n. 7055/2023). L'interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) non trasmoda di per sé in eccesso di potere giurisdizionale (Cass., Sez. U., n. 4395/2017; nn. 30301, 30302, 30303 del 2017; nn. 20168 e 20169 del 2018), perché essa rappresenta, come ha osservato la Corte , «il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., tranne i soli casi - se non altro, fino a Corte cost. n. 6 del 2018 -di un radicale stravolgimento delle norme o dell'applicazione di una norma creata ad hocdal giudice speciale (Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass. Sez. U. nn. 9145/16 e 20360/13).» Va, dunque, ribadito il principio secondo cui allorché la censura sia rivolta al concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, la modalità di esercizio di un potere che spetta al plesso giurisdizionale non può mai integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale atteso che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice, suscettibili di comportare error in iudicando o error in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore (tra le tante, Sez. U., n. 34477/2023; n. 23523/2023; n. 33944/2023).Secondo la difesa della ricorrente il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, nel respingere l’appello e confermare la decisione reiettiva di primo grado, avrebbe qualificato «il Protocollo d’intesa in questione quale accordo ai sensi dell’art. 11, l. n. 242 del 1990», con ciò superando il confine della giurisdizione di legittimità e entrando nel merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, mediante un’operazione valutativa dei sottesi interessi pubblici che, nella prospettata ricostruzione privatistica del regolamento scaturente dalla Convenzione, non sarebbe consentita. Il compimento di detta operazione, in buona sostanza, avrebbe comportato l’uso,da parte del giudice amministrativo, di poteri più ampi e diversi da quelli attribuiti dalla legge. Va, però, escluso che il Consiglio di Stato abbia esercitato un indebito sindacato sulla legittimità dei provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] hanno inciso, unilateralmente e in termini oggettivamente riduttivi, sui contenuti del regolamento del rapporto nascente dalla Convenzione in essere con la Casa di [OSCURATO:PERSONA], e che si sia così sostituito all’Amministrazione nella valutazione dell’opportunità e convenienza degli atti impugnati. La decisione del giudice amministrativo, emessa in sede di legittimità, può ritenersi viziata da eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il giudice medesimo si sia ispirato a valutazioni dell'interesse pubblico, a considerazioni di opportunità, di equità, di tecnica, ovvero abbia altrimenti invaso la sfera di discrezionalità riservata all'autorità amministrativa. Non può, al contrario, dirsi affetta da siffatto vizio la decisione che abbia indagato sui presupposti di fatto e di diritto condizionanti la legittimità del provvedimento impugnato, rientrando tale indagine nell'ambito dei poteri giurisdizionalidel giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, pertanto, non si è sostituito all’Amministrazione procedente, né ha effettuato un sindacato di merito e neppure ha operato una valutazione sul piano della convenienza e della opportunità delle determinazioni concernenti la Convenzione de qua , semplicemente, la ha interpretata, osservando che essa è «direttamente destinata a regolare, nei suoi aspetti organizzativi ed operativi, la gestione di un servizio pubblico con la conseguente immanente esigenza di garantirne la coerenza con gli interessi pubblici, afferenti al delicato settore sanitario ed alle relative esigenze di complessivo equilibrio finanziario, che la caratterizzano sul piano teleologico-funzionale.» Il sindacato del giudice amministrativo di appello , dunque,si è mantenuto all’interno della sopra indicata verifica dei presupposti condizionanti la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, avendo escluso lo sviamento e l’eccesso di potere denunciati col ricorso introduttivo del giudizio, sulla base dei dati ricavabili dagli atti prodotti e , segnatamente, delle prescrizioni contenute nella più volte ricordata Convenzione, nei decreti del Commissario ad acta, nonché nel Piano di Rientro regionale per la sanità. E poiché quest’ultimo atto amministrativo, come si legge nella sentenza, imponeva all’[OSCURATO:PERSONA] «(quantomeno nell’”an”, e ferma restando la discrezionalità nel “quomodo”) di apportare le opportune modifiche al rapporto convenzionale …», nemmeno può dirsi vagliata dal Consiglio di Statola scelta - in sé - dei «tagli ( dei posti letto ) in danno alla Casa di Cura» piuttosto che il modo in cui la misura è stata attuata, profilo quest’ultimo che esula dalla discrezionalità amministrativa.Va, ad ogni modo, ricordato il principio per cui non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa di norma primaria) dell’atto, che non è un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, tra le molte, Cfr. Cons. stato, n. 2916/2023 e n. 8434/2022), essendo sufficiente che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PubblicaAmministrazione. Si può aggiungere che neppure risponde a verità la prospettazione della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata, in relazione alla portata delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione, si sarebbe limitata a considerare la sola possibilità di configurare la stessa alla stregua di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art.11 della l. n. 241 del 1990, avendo il giudice amministrativo di appello ravvisato nella stipula della predetta Convenzione l’espressi one dei poteri (autoritativi) dell’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio e la gestione del pubblico servizio sanitario. E in forza del riferimento alle disposizioni della Convenzione, dunque, il Consiglio di Stato, con valutazioni non sindacabili in questa sede per le ragioni innanzi esposte, ha delineato una «forma di integrazione tra Azienda ospedaliera pubblica e Casa di Cura privata ai fini della erogazione dei servizi assistenziali» in qualche modo assimila ndola al c.d. rapporto di avvalimento, nel quale , com e è noto, la [OSCURATO:PERSONA] conserva la titolarità e l’esercizio della propria funzione,osservando, appunto, « che, indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale della predetta convenzione, essa è conformata in modo da garantire il costante allineamento tra l’assetto organizzativo da essa recepito e le esigenze, inevitabilmente in divenire, dell’Azienda pubblica, tanto più laddove imposte dalla necessità di adeguare quell’assetto alle cogenti disposizioni attuative del Piano di rientro.» Va, qui, ribadito che l'interpretazione e la qualificazione ad opera del giudice amministrativo dei requisiti, del contenuto o della portata dell'atto impugnato, così come l'interpretazione della legge da applicare, costituiscono il propriumdella funzione giurisdizionale, e non un'attività riservata alla P.A. (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18240). Non è incorsa, dunque, in eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa la sentenza del Consiglio di Stato che, nel caso sottoposto ad esame, ha confermato il rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti amministrativi all’esito dell’operato controllo sulle modalità d’esercizio del potere pubblico, in relazione al parametro della legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale riferibile a specifici aspetti organizzativi dell’espletamento delle prestazioni sanitarie, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], nel quadro del [OSCURATO:PERSONA]. Le spese processuali , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in quanto anche nella detta proposta della Prima Presidente, in data 23 ottobre 2023, l’inammissibilità del ricorso è prefigurata sul rilievo che il motivo non investe i limiti esterni della giurisdizione. Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod.proc.civ. trovano , allora, applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., sulla condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000. L’art. 380-bis cod.proc.civ. configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex postprive di giustificazione, e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass., Sez. U., n. 28540/2023). Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione accelerata dei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie.» Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto, va disposta la condanna della ricorrente anche al pagamento della somma di euro 2.500,00 (valutata equitativamente) in favore della costituita controparte e di ulteriori euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed accessori di legge nella misura del 15%. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della controparte e di euro 2.500 in favore
Sentenza Cassazione n. 12291/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris