CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23346/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aviglia, con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcello Zucchi, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1024/2025,Numero registro generale 19445/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 23346/2026Data pubblicazione 16/07/2026pubblicata in data 14 febbraio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna alla restituzione dellasomma di euro 34.626,26, oltre accessori, a titolo di ripetizione diquanto indebitamente pagato a titolo di addizionale provincialesull’accisa sull’energia elettrica. Sosteneva la ricorrente chel’addizionale provinciale era stata istituita in violazione della Direttiva2008/118/CE e che pertanto le somme versate dovevano essererestituite.[OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi in giudizio, eccepiva l‘incompetenzaterritoriale del Tribunale di Roma e contestava la fondatezza delladomanda deducendo la legittimità dell’addebito in base alla normativanazionale vigente all’epoca dei fatti, nonché la mancanza deipresupposti per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.Il Tribunale adito, con ordinanza n. 23262/2022 del 23 novembre2022, respingeva l’eccezione di incompetenza per territorio edaccoglieva la domanda, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione dellesomme corrisposte.2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello e la Corted’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, accoglieva ilgravame e riformava integralmente la decisione di primo grado,rigettando la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. e compensando le spese di lite.3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, sulla base di due motivi,ulteriormente illustrati con memoria, per la cassazione della decisioned’appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in adunanzaNumero registro generale 19445/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 23346/2026Data pubblicazione 16/07/2026camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito delprovvedimento nei successivi sessanta giorni.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente deduce ‹‹Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.in relazione all’art. 2033 c.c. e all’art. 6, comma 1, lett. c) e comma 2d.l. 511/1988 come convertito e sostituito per intervenutadichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.43/2025 Corte Cost.››, per avere la Corte d’appello fondato lalegittimità dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettricasu una norma di diritto – l’art. 6 d.l. n. 511/1988 - che, nelle moredel giudizio, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, la ricorrente censurala decisione gravata per ‹‹violazione o falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2033c.c. e all’art. 6, comma 1, lett. c), e comma 2, d.l. n. 511/1988 comeconvertito e sostituito in relazione ai principi unionali di effettività edequivalenza››, per avere il giudice d’appello fornito una lettura erratae riduttiva dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea con la sentenza dell’11 aprile 2024, in causa C-316/22,escludendo la possibilità per il consumatore finale di agire neiconfronti del fornitore per la ripetizione del tributo non dovuto.3. Il ricorso va accolto.Su vicenda in toto sovrapponibile, benché conclusa con statuizionidei giudici del merito di segno opposto a quella della sentenza quigravata, è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria diillegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie dipronunce di questa Corte (nel caso di ricorsi di fornitrici: Cass. nn.13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite giàalmeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527,Numero registro generale 19445/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 23346/2026Data pubblicazione 16/07/202628840, 28841, 29055; nel caso di ricorsi di utenti avverso sentenze diappello sfavorevoli, invece: Cass. nn. 5480, 5962, 7492, 7493, 8469,15234 e 19220 del 2026), alla motivazione della prima delle quali èsufficiente - ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp.dalla sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia inpunto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto trafornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapportocontrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto di spettanzadel rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta, sia pure perun profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità, (coneffetto sostanzialmente ex tunc), della normativa che l’avevagiustificata fino alla sua abrogazione - da quello in origine agitato,incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà - a variotitolo - al diritto eurounitario.4. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di meritoper nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTE