CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 17843/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13960/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AvvocatiBENEDETTO SANTACROCE e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIAn. 5127/2015 depositata il 26/11/2015 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale con rigetto dei rimanenti e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con rigetto dei rimanenti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c. spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della prima decisione che aveva parzialmente accolto il suo ricorso, ha ritenuto fondati gli avvisi di accertamento Tarsu-Tia ad essa notificati il 27.12.2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (concessionaria per il Comune di Segrate) – per gli anni 2004 e 2005 – limitatamente (rispetto ai 46.533 mq. originariamente richiesti) alla superficie di 308 mq. di produzione di rifiuti urbani e di 17.137 mq. di produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento in proprio, con riduzione tariffaria del 30 %, il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di [OSCURATO:PERSONA] (ricadente tra i Comuni di Segrate e Pioltello) ed adibite a terminal e movimentazione container. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha depositato controricorso formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/77/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la Concessionaria. 1.2. A tale istanza di parte ricorrenteha prestato adesione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell