CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 26880/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2333/2025 [OSCURATO:PERSONA] - 04/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16908/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila contro il Magistrato di sorveglianza di Napoli, nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1962 avverso l’ordinanza emessa il 24 aprile 2025 dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 aprile 2025 il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli l’8 aprile 2025, in ordine all’individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la conversione della pena pecuniaria di 1.291,14 euro di multa, irrogata all’istante con la sentenza irrevocabile deliberata il 6 luglio 2000 dalla Corte di appello di Napoli. A sostegno del conflitto di competenza negativo, il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila evidenziava che i criteri di competenza territoriale stabiliti dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. comportano che, quando, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], l’interessato non è un soggetto detenuto o internato, la competenza a provvedere, salvo che la legge non disponga diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza competente rispetto alla residenza o al domicilio del condannato. In questa cornice normativa, si evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] risultava solo formalmente residente presso la Casa di reclusione di Sulmona, nella quale era stato detenuto, ma dalla quale era stato scarcerato il 25 agosto 2019. Dopo la scarcerazione, il ricorrente risultava effettivamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, al quale conseguentemente occorreva attribuire la competenza provvedere sull’istanza presentata dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26880/2025 Roma, lì, 22/07/2025 1. Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali – il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila e il Magistrato di sorveglianza di Napoli – ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro deferita. La questione su cui si era sviluppato il conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio, in particolare, riguardava la competenza a provvedere sulla richiesta avanzata dal Pubblico ministero al Magistrato di sorveglianza di Napoli, con istanza presentata il 6 marzo 2025, finalizzata a ottenere la conversione della pena pecuniaria di 1.291,14 euro di multa, che era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile deliberata il 6 luglio 2000 dalla Corte di appello di Napoli. 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che è incontroverso che la vicenda processuale riguardante la conversione della pena pecuniaria di 1.291,14 euro di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile deliberata il 6 luglio 2000 dalla Corte di appello di Napoli, soggiace alla disciplina dell’art. 677 cod. proc. pen., Dispone, in particolare, l’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., che: «La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata al secondo comma della stessa norma, che dispone: «Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima». A conferma della riconducibilità della materia in esame all’ambito normativo prefigurato dall’art. 677 cod. proc. pen., non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 12 del 29/10/1997, Russo, Rv. 208813 - 01, risalente nel tempo ma consolidato, secondo cui: «La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento». Questo principio di diritto, in tempi recenti, è stato ulteriormente ribadito da Sez. 1, n. 50971 del 28/09/2018, Magistrato di sorveglianza di Avellino, Rv. 274516 - 01, secondo cui: «In tema di conversione delle pene pecuniarie, il criterio attributivo della competenza per territorio corrisponde a quello enunciato dal primo comma dell’art. 677 cod. proc. pen., la cui estensione copre tanto la pronuncia dell’ordine di conversione, quanto l'individuazione delle modalità esecutive». 3. In questa cornice ermeneutica, che può ritenersi definitivamente consolidata, deve rilevarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nel momento in cui veniva instaurato il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato attivato con istanza presentata il 6 marzo 2025 al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il condannato non era detenuto, essendo stato scarcerato dalla Casa di reclusione di Sulmona il 25 agosto 2019. Ne discende che, nel caso di specie, occorreva fare applicazione dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi fare riferimento alla residenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa di reclusione in Sulmona, che coincideva con il luogo dove il soggetto era stato detenuto, ma che costituiva un’indicazione anagrafica priva di attualità, essendo il condannato stato scarcerato da tale struttura penitenziaria ormai da diversi anni. Si tenga, peraltro, presente che [OSCURATO:PERSONA], all’atto della sua scarcerazione dalla Casa di reclusione di Sulmona, dichiarava un domicilio differente, pacificamente rientrante nella competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, al quale occorreva, conseguentemente, fare riferimento per l’individuazione della competenza a provvedere sull’istanza di conversione della pena pecuniaria in esame. A tali, pur dirimenti, considerazioni occorre aggiungere che, in ogni caso, laddove il domicilio dichiarato si fosse ritenuto meramente formale e non effettivo, la competenza a provvedere sarebbe rimasta del Magistrato di sorveglianza di Napoli, per effetto della previsione dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., che, nella sua seconda parte, attribuisce, in via residuale, la competenza al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna posta in esecuzione. Tale competenza residuale, nel caso di specie, doveva essere individuata alla luce della sentenza irrevocabile pronunciata il 6 luglio 2000 dalla Corte di appello di Napoli, che comportava, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione della competenza al Magistrato di sorveglianza di Napoli. 4. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila con ordinanza del 24 aprile 2025, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 04/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]