CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2017
Cassazione n. 27750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, entrambi con studio in Pisa, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura, rispettivamente, per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento e, per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in allegato all’atto di costituzione di nuovo difensore; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l’“[OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A.” (nella qualità di incorporante l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma l’1 luglio 2016, rep. n. 41700, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Verona, elettivamente domiciliati presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SOLIDALEl’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Toscana il 27 gennaio 2017, n. 226/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto r icor so congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 27 gennaio 2017, n. 226/01/2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di rettifica di valore e liquidazione dell a maggiore imposta di registro in relazione ad una compravendita stipulata, con rogito notarile del 30 dicembre 2011, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste di venditori, e [OSCURATO:PERSONA], in veste di compratore, con riguardo ad un immobile ubicato in Pisa, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti amedesima nei confronti dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Pisa, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa l’1 settembre 2015, n. 479/06/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale ha confermato l a decisione di primo grado - che aveva respinto il ricorso originario -sul presupposto che il giudicato formatosi a favore del coobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA] sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Livorno il 29 maggio 2015, n. 382/02/2015, non potesse estendersi anche aFranca Amari e [OSCURATO:PERSONA], avendo questi ultimi impugnato – a differenza del coobbligato solidale - le successive cartelle di pagamento e non anche il prodromico avviso di rettifica e liquidazione; 3. l’“[OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A.”, nella qualità di incorporante l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ha resistito con controricorso; 4. i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è affidato a otto motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudicato favorevole al coobbligato solidale non poteva estendersi ai ricorrenti, i quali erano stati destinatari del medesimo avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggiore imposta di registro per la compravendita stipulata tra loro, laddove tale facoltà era consentita anche in caso di impugnazione di atti riscossivi; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che l’annullamento giudiziale di un atto presupposto comporta l’invalidità derivata degli atti conseguenziali, come era stato prescritto anche dalla circolare emanata dal Ministero delle Finanze l’8 luglio 1997, n. 195/E; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325 e 327 cod. proc. civ., 124 disp. att. cod. proc. civ., 38 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la copia della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno era stata prodotta senza l’attestazione del passaggio in giudicato, là dove, invece, essa ne era munita; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. 11 febbraio 1997, n. 37,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudicato favorevole al coobbligato solidale poteva essere titolo per chiedere lo sgravio dell’amministrazione finanziaria, non potendo avere alcuna influenza sulla legittimità degli atti imputabili all’agente della riscossione; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che lo sgravio disposto medio tempore dall’amministrazione finanziaria comportava, con l’annullamento d’ufficio dell’atto presupposto, l’invalidità derivata degli atti conseguenziali; 1.6 con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e 1306 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la legittimazione passiva sulla questione dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta - ch e era stata dedotta come motivo di gravame - spettasse in via esclusiva all’amministrazione finanziaria e non all’agente della riscossione, essendo irrilevante il pagamento in corso di causa di un terzo della somma da parte del coobbligato solidale; 1.7 con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il secondo motivo, il terzo motivo ed il quinto motivo di appello costituivano la mera riproposizione di motivi già valutati ed erano, quindi, inammissibili; 1.8 con l’ottavo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di appello la nullità delle cartelle di pagamento per difetto di motivazione, essendo insufficiente l’indicazione dei soli codici dei tributi dovuti; 2. il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza all’estensione del giudicato favorevole al coobbligato solidale -sono inammissibili; 2.1 secondo l’orientamento costante di questa Corte, in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per l’imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di liquidazione, ottenga un giudicato a sé favorevole, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione dellacartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ.; la prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 6 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciònon incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2016, nn. 15166 e 15167; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2017, nn. 5933 e 5934; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9210; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2018, n. 32813; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25621; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34697); 2.2 tale principio trova, dunque, il suo limite principale nella formazione di un giudicato sfavorevole nei confronti del coobbligato che invochi l’applicazione del giudicato favorevole ad altro coobbligato nei confronti dell’ente impositore, trovando in tal caso l'estensione exart. 1306 cod. civ. ostacolo insormontabile nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2017, n. 16560; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3105 ; Cass. , Sez. 5^, 15dicembre 2022, n. 36713; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, n. 31127; Cass., Sez. 5^, 14 agosto 2024, n. 22846); 2.3 circostanza quest’ultima che si è verificata ictu oculi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali sono stati parti (come intervenienti volontari ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in qualità di destinatari del medesimo atto impositivo) anche del giudizio definito con il giudicato favorevole al coobbligato [OSCURATO:PERSONA] e sono stati soccombenti nella stessa sede rispetto all’impugnazione adesiva dell’avviso di rettifica e liquidazione ex art. 14, comma 6, per la decadenza derivante dal vano decorso del termine previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come si desume dal seguente passaggio dell’invocata decisione: «(...) per quanto attiene all’intervento volontario proposto dai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va dichiarata l’inammissibilità dell’atto stante che nei confronti dei predetti, l’Ufficio abbia ritualmente notificato, quali venditori del bene, separati avvisi di accertamento, ipotesi questa ben diversa da quella di cui al comma 3 del richiamato art. 14 del D.lgs. n. 546/92. Tali atti si sono resi definitivi per mancata impugnazione, così precludendo ai destinatari ogni successiva azione»; 2.4in linea generale, l'avviso di liquidazione ha la funzione di liquidare il dovuto e di rendere esigibile l'imposta e assume e spiega altresì effetti preclusivi correlati alla sua definitività, in quanto rende incontestabile l'obbligazione tributaria così come risulta definita attraverso l'avviso medesimo; per cui la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per decadenza del contribuente dall’impugnazione per il decorso del termine previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comportando l’incontrovertibile riconoscimento della definitività dell’avviso di liquidazione, è idonea alla formazione del giudicato sostanziale sulla pretesa impositiva (art. 2909 cod. civ.);altrettanto vale, ovviamente, per ragioni speculari, anche per l’ipotesi in cui il contribuente proponga intervento volontario nel giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario per l’impugnazione del medesimo avviso di liquidazione da parte di altri destinatari, allorquando , al momento della costituzione dell’interveniente volontario, il termine di decadenza per l’impugnazione da parte del medesimo sia già decorso (art. 14, commi 3 e 6, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e il giudice tributario dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione adesiva (anche se nominalmente riferita all’intervento volontario); 2.5ne consegue che i ricorrenti non possono invocare a proprio vantaggio un giudicato che, per quanto favorevole ad un coobbligato solidale, è stato contestualmente sfavorevole nei loro confronti, essendo stata dichiarata l’inammissibilità del loro intervento volontario ( per l’esercizio dell’impugnazione adesiva) nel giudizio instaurato dal coobbligato solidale per l’impugnazione autonoma del medesimo avviso di rettifica e liquidazione, dei quali sono stati tutti destinataricon vincolo di solidarietà passiva ; parimenti, tale preclusione vanifica lo sgravio disposto medio temporedall’ente impositore; 3. il settimo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza; 3.1 invero, il collegio non ignora l’orientamento di questa Corte, secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito(tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 3295; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26340; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21595; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24409); 3.2 ciò non di meno, tale principio deve essere inteso in armonia ed insintonia col canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, giacché la mancata trascrizione o riproduzione dei motivi di appello (a cui neppure si è ovviato in questa sede con la produzione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado) preclude al giudice di legittimità il sindacato della censura, non essendo possibile verificarne l’effettiva portata; 4. da ultimo, l’ottavo motivo èinfondato; 4.1 preliminarmente, si rammenta che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima unacartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell'atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2020, n. 14039; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2021, n. 39522; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2023, n. 10089; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2024, n. 10697); 4.2 tuttavia, il canone dell’autosufficienza è stato “rivisitato” da questa Corte in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (e, in particolare, col principio del “diritto all’equo processo” di cui all’art. 6, par. 1); in tale prospettiva, si è affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 -Succi e altri c. Italia) - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. 3^, 6 giugno 2023, n. 15846);si è altresì precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2022, n. 12481); 4.3 nella specie, anche a voler ritenere che il mezzo sia conforme al canone dell’autosufficienza in ragione della produzione in questa sede delle cartelle di pagamento, delle quali si contesta la mera indicazione dei “codici” dei tributi dovuti, la doglianza deve essere disattesa, evidenziandosiche l’improprio richiamo al vizio previsto dal n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., può essere riqualificato d’ufficio – in base alla volontà manifestata da i ricorrenti – nella denuncia di una violazione di legge da ricondursi nel vizio previsto dal n. 3 del medesimo art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; invero, è pacifico che l'erronea intitolazione delmotivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione delmotivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12433; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033); 4.4. ciò posto, secondo l’art. 25, commi 2 e 2-bis(quest’ultimo introdotto dall’art. 8 del d . lgs. 26 gennaio 2001 , n. 32 ) , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 : « 2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo»; il “contenuto minimo della cartella di pagamento” è stato fissato ratione temporis dall’art. 6 (con rinvio all’art. 1, commi 1 e 2) del d . m. 3 settembre 1999, n. 321 (portante il “ Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”), comprendendo l’indicazione dell’ente creditore, della specie del ruolo, del codice fiscale e dei dati anagrafici, dell’anno o del periodo di riferimento, dell’importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi iscritti a ruolo, del numero, della scadenza e dell’importo delle rate, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, della possibilità di pagamento rateale; inoltre, il provvedimento adottato d a l Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 22 aprile 2008, in base all’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dall’1 giugno 2008, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartelladi pagamento; 4.5 ora, le impugnate cartelle di pagamento (nn. 08720140011297737 e 08720140011297737001) contengono (alla pagina 2) tutti gli elementi previsti dald . m. 3 settembre 1999,n. 321, riportando l’analitica indicazione del tipo di ruolo (ruolo ordinario), del titolo (“ruolo atti del registro o altri tipi di atti”), del numero di iscrizione (n. 2014/000397) con la data di esecutività (17 luglio 2014), del prodromico avviso di rettifica e liquidazione (n. 20121T000109000), del nominativo del responsabile del procedimento ([OSCURATO:PERSONA]), del competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per le informazioni e i chiarimenti da fornire ai contribuenti ([OSCURATO:PERSONA] di Livorno – [OSCURATO:PERSONA] di Livorno), degli importi dovuti per l’imposta di registro, gli interessi moratori e le sanzioni amministrative (con la corrispondente menzione del “codice tributo” e della descrizione esplicativa); 4.6 ne discende che la motivazione delle cartelle di pagamento è completa in relazione al contenuto tipizzato dal modello ministeriale, che è sufficiente a tutelare il diritto di difesa dei contribuenti rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei loro confronti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 6^, 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2022, n. 30799; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911) 5. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità o l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello