CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08851/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054U038) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y91NS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DMLU8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ANODD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DKHES) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051059U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (05BVPSA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO Fiato avn71Tré—prt11 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., ai fini che qui rilevano, il G.i.p. del Tribunale di Trento applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mandando assolti gli imputati dal delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza, i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3. I ricorsi proposti, con un unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore di fiducia, deducono la violazione di legge in punto di illegalità della pena per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi, con cui si deduce la nullità della sentenza per la mancata enunciazione nel dispositivo della richiesta delle parti di applicazione della pena, nonché l'inosservanza della legge penale per l'omessa trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti e per l'erronea individuazione del reato più grave, l'inosservanza di norme processuali per l'incompleta indicazione, nei capi di imputazione, della condotta e dei luoghi di consumazione dei reati. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un motivo con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile nel caso di specie in relazione allo scarso numero di cessione contestate e all'indeterminatezza del quantitativo di sostanza stupefacente. 6. In data 20 dicembre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire rinuncia al ricorso per cassazione, la quale, tuttavia, non è validamente proposta, in quanto dagli atti non risulta che al difensore sia stata rilasciata, a tal proposito, la procura speciale. 7. Ciò posto, salvo quanto si dirà a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], tutti i restanti ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337). 8. Invero, l'art. 448, comma-2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 9. Quanto ai ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si rammenta che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, ravvisabile nel caso in esame, anche considerando che l'imputato è chiamato a rispondere di oltre sessanta episodi di spaccio. 10. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C betta