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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31892/2026

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to di sorveglianza di Massaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Massa harevocato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] la pena sostitutiva della detenzionedomiciliare disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lucca in data 21 maggio 2025, irrevocabile il 5 settembre 2025, eapplicata il 1° ottobre 2025.A ragione della decisione ha posto in primo luogo l’esecuzione, in data 27dicembre 2025, di un’ordinanza cautelare nei riguardi del condannato per il reatodi tentata rapina, fatto omogeneo a quelli precedentemente giudicati in viadefinitiva.

In secondo luogo, ha valorizzato quanto segnalato dai Carabinieri inmerito all’esito di un controllo in data 6 ottobre 2025, allorquando il condannatoera trovato presso la propria abitazione nell’orario in cui era stato, invece,autorizzato a svolgere attività lavorativa, sebbene il relativo contratto fossescaduto, della cui circostanza non aveva dato alcuna comunicazione.Su tali basi, il Magistrato di sorveglianza, riteneva sussistenti le gravi ereiterate violazioni degli obblighi imposti legittimanti il provvedimento di revoca.2.

Avverso detta ordinanza ricorre il condannato, per mezzo del difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e ne chiede l'annullamento, denunciando la violazionedell’art. 66 legge n. 689 del 1981.Difetterebbe, nel caso in esame, il presupposto delle gravi e reiterateviolazioni degli obblighi imposti, poiché i fatti oggetto dell’ordinanza cautelareposta a fondamento della revoca risalgono al 2024 e sono, dunque, precedentialla pena sostitutiva; inoltre, la mancata comunicazione al Magistrato disorveglianza della cessazione del rapporto di lavoro non poteva integrare unagrave violazione richiesta per il provvedimento di revoca.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 5 maggio 2026, ha la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui appresso.2.

Secondo il disposto dell'art. 66 legge n. 689 del 1981, riguardante larevoca per inosservanza delle prescrizioni, «Salvo quanto previsto dall'articolo 71per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero laviolazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, nedetermina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituitaovvero in altra pena sostitutiva più grave».

A tale fine, «Gli ufficiali e gli agentidella polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto cui il condannato è assegnato o ildirettore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, ilgiudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato disorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogniviolazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivicontrolli».

Dal canto suo, «Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra,sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca dellasemilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primocomma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

Allostesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità».L'art. 68 della stessa legge, concernente la sospensione dell'esecuzione dellepene sostitutive, dispone che «L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, delladetenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo èsospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o diapplicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva».I distinti istituti appena richiamati della conversione e della sospensionedell'esecuzione di cui agli indicati artt. 66 e 68, devono essere, poi, coordinaticon quello della revoca della pena sostitutiva, disciplinato dal successivo art. 72,riguardante le ipotesi di responsabilità penale e revoca, a tenore del quale, «Ilcondannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliareche per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto dipena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito aisensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

Si applica ladisposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.

Il condannatoalla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo,non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punitoai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» e che «Lacondanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revocadella pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

La condanna a penadetentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovverodurante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, nedetermina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentivasostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzionedella pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58».3.

Il tenore testuale delle disposizioni non può essere interpretato in malampartem.Invero, argomenti di ordine letterale, logico e sistematico avvaloranol'interpretazione limitativa del contenuto normativo dei citati artt. 66, 68 e 72,secondo cui al Giudice specializzato non è consentito, attesa la soggezione aiprincipi di legalità e tassatività della normativa della revoca e conversione dellepene (da ritenere di natura sostanziale per essere incidente, sia pure in misuralimitata, sul diritto di libertà), interpretare in via estensiva e analogica le relativedisposizioni di legge e, per l'effetto, valutare, ai fini della conversione di pena,eventuali condotte del condannato inosservanti di prescrizioni non esplicitamentepreviste per la detenzione domiciliare, ovvero di generici obblighi (quale quello dinon commettere reati o dell'honeste vivere) gravanti su ogni consociato (si veda,sebbene in tema di libertà controllata, Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265668 - 01).Dunque, soltanto la violazione di una delle specifiche prescrizioni impostepuò comportare, a norma degli artt. 66 e 108 della stessa legge, la revoca dellasanzione sostitutiva e la conversione della restante parte di pena nella penadetentiva sostituita, ovvero – quanto alla detenzione domiciliare e al lavoro dipubblica utilità – in altra pena sostitutiva più grave; l'art. 72 impone, invece, larevoca della misura ove sopravvenga condanna definitiva per un fatto commessodopo ovvero durante l'esecuzione della pena sostitutiva, ove la condotta tenutaappaia incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva.E, d’altro canto, in favore di detta esegesi della disposizione normativa si èespressa la giurisprudenza di questa Corte, sebbene con riferimento alle sanzionisostitutive previgenti rispetto alla riforma intervenuta con d.lgs. n. 150 del 2022(Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265668; Sez. 1,Sentenza n. 16414 del 15/04/2008, Borgia, Rv. 239582 Sez. 1, n. 38042 del05/10/2005, Teran, Rv. 232462), che ha altresì precisato che l'espressaprevisione dei casi di revoca contenuta nella legge e la natura di norme penalisostanziali di sfavore delle disposizioni citate ne precludono l'interpretazioneestensiva o analogica (Sez. 1, n. 26984 del 17/05/2001, Raucci, Rv. 219906).Osserva il Collegio come detti principi possano ritenersi senz'altro trasponibilianche alle pene sostitutive introdotte con la cd. riforma Cartabia.Sicché, anche nel vigore della nuova pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, la sua revoca avrebbe potuto conseguire esclusivamente allaviolazione delle prescrizioni o alla condanna a pena detentiva per fattocommesso successivamente ovvero in costanza della sostituzione della pena,laddove, invece, a norma del citato art. 68, comma 1, n. 689 del 1981,l'esecuzione della sanzione resta semplicemente sospesa in caso di arresto inflagranza, ordinanza custodiale ovvero di consegna del soggetto.4.

Venendo al caso in scrutinio – esclusa l'applicabilità dell'istituto dellaconversione ex art. 66 legge n. 689 del 1981 (perché non vi è stata violazione diobblighi inerenti alla detenzione domiciliare) e rilevato che sussiste ed è stataapplicata l’ipotesi della sospensione di cui all'art. 68 della stessa legge (come sievince dalla comunicazione in data 4 febbraio 2026 del Pubblico ministero diLucca ) – il Magistrato di sorveglianza avrebbe potuto procedere alla revoca neiconfronti del ricorrente della sanzione sostitutiva, ai sensi e nei limiti di cuiall'art. 72 della legge più volte citata, soltanto se e quando fosse sopravvenuto ilpassaggio in giudicato della sentenza che avesse eventualmente ritenuto ilmedesimo colpevole dei reati indicati nell’ordinanza cautelare, ma solo ovecommessi nel corso della detenzione domiciliare.E, tuttavia, residua la mancata comunicazione al Magistrato di sorveglianzadel venir meno del contratto di lavoro, rispetto alla quale era necessario che ilGiudice specializzato chiarisca se la stessa possa integrare o no il presuppostodella gravità tale da supportare la revoca della pena sostitutiva.5.

Conclusivamente, l'ordinanza che ha disposto l'immediata revoca dellapena sostitutiva, dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto dellamancata comunicazione della cessazione del contratto di lavoro, unica violazioneastrattamente rilevante ai fini della revoca della pena sostitutiva.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di Massa.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di sorveglianza di Massaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Massa harevocato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] la pena sostitutiva della detenzionedomiciliare disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lucca in data 21 maggio 2025, irrevocabile il 5 settembre 2025, eapplicata il 1° ottobre 2025.A ragione della decisione ha posto in primo luogo l’esecuzione, in data 27dicembre 2025, di un’ordinanza cautelare nei riguardi del condannato per il reatodi tentata rapina, fatto omogeneo a quelli precedentemente giudicati in viadefinitiva. In secondo luogo, ha valorizzato quanto segnalato dai Carabinieri inmerito all’esito di un controllo in data 6 ottobre 2025, allorquando il condannatoera trovato presso la propria abitazione nell’orario in cui era stato, invece,autorizzato a svolgere attività lavorativa, sebbene il relativo contratto fossescaduto, della cui circostanza non aveva dato alcuna comunicazione.Su tali basi, il Magistrato di sorveglianza, riteneva sussistenti le gravi ereiterate violazioni degli obblighi imposti legittimanti il provvedimento di revoca.2. Avverso detta ordinanza ricorre il condannato, per mezzo del difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e ne chiede l'annullamento, denunciando la violazionedell’art. 66 legge n. 689 del 1981.Difetterebbe, nel caso in esame, il presupposto delle gravi e reiterateviolazioni degli obblighi imposti, poiché i fatti oggetto dell’ordinanza cautelareposta a fondamento della revoca risalgono al 2024 e sono, dunque, precedentialla pena sostitutiva; inoltre, la mancata comunicazione al Magistrato disorveglianza della cessazione del rapporto di lavoro non poteva integrare unagrave violazione richiesta per il provvedimento di revoca.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 5 maggio 2026, ha la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui appresso.2. Secondo il disposto dell'art. 66 legge n. 689 del 1981, riguardante larevoca per inosservanza delle prescrizioni, «Salvo quanto previsto dall'articolo 71per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero laviolazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, nedetermina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituitaovvero in altra pena sostitutiva più grave». A tale fine, «Gli ufficiali e gli agentidella polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto cui il condannato è assegnato o ildirettore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, ilgiudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato disorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogniviolazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivicontrolli». Dal canto suo, «Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra,sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca dellasemilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primocomma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allostesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità».L'art. 68 della stessa legge, concernente la sospensione dell'esecuzione dellepene sostitutive, dispone che «L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, delladetenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo èsospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o diapplicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva».I distinti istituti appena richiamati della conversione e della sospensionedell'esecuzione di cui agli indicati artt. 66 e 68, devono essere, poi, coordinaticon quello della revoca della pena sostitutiva, disciplinato dal successivo art. 72,riguardante le ipotesi di responsabilità penale e revoca, a tenore del quale, «Ilcondannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliareche per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto dipena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito aisensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica ladisposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale. Il condannatoalla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo,non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punitoai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» e che «Lacondanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revocadella pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità. La condanna a penadetentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovverodurante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, nedetermina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentivasostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzionedella pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58».3. Il tenore testuale delle disposizioni non può essere interpretato in malampartem.Invero, argomenti di ordine letterale, logico e sistematico avvaloranol'interpretazione limitativa del contenuto normativo dei citati artt. 66, 68 e 72,secondo cui al Giudice specializzato non è consentito, attesa la soggezione aiprincipi di legalità e tassatività della normativa della revoca e conversione dellepene (da ritenere di natura sostanziale per essere incidente, sia pure in misuralimitata, sul diritto di libertà), interpretare in via estensiva e analogica le relativedisposizioni di legge e, per l'effetto, valutare, ai fini della conversione di pena,eventuali condotte del condannato inosservanti di prescrizioni non esplicitamentepreviste per la detenzione domiciliare, ovvero di generici obblighi (quale quello dinon commettere reati o dell'honeste vivere) gravanti su ogni consociato (si veda,sebbene in tema di libertà controllata, Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265668 - 01).Dunque, soltanto la violazione di una delle specifiche prescrizioni impostepuò comportare, a norma degli artt. 66 e 108 della stessa legge, la revoca dellasanzione sostitutiva e la conversione della restante parte di pena nella penadetentiva sostituita, ovvero – quanto alla detenzione domiciliare e al lavoro dipubblica utilità – in altra pena sostitutiva più grave; l'art. 72 impone, invece, larevoca della misura ove sopravvenga condanna definitiva per un fatto commessodopo ovvero durante l'esecuzione della pena sostitutiva, ove la condotta tenutaappaia incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva.E, d’altro canto, in favore di detta esegesi della disposizione normativa si èespressa la giurisprudenza di questa Corte, sebbene con riferimento alle sanzionisostitutive previgenti rispetto alla riforma intervenuta con d.lgs. n. 150 del 2022(Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265668; Sez. 1,Sentenza n. 16414 del 15/04/2008, Borgia, Rv. 239582 Sez. 1, n. 38042 del05/10/2005, Teran, Rv. 232462), che ha altresì precisato che l'espressaprevisione dei casi di revoca contenuta nella legge e la natura di norme penalisostanziali di sfavore delle disposizioni citate ne precludono l'interpretazioneestensiva o analogica (Sez. 1, n. 26984 del 17/05/2001, Raucci, Rv. 219906).Osserva il Collegio come detti principi possano ritenersi senz'altro trasponibilianche alle pene sostitutive introdotte con la cd. riforma Cartabia.Sicché, anche nel vigore della nuova pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, la sua revoca avrebbe potuto conseguire esclusivamente allaviolazione delle prescrizioni o alla condanna a pena detentiva per fattocommesso successivamente ovvero in costanza della sostituzione della pena,laddove, invece, a norma del citato art. 68, comma 1, n. 689 del 1981,l'esecuzione della sanzione resta semplicemente sospesa in caso di arresto inflagranza, ordinanza custodiale ovvero di consegna del soggetto.4. Venendo al caso in scrutinio – esclusa l'applicabilità dell'istituto dellaconversione ex art. 66 legge n. 689 del 1981 (perché non vi è stata violazione diobblighi inerenti alla detenzione domiciliare) e rilevato che sussiste ed è stataapplicata l’ipotesi della sospensione di cui all'art. 68 della stessa legge (come sievince dalla comunicazione in data 4 febbraio 2026 del Pubblico ministero diLucca ) – il Magistrato di sorveglianza avrebbe potuto procedere alla revoca neiconfronti del ricorrente della sanzione sostitutiva, ai sensi e nei limiti di cuiall'art. 72 della legge più volte citata, soltanto se e quando fosse sopravvenuto ilpassaggio in giudicato della sentenza che avesse eventualmente ritenuto ilmedesimo colpevole dei reati indicati nell’ordinanza cautelare, ma solo ovecommessi nel corso della detenzione domiciliare.E, tuttavia, residua la mancata comunicazione al Magistrato di sorveglianzadel venir meno del contratto di lavoro, rispetto alla quale era necessario che ilGiudice specializzato chiarisca se la stessa possa integrare o no il presuppostodella gravità tale da supportare la revoca della pena sostitutiva.5. Conclusivamente, l'ordinanza che ha disposto l'immediata revoca dellapena sostitutiva, dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto dellamancata comunicazione della cessazione del contratto di lavoro, unica violazioneastrattamente rilevante ai fini della revoca della pena sostitutiva. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di Massa.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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