CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ~ggr DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso presentato dal P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila, Sezione per il riesame, con ordinanza del 25 novembre 2021 ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila del 21 ottobre 2021, indagato per i reati di cui agli art. 61 bis, cod. pen., 74, commi 1, 2, 3 e 4, T.U. Stup. - capo 1 -, art. 110, 61 bis, 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, T.U. stup. - capo 10 -, art. 61 bis, cod. pen., 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 T.U. Stup. - capo 48 -. 2. Ricorre in cassazione la procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nell'ordinanza impugnata è confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati in accertamento, e il ruolo id assoluto rilievo dell'indagato nelle due associazioni criminali (con la funzione di corriere di ingenti quantitativi), ma contraddittoriamente si è ritenuto l'assenza di esigenze cautelari. Comunque, nella stessa ordinanza impugnata si dà atto che dalle intercettazioni emerge la volontà del ricorrente di intervenire con un Kalashinikov (come emergente nell'ambito di una intercettazione, è lo stesso ricorrente a suggerire agli associati l'uso dell'arma) per vendicare la rapina del carico di droga. Per il Tribunale del riesame l'insussistenza delle esigenze cautelari sarebbe dovuta alla assenza di iniziative autonome dell'indagato, ed inoltre dall'arresto dei coindagatì. Per il Tribunale del riesame sarebbero cessati i collegamenti con i sodali. Nessuna prova sussiste dello scioglimento delle due associazioni ex art. 74 T.U. stup. contestate al ricorrente e neanche della volontà di recesso del ricorrente dalle stesse. Peraltro, nello stesso provvedimento si dava atto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del ruolo di assoluto rilievo dell'indagato che continua a far parte delle due associazioni. 2. 2. Assoluta mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. A fronte della piena operatività delle due associazioni (una anche con più di dieci persone) ex art. 74 T.U. stup. (di cui una operante all'estero) il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi motivazione sulla insussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi. Apoditticamente il Tribunale del riesame afferma che l'indagato non ha ulteriori contatti con gli associati. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di L'Aquila. 3. 1. Il Tribunale del riesame con motivazione contraddittoria ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati in accertamento e indicato anche la volontà dell'indagato di continuare nell'attività associativa addirittura suggerendo (ai sodali) l'uso di un mitra per la vendetta relativa alla perdita di un carico di droga, ma ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari solo in considerazione di una insussistenza delle esigenze cautelari dovuta alla recisione dei contatti con il traffico di stupefacenti e all'arresto dei coindagati. La motivazione risulta contraddittoria e manifestamente illogica in quanto la cessazione dei rapporti con il mondo del traffico di stupefacenti è solo affermata senza elementi concreti a sostegno della stessa; inoltre, come evidenziato dal P.M. impugnante alcuni coindagati sono stati liberati dallo stesso Tribunale del riesame di L'Aquila. La presunzione di cui all'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. può trovare la prova contraria alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari solo per la disintegrazione del sodalizio o per la sussistenza del recesso dell'associato. Nessuna prova in tal senso viene individuata dal Tribunale del riesame, anzi l'ordinanza evidenzia la certa prosecuzione nell'attività illecita anche per la vendetta con l'uso di una mitragliatrice (dall'indagato stesso suggerita agli associati). 4. Il Tribunale poi ha ritenuto che le esigenze cautelari sarebbero inesistenti in considerazione della attuale misura della detenzione in carcere per altri associati (i due coindagati, il fratello [OSCURATO:PERSONA] e Bana). Tale prospettazione risulta manifestamente infondata. Infatti, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, sul punto, che ritiene irrilevante per l'attualità e concretezza delle esigenze cautelarì la custodia cautelare per altra causa, anche in esecuzione pena, pur dopo la riforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47 del soggetto della cui custodia si discute e, quindi maggiormente, anche degli altri associati: "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale - nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia - non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà" (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019 - dep. 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27849801; vedi anche Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017 - dep. 09/06/2017, Perskura, Rv. 27053501, Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013 - dep. 05/12/2013, Barranca, Rv. 25806601, per l'ergastolo). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, CPP Così deciso il 22/