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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1994

Cassazione n. 46164/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1994 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che Stele JOVANOVIC ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto era stato condannato per concorso nel furto di Kg. 5 di cavi elettrici, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede, riconosciute le generiche prevalenti (Casoria, il 15 febbraio 2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017,. essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63,

I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1994 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che Stele JOVANOVIC ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto era stato condannato per concorso nel furto di Kg. 5 di cavi elettrici, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede, riconosciute le generiche prevalenti (Casoria, il 15 febbraio 2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017,. essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente
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