CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'insufficienza della motivazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 4, comma 1, e 4 bis I. n. 401 del 1989, accertato in Palermo il 22/2/2016, a causa della mancata compiuta esplicitazione dei criteri di valutazione delle prove e di determinazione della pena. Osservato che tali censure sono inammissibili a causa della loro genericità, essendo del tutto prive di illustrazione della condotta e delle ragioni poste a fondamento del motivo di ricorso, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, consistendo nella mera asserzione della insufficienza della motivazione, che, invece, è presente e idonea a giustificare la conferma della affermazione della responsabilità del ricorrente e della misura della pena inflittagli, essendo stata sottolineata nella sentenza impugnata l'univocità di quanto emerso all'atto del sopralluogo della polizia giudiziaria nel locale nel quale chiaramente l'imputato svolgeva, in assenza della prescritta autorizzazione, l'attività di raccolta di scommesse sulle partite del campionato di calcio, nonché la negativa personalità dell'imputato emergente dai suoi plurimi precedenti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, oltre che la manifesta infondatezza, delle censure alle quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]