CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 15951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21320/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Consigliere delegato pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura speciale in calce al presente atto, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di [OSCURATO:TELEFONO] e/o all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma 00193, [OSCURATO:PERSONA] n. 91 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n.395/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. C