Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione FDecisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 33406/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

09/03/2026 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 09/03/2026, haconfermato la sentenza del Tribunale di Monza del 15/05/2025, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i reatiallo stesso ascritti in rubrica (capi 1) e 2) artt. 110, 628, comma primo eterzo, cod. pen., artt. 110, 582, 585 cod. pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione,per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo diricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Erronea applicazione della legge penale, atteso che laCorte di appello alla udienza del 09/03/2026 non si era pronunciata sullarichiesta formulata dal procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheaveva chiesto che, in caso di conferma della decisione di primo grado, ilTouzi potesse ottenere la conversione della pena con la pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità, allegando documentazione specifica a tal fine.

Ilsilenzio della Corte di appello, la mancanza di qualsiasi considerazione sulpunto integrava la violazione di legge dedotta, considerato che la richiestaveniva articolata tempestivamente in sede di conclusioni.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico,in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello.2.

La difesa ha lamentato la ricorrenza di violazione di legge peravere la Corte di appello del tutto omesso di motivare quanto alla richiestadi conversione con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità articolata insede di conclusioni in appello.

Tuttavia, dalla sentenza impugnata emergeuna motivazione specifica sul punto, con la quale il ricorrente non siconfronta.

La Corte di appello ha argomentato quanto alla pena sostitutiva,in primo luogo affermando che la richiesta risultava proposta per la primavolta in questa sede, in modo tardivo, atteso che la disciplina di riferimentoera già in vigore durante il giudizio di primo grado e il ricorrente avrebbedovuto proporre la relativa richiesta in quella sede (Sez. 2, n. 181 del02/12/2025, D’Agata, Rv. 289139-01) ed in secondo luogo precisando che,comunque, il giudice di primo grado aveva valutato d’uffficio talepossibilità, escludendo la applicazione delle pene sostitutive in modopuntuale, con considerazioni logiche e riscontrabili, che non erano state inalcun modo contestate dalla difesa con l’atto di appello.3.

La difesa ha, dunque, omesso totalmente di confrontarsi con lasentenza impugnata e il motivo si caratterizza per una radicale genericità,non potendosi certamente ritenere omessa la motivazione, néconseguentemente ricorrente la asserita violazione di legge.4.

La Corte di appello ha infatti specificamente argomentato e nelriepilogo della sentenza ha riportato i motivi di appello, che nonrichiamavano in alcun modo il tema delle pene sostitutive (riepilogo inalcun modo contestato dalla difesa, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025,Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n.11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.).

Il giudice di secondo grado ha, quindi, affrontatoesplicitamente la richiesta introdotta solo ed esclusivamente in sede diconclusioni in appello, con evidente violazione del principio devolutivo,quanto alla possibile applicazione di pena sostitutiva (concludendo in sensonegativo e ritenendo inapplicabile nel caso di specie la disciplina evocata) ladifesa avrebbe dovuto specificamente contestare tale punto della decisione.5.

Si deve sul punto ribadire anche che: «nel giudizio di legittimità,il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primogrado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specificomotivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado,su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez.2, n. 34972del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025,Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano,Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia,Rv. 286089-01 in motivazione).6.

Il ricorso è, in conclusione, inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/03/2026 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 09/03/2026, haconfermato la sentenza del Tribunale di Monza del 15/05/2025, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i reatiallo stesso ascritti in rubrica (capi 1) e 2) artt. 110, 628, comma primo eterzo, cod. pen., artt. 110, 582, 585 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione,per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo diricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Erronea applicazione della legge penale, atteso che laCorte di appello alla udienza del 09/03/2026 non si era pronunciata sullarichiesta formulata dal procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheaveva chiesto che, in caso di conferma della decisione di primo grado, ilTouzi potesse ottenere la conversione della pena con la pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità, allegando documentazione specifica a tal fine. Ilsilenzio della Corte di appello, la mancanza di qualsiasi considerazione sulpunto integrava la violazione di legge dedotta, considerato che la richiestaveniva articolata tempestivamente in sede di conclusioni.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico,in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello.2. La difesa ha lamentato la ricorrenza di violazione di legge peravere la Corte di appello del tutto omesso di motivare quanto alla richiestadi conversione con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità articolata insede di conclusioni in appello. Tuttavia, dalla sentenza impugnata emergeuna motivazione specifica sul punto, con la quale il ricorrente non siconfronta. La Corte di appello ha argomentato quanto alla pena sostitutiva,in primo luogo affermando che la richiesta risultava proposta per la primavolta in questa sede, in modo tardivo, atteso che la disciplina di riferimentoera già in vigore durante il giudizio di primo grado e il ricorrente avrebbedovuto proporre la relativa richiesta in quella sede (Sez. 2, n. 181 del02/12/2025, D’Agata, Rv. 289139-01) ed in secondo luogo precisando che,comunque, il giudice di primo grado aveva valutato d’uffficio talepossibilità, escludendo la applicazione delle pene sostitutive in modopuntuale, con considerazioni logiche e riscontrabili, che non erano state inalcun modo contestate dalla difesa con l’atto di appello.3. La difesa ha, dunque, omesso totalmente di confrontarsi con lasentenza impugnata e il motivo si caratterizza per una radicale genericità,non potendosi certamente ritenere omessa la motivazione, néconseguentemente ricorrente la asserita violazione di legge.4. La Corte di appello ha infatti specificamente argomentato e nelriepilogo della sentenza ha riportato i motivi di appello, che nonrichiamavano in alcun modo il tema delle pene sostitutive (riepilogo inalcun modo contestato dalla difesa, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025,Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n.11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.). Il giudice di secondo grado ha, quindi, affrontatoesplicitamente la richiesta introdotta solo ed esclusivamente in sede diconclusioni in appello, con evidente violazione del principio devolutivo,quanto alla possibile applicazione di pena sostitutiva (concludendo in sensonegativo e ritenendo inapplicabile nel caso di specie la disciplina evocata) ladifesa avrebbe dovuto specificamente contestare tale punto della decisione.5. Si deve sul punto ribadire anche che: «nel giudizio di legittimità,il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primogrado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specificomotivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado,su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez.2, n. 34972del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025,Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano,Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia,Rv. 286089-01 in motivazione).6. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris