CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 50808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in data 03/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna che l'aveva condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enuncito nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 37 d. Igs. 274/2000, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'inammissibilità dell'appello è stata motivata in base alla circostanza che l'imputata non avrebbe impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni, ma solo il giudizio di penale responsabilità, in contrasto con il pacifico indirizzo ermeneutico di legittimità sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. L'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse della ricorrente è motivata in riferimento alla circostanza che l'oggetto del gravame riguardava i soli capi relativi all'accertamento della penale responsabilità e non anche quello relativo al risarcimento del danno. Secondo consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 4 n. 27460 del 15/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276459; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 08/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266059; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Brescia, Rv. 267952). Ne discende, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, il 08/11/2023 I