CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO dì L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara per il reato di furto pluriaggravato in concorso con persone rimaste ignote. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 101 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Invero, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito sul riconoscimento operato dalla persona offesa (pp. 2 e 3), il ricorrente reitera censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante. Parimenti si dica con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riguardo all'affermata abitualità ostativa al suddetto riconoscimento (p. 3). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P